Trib. Lecce, sentenza 13/11/2024, n. 409

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lecce, sentenza 13/11/2024, n. 409
Giurisdizione : Trib. Lecce
Numero : 409
Data del deposito : 13 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE SECONDA SEZIONE CIVILE
***
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- C M Presidente
- G F Componente
- M G Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 1284/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di separazione consensuale tra coniugi proposto da ( ), rappresentata e difesa da Parte_1 C.F._1
Avv. O G;

e
), rappresentato e difeso da Controparte_1 C.F._2
Avv. O G;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- e hanno adito Parte_1 Controparte_1 congiuntamente questo Tribunale riferendo di essere coniugi in virtù di matrimonio contratto in data 02/08/2015 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Gallipoli (atto n. 66, parte II, serie C, anno 2015). Hanno precisato che dalla loro unione sono nati , 23.02.2013) e Persona_1 Per_2
( , 23.09.2016). Persona_3 Per_2
Hanno domandato l'omologazione della separazione consensuale alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo. In particolare, hanno concordato che:


R.G.V.G. 1284/2024
1) Essi coniugi vivranno separati e potranno anche mutare le loro rispettive residenze suddette dandone comunque, l'un l'altro, comunicazione di cambio di residenza.
2) I figli minori predetti restano affidati ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre. Il padre potrà prendere dalla residenza della madre i suddetti minori e tenerli con sé anche tutti i giorni della settimana in orari compatibili con le esigenze lavorative di entrambi i genitori, nonché con le esigenze scolastiche, di salute ecc. dei figli.
I genitori comunque concorderanno di volta in volta gli orari
e le modalità predette in modo tale da non arrecare disagi e disturbi ai figli minori nel loro percorso educativo, formativo ed evolutivo.
3) Il padre verserà alla madre, a titolo di contributo economico per il mantenimento, educazione ed istruzione dei figli minori, la somma totale di € 600,00 (seicento/00) mensili il giorno 27 di ogni mese a partire dall'1/2/24 sul conto corrente della madre. Tale somma sarà rivalutata
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