Trib. Gorizia, sentenza 11/11/2024, n. 153

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Gorizia, sentenza 11/11/2024, n. 153
Giurisdizione : Trib. Gorizia
Numero : 153
Data del deposito : 11 novembre 2024

Testo completo

RG 418/ 2024

TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 11/11/2024 davanti al giudice monocratico dott. G A sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla piattaforma Microsoft Teams, per parte ricorrente, l'avv. N e, per il MIM, la dott.ssa S.
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice

pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
G A

R.G. 418/2024

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. G A ha pronunciato la seguente

SENTENZA
/2024 promossa da:
rappresentato e difeso, in forza di procura depositata Parte_1
i avv.ti Fortunato N, N Z, G R, W M, F G, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo ricorrente

CONTRO

, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417- Controparte_1 bis miciliato pre Controparte_2 via Rismondo 6, p.e.c.
[...] CP_2
Email_1
resistente

dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.

Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 2 ottobre 2024, la ricorrente ha esposto di aver prestato e di prestare servizio alle dipendenze del
[...]
(di seguito, per brevità, ) in qualità di docente in Controparte_1 forza di contratti a tempo determinato, stipulati per gli aa.ss. 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024724, tutti fino al 30.06 o fino al 31.08. In esecuzione di questi contratti, ha sostenuto d'aver svolto e di svolgere mansioni del tutto identiche a quelle proprie dei docenti assunti a tempo indeterminato. Ciò nonostante, il , agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non gli avrebbe accordato la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali – la c.d. Carta elettronica del docente – e prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015. Ha perciò agito in giudizio chiedendo l'accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica”, quale contributo alla sua formazione.

2. Il si è costituito in giudizio chiedendo il Controparte_1 rigetto del ricorso.

3. Istruita documentalmente, la causa è stata quindi discussa oralmente.
* 4. Così ricostruito l'iter processuale, va ricordato che, «al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali», l'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, ha istituito la Carta elettronica del docente. Essa, «dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ], a corsi di laurea, di laurea magistrale, CP_1 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124». La somma oggetto d'accredito «non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile». In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge citata, è stato adottato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 settembre 2016;
questo, nell'identificare i «beneficiari della carta» ha confermato
quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente (art. 2) e ha chiarito – all'art. 3
– che la platea è composta dai «docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari».
* 5. In merito a questa previsione il Consiglio di Stato, pur prescindendo da parametri di valutazione di provenienza eurounitaria, ha però ritenuto che la scelta ministeriale forgi «un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico». Secondo il C.d.S., «un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.». Ricorrerebbe un contrasto «con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti» corrispondente al canone di buona amministrazione. Esso sarebbe tradito da «un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio
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