Trib. Como, sentenza 10/04/2024, n. 7

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Como, sentenza 10/04/2024, n. 7
Giurisdizione : Trib. Como
Numero : 7
Data del deposito : 10 aprile 2024

Testo completo

R.G. 2931/2021 V.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa B CO Presidente
Dott.ssa NICOLETTA SOMMAZZI Giudice est.
Dott.ssa M PADUANO Giudice Onorario di Pace
ha emesso la seguente
SENTENZA
1. , nato a Erba (CO) il 18.3.1978, ha promosso ricorso volto ad Parte_1 ottenere l'adozione di persona maggiorenne del signor Persona_1
;
l'adottante ha dato atto che l'adottando è figlio della propria moglie
[...] [...]
;
Persona_2


2. l'attore ha allegato di avere contratto matrimonio con matrimonio in data 21.06.2012 con la madre dell'adottando e che da tale matrimonio non sono nati figli, mentre ha instaurato da tempo un forte legame affettivo con e ha quindi costituito un nucleo familiare con lo Per_1
stesso e la moglie. Per_

3. Il padre di è il Sig. che durante la gestazione della signora Controparte_1
avrebbe avuto già un'altra compagna ed una figlia, ragioni per le quali la relazione Per_2
con la signora si sarebbe interrotta rapidamente;
il padre biologico dell'adottando, una Per_2
volta nato e riconosciuto , ha evitato ogni rapporto con la Sig.ra , Per_1 Persona_2
rendendosi di fatto irreperibile per molti anni;
Per_

4. La signora e il figlio hanno ottenuto la cittadinanza italiana;
Per_2


5. Il nuovo nucleo familiare -composto dall'adottante, l'adottando e la madre di quest'ultimo che
è anche moglie dell'adottante- convive stabilmente sin dal gennaio 2010 e in questo arco di tempo il signor ha maturato il desiderio di adottare formalmente , il Parte_1 Persona_1
quale si è manifestato concorde a tale progetto;

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6. Il padre di ha manifestato il proprio consenso con dichiarazione scritta resa in Persona_1
Cusco (Perù) il 13.7.2021;



7. Il padre biologico non è stato più reperito per ottenere una dichiarazione di consenso all'adozione in udienza, nonostante i ripetuti tentativi di notifica in Perù, che sono risultati vani;
il Collegio sul punto ritiene sufficiente la dichiarazione scritta del padre, unita ai ripetuti tentativi di notifica del ricorso, non andati a buon fine, potendosi fare applicazione l'ultimo comma dell'art. 297 cpc per irreperibilità del padre biologico e conseguente impossibilità di ottenere nuovo assenso dello stesso in udienza.
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