Trib. Firenze, sentenza 15/11/2024, n. 1187
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Testo completo
N. R.G. 2562/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. A M B D ha pronunciato. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2562/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 M G e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA L. GIORDANO N. 15 NAPOLIpresso il difensore avv. M G
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. B FRANCESCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MANNELLI 113 FIRENZEpresso il difensore avv. B FRANCESCO
Parte resistente
. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 22 luglio 2024, notificato il giorno 8 agosto 2024,
citava in giudizio il , allegando di Parte_1 Controparte_2
aver prestato servizio alle dipendenze del convenuto in virtù della stipula di contratti a CP_1
tempo determinato negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024 svolgendo mansioni del tutto identiche a quelle proprie dei docenti assunti a tempo indeterminato, ma senza ricevere (a differenza dei suddetti colleghi) la somma annua di euro
500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali ( la c.d. Carta elettronica del docente) prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
Allegando la natura discriminatoria del mancato riconoscimento, concludeva chiedendo la condanna dell'amministrazione al contributo alla formazione prevista e riconosciuta dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015.
Il si costituiva in giudizio sostenendo che nulla era dovuto Controparte_2 al ricorrente per il servizio svolto nell' a.s. 2023/2024 per effetto della norma contenuta nel
1
decreto 69/2023, che riconosce la carta docenti anche ai supplenti con incarico fino al 31 agosto
2024.
Con note del 17 ottobre 2024 il procuratore del ricorrente, prendendo atto dell'eccezione del
, rinunciava alla domanda relativa all' annualità 2023- 2024. CP_1
La causa, istruita documentalmente, era decisa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc.
***
La Carta elettronica del docente è stata istituita dalla legge n. 107 del 2015, che all'art 1 comma
121 ha previsto che la suddetta carta “dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ], a corsi di laurea, CP_1
di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. A M B D ha pronunciato. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2562/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 M G e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA L. GIORDANO N. 15 NAPOLIpresso il difensore avv. M G
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. B FRANCESCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MANNELLI 113 FIRENZEpresso il difensore avv. B FRANCESCO
Parte resistente
. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 22 luglio 2024, notificato il giorno 8 agosto 2024,
citava in giudizio il , allegando di Parte_1 Controparte_2
aver prestato servizio alle dipendenze del convenuto in virtù della stipula di contratti a CP_1
tempo determinato negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024 svolgendo mansioni del tutto identiche a quelle proprie dei docenti assunti a tempo indeterminato, ma senza ricevere (a differenza dei suddetti colleghi) la somma annua di euro
500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali ( la c.d. Carta elettronica del docente) prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
Allegando la natura discriminatoria del mancato riconoscimento, concludeva chiedendo la condanna dell'amministrazione al contributo alla formazione prevista e riconosciuta dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015.
Il si costituiva in giudizio sostenendo che nulla era dovuto Controparte_2 al ricorrente per il servizio svolto nell' a.s. 2023/2024 per effetto della norma contenuta nel
1
decreto 69/2023, che riconosce la carta docenti anche ai supplenti con incarico fino al 31 agosto
2024.
Con note del 17 ottobre 2024 il procuratore del ricorrente, prendendo atto dell'eccezione del
, rinunciava alla domanda relativa all' annualità 2023- 2024. CP_1
La causa, istruita documentalmente, era decisa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc.
***
La Carta elettronica del docente è stata istituita dalla legge n. 107 del 2015, che all'art 1 comma
121 ha previsto che la suddetta carta “dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ], a corsi di laurea, CP_1
di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e
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