Trib. Lecco, sentenza 16/09/2024, n. 172
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
- dott. M L PRESIDENTE rel.
- dott. D C GE
- dott.ssa M P GE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria il 26 luglio 2024 ed iscritta al n. 995
del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi per l'anno 2024 da:
- (C.F. , nato a Como il 20.7.1973 e residente in Colico alla Parte_1 C.F._1
via La Murata 8/A,
- (C.F. ), nata a Gravedona (CO) il 27.8.1975 e residente in Parte_2 C.F._2
Colico alla via La Murata 8/A
entrambi rappresentati e difesi, anche in via disgiunta, dagli Avv.ti L V e M C
del foro di Monza ed elettivamente domiciliati presso lo studio degli stessi sito in Monza, via Italia n.
28, giusta procura agli atti telematici
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Separazione consensuale e contestuale divorzio congiunto.
CONCLUSIONI: come precisate entro il termine del 6.9.2024 fissato in sostituzione dell'udienza ai
sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c. e di seguito riportate:
pagina 1 di 5
“Voglia l'On.le Tribunale rimettere la causa al Collegio affinché pronunci con sentenza la separazione dei coniugi, odierni
ricorrenti, i quali in data 29.5.2004 contraevano matrimonio concordatario in Tremezzo (CO), regolarmente trascritto nel
relativo Registro degli atti di matrimonio del Comune di Tremezzo (CO), come segue: Numero 2, Parte II, Serie A, Anno
2004, ordinando al relativo Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle rituali annotazioni ed a quant'altro di sua
competenza, alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. il figlio maggiorenne , allo stato attuale non economicamente indipendente, ha deciso di abitare con il padre Per_1
presso la casa coniugale;
3. in conformità al principio di bigenitorialità, le figlie minorenni e , saranno affidate in Per_2 Per_3
maniera condivisa e paritetica ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso il padre, a cui sarà assegnata la
casa coniugale, di proprietà dei genitori del medesimo, sita in Colico (LC), Via La Murata 8/A, da cui la sig.ra Pt_2
asporterà i propri oggetti ed effetti personali entro 15 giorni dalla data in cui verrà comunicata ai ricorrenti la sentenza
che pronuncerà la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
4. i ricorrenti concordano che i figli siano collocati presso la residenza paterna, che potrà comunque essere frequentata
anche dalla madre ogni volta che lo desidererà in compagnia dei figli, i quali potranno altresì recarsi nell'abitazione in cui
risiede la madre (che dista cento metri da quella del padre), ogni qualvolta lo desidereranno;
5. il sig. concederà alla sig.ra con atto che verrà formalizzato - entro 15 giorni Parte_1 Parte_2
dalla data in cui verrà comunicata ai ricorrenti la sentenza che pronuncerà la cessazione degli effetti civili del matrimonio
- avanti al Notaio individuato dal sig. che si farà carico di ogni spesa inerente, il diritto di usufrutto vitalizio Pt_1
sull'immobile di sua proprietà sito in Colico (LC), via Deserto, 53. I ricorrenti stabiliscono che l'usufrutto così costituito
non sarà in alcun modo cedibile a terzi, ovvero che l'immobile oggetto di usufrutto non possa essere concesso a terzi in
locazione o con qualsiasi altro negozio giuridico che ne preveda il godimento anche a titolo gratuito. Questa previsione
configura, sin da ora, il divieto previsto dal 1° comma dell'art. 980 c.c. Le parti concordano che i) la violazione di questo
divieto, ii) il non uso dell'immobile da parte della sig.ra iii) la circostanza che la sig.ra i trasferisca Pt_2 Pt_2
altrove ovvero iv) nell'ipotesi in cui la stessa instauri una nuova convivenza sono condizioni risolutive, il cui verificarsi,
anche non congiuntamente, determinerà la risoluzione di diritto dell'usufrutto. I ricorrenti concordano altresì sin da ora
che il sig. provvederà al pagamento dell'IMU e dell'assicurazione di detto immobile, nonché delle spese Pt_1
pagina 2 di 5
straordinarie (quelle ordinarie, le utenze e le spese per l'allarme dell'abitazione, compresa la tessera SIM, saranno invece
a carico della sig.ra ;Pt_2