Trib. Como, sentenza 04/11/2024, n. 1163

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Como, sentenza 04/11/2024, n. 1163
Giurisdizione : Trib. Como
Numero : 1163
Data del deposito : 4 novembre 2024

Testo completo


Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Giudice
Dott. Lorenzo Azzi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 12 ottobre 2023, da
1) Parte_1
nata NT MA AP VE (Ce) il 24.12.1977
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Elena Liberali
e
2) Parte_2
Nato a La Chaux de Fonds (Svizzera) il 4.03.1965
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]
pagina 1 di 8
con l'Avv. Gerardina Saracino
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario,
in Sessa Aurunca (Ce), in data 4.03.2007 ,
(anno 2007 , atto n. 3, reg. atti di matrimonio, parte II, serie A);

SEPARAZIONE:
separati con sentenza n. 1436/2023 del 6.12.2023
(passata in giudicato, v. documenti in atti). con i seguenti figli MINORI:
- nato il [...] Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 12.10.2024, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:

1. I coniugi continueranno a vivere separati nel mutuo rispetto.

2. La OR continuerà̀ a risiedere presso l'abitazione familiare sita in Como, via Acquanera, Parte_1
n. 45, insieme al figlio . Persona_1

3. Gli arredi e i beni mobili contenuti nella casa coniugale rimarranno alla OR . Per quanto Parte_1
riguarda i beni e le suppellettili presenti nella casa coniugale, i coniugi dichiarano di aver provveduto alla divisione degli stessi e di non aver a che ulteriormente pretendere l'uno dall'altro.

4. I coniugi danno altresì̀ atto che il OR ha già̀ lasciato la casa coniugale portando con sè i T_
propri beni personali e quanto altro di sua spettanza.

5. Per quanto riguarda la casa coniugale, conformemente agli impegni assunti in sede di ricorso per separazione, il Signor ha ceduto la propria quota di comproprietà della stessa alla OR T_
, con atto a rogito Notaio di Como, del 19.01.2024 rep. 51.907 racc. 30.596 Parte_1 Persona_2 registrato in Como (Co), il 24.01.2024. al n. 1095 Serie 1T trascritto presso l'Agenzia delle Entrate il
25.01.2024 (Reg. Gen. N. 2089 Reg. Part. 1600), al prezzo tra loro già convenuto e con intervenuto
pagina 2 di 8
accollo liberatorio da parte della OR del residuo mutuo per la quota di competenza del Parte_1
cedente Signor quale afferente il mutuo in essere. T_

6. I coniugi concordano nella scelta dell'affidamento condiviso del figlio minore Persona_1
che sarà̀ pertanto affidato ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente nell'abitazione coniugale con la madre e manterrà̀ con entrambi i genitori un rapporto continuativo, ricevendo dagli stessi cura, educazione ed istruzione.

7. La responsabilità̀ genitoriale sarà̀ esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di straordinaria amministrazione inerenti, a titolo esemplificativo, alla salute, all'educazione e all'istruzione del minore verranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso. Le decisioni di ordinaria amministrazione verranno assunte dal genitore che avrà̀ con sé il minore.

8. Considerata l'età̀ del minore (17 anni), il padre potrà̀ tenere con sé in qualsiasi Persona_1
giorno della settimana, previo accordo tra i genitori e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore.
In ogni caso, , trascorrerà̀ con il padre: Persona_1
a) A fine settimana alterni a partire dal sabato pomeriggio e sino alla domenica sera allorquando lo riaccompagnerà presso la casa materna;

b) A settimane alterne il martedì̀ ed il giovedì̀ pomeriggio dall'uscita da scuola in occasione dei quali il
Per_ OR lo accompagnerà presso la palestra di frequentata dal minore e lo riaccompagnerà̀ T_
dopo cena presso la casa materna.
In maniera alternata, salvo diverso accordo, le vacanze natalizie e/o pasquali verranno equamente suddivise in modo da alternare il Natale e la Pasqua con il minore, secondo accordi che verranno assunti tra i coniugi anno per anno entro la fine del mese di novembre, garantendo in ogni caso al genitore che avrà̀ con sé il figlio a Natale di averlo con sé a Santo Stefano
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi