Trib. Velletri, sentenza 03/01/2025, n. 11
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Testo completo
N. R.G. 4868/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Carlotta
Bruno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4868/2017 promossa da:
RG NG (C.F. [...]), PE LI (C.F.
[...]), GI BI (C.F. [...]), GI
AF (C.F. [...]), IC FI (C.F.
[...]), RO NT (C.F. [...]),
DA IA (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv.
MARIANI ALESSANDRO
- parte attrice - nei confronti di:
COMUNE DI NETTUNO (C.F. 02910820584), con il patrocinio dell'avv. GALLETTI
ANTONINO
- parte convenuta -
CONCLUSIONI
All'udienza in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 10.7.2024, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come da note scritte depositate telematicamente in data
4-9.7.2024 e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.
pagina 1 di 5 CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice ha convenuto in giudizio il
Comune di Nettuno chiedendo al Tribunale di “accertare e dichiarare che le ingiunzioni in premessa sono nulle ed inefficaci per la prescrizione dei crediti ovvero per la totale mancanza di criteri di determinazione dei canoni o di imposta. Voglia il Tribunale accertare e dichiarare che i pescatori ricorrenti nulla devono al Comune essendo pescatori professionisti e non essendo mai stata determinata alcuna somma a titolo di corrispettivo , non essendoci alcuna norma che lo imponga né il regolamento né le ordinanze citate
l'hanno prevista, in forza del criterio della non disparità di trattamento che la PA deve avere verso tutti i cittadini”.
Si è costituito in giudizio il Comune di Nettuno eccependo l'inammissibilità della domanda
e chiedendone, nel merito, il rigetto.
Alla prima udienza il G.I. ha concesso i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e, all'esito del deposito delle memorie istruttorie, ha emesso ordine ex artt. 210 e 213 c.p.c. alla
Capitaneria di Porto di Nettuno ed alla Intendenza di Finanza, nonché al Comune di Anzio.
La causa è stata successivamente rinviata per la precisazione delle conclusioni ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 10.7.2024, previa concessione dei termini ex art. 190
c.p.c..
2. Preliminarmente occorre rilevare che nessuna efficacia di giudicato può attribuirsi alla sentenza n. 2648/2018, resa tra soggetti solo parzialmente coincidenti. Si ricorda, infatti, che ai sensi dell'art. 2909 c.c. le
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Carlotta
Bruno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4868/2017 promossa da:
RG NG (C.F. [...]), PE LI (C.F.
[...]), GI BI (C.F. [...]), GI
AF (C.F. [...]), IC FI (C.F.
[...]), RO NT (C.F. [...]),
DA IA (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv.
MARIANI ALESSANDRO
- parte attrice - nei confronti di:
COMUNE DI NETTUNO (C.F. 02910820584), con il patrocinio dell'avv. GALLETTI
ANTONINO
- parte convenuta -
CONCLUSIONI
All'udienza in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 10.7.2024, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come da note scritte depositate telematicamente in data
4-9.7.2024 e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.
pagina 1 di 5 CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice ha convenuto in giudizio il
Comune di Nettuno chiedendo al Tribunale di “accertare e dichiarare che le ingiunzioni in premessa sono nulle ed inefficaci per la prescrizione dei crediti ovvero per la totale mancanza di criteri di determinazione dei canoni o di imposta. Voglia il Tribunale accertare e dichiarare che i pescatori ricorrenti nulla devono al Comune essendo pescatori professionisti e non essendo mai stata determinata alcuna somma a titolo di corrispettivo , non essendoci alcuna norma che lo imponga né il regolamento né le ordinanze citate
l'hanno prevista, in forza del criterio della non disparità di trattamento che la PA deve avere verso tutti i cittadini”.
Si è costituito in giudizio il Comune di Nettuno eccependo l'inammissibilità della domanda
e chiedendone, nel merito, il rigetto.
Alla prima udienza il G.I. ha concesso i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e, all'esito del deposito delle memorie istruttorie, ha emesso ordine ex artt. 210 e 213 c.p.c. alla
Capitaneria di Porto di Nettuno ed alla Intendenza di Finanza, nonché al Comune di Anzio.
La causa è stata successivamente rinviata per la precisazione delle conclusioni ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 10.7.2024, previa concessione dei termini ex art. 190
c.p.c..
2. Preliminarmente occorre rilevare che nessuna efficacia di giudicato può attribuirsi alla sentenza n. 2648/2018, resa tra soggetti solo parzialmente coincidenti. Si ricorda, infatti, che ai sensi dell'art. 2909 c.c. le
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