Trib. Lecco, sentenza 08/01/2025, n. 5
TRIB Lecco
Sentenza
8 gennaio 2025
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8 gennaio 2025
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8 gennaio 2025
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8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Nella persona del dott. Mirco Lombardi, in qualità di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 834 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2024 promossa da:
- RO IN (C.F.: [...]), rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco
Paolo Anzaldi del foro di Lecco ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lecco,
Piazza Manzoni n. 11, giusta procura agli atti telematici
ATTRICE
contro
- MM s.r.l.s (C.F./P.IVA 04194140168), con sede in Curno (BG) alla via Dalmine n. /A
CONVENUTA/CONTUMACE
Oggetto: Vendita di cose immobili.
In data 5 dicembre 2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lecco, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare:
in via principale: accertare e dichiarare ex art. 1460 C.C. il grave inadempimento esclusivo della società ERREEMME
s.r.l.s. nella manutenzione del rapporto contrattuale intercorso tra le parti in causa in forza della proposta d'acquisto
sottoscritta dall'attrice il 19.11.2020 e accettata dalla società convenuta il 24.11.2020 e trasmessa all'attrice l'01.12.2020;
nel merito: accertare e dichiarare il diritto di recesso dell'attrice ex art. 1385 c.c.;
condannare la società convenuta al
pagamento in restituzione, a favore dell'attrice della somma di €. 10.000,00 pari al doppio della caparra versata oltre:
interessi legali a far data del 02.12.2020 alla domanda, pari ad €. 730,51, o quella diversa somma accertanda;
interessi ex
art. 1284 u.c. c.c. dalla domanda al saldo effettivo.
pagina 1 di 14 In via istruttoria
1.Vero che la sig.ra RO IN, verso la fine dell'anno 2020, a seguito della visione pubblicitaria di un immobile
sito in Torre De Busi, gestito dalla agenzia immobiliare NO SA 2001 S.r.l., decideva di rivolgersi alla stessa per
avere delle delucidazioni ulteriori sull'unità abitativa;
2. Vero che in data 19.11.2020 la sig.ra RO IN sottoscriveva presso l' Agenzia immobiliare NO SA
2001 Srl di NO Bergamasco, la proposta di acquisto e le planimetrie a questa allegate che si rammostrano (doc. n. 2);
proposta redatta dall'agente immobiliare Mandelli IG, con l'apposizione al modulo precostituito di clausole aggiunte a
mano;
3. Vero che la proposta riguardava l'acquisto di n immobile sito in Torre de Busi località San Gottardo, di proprietà della
società MM S.r.l.s.con sede in Curno (BG) via Dalmine 10/A;
4. Vero che contestualmente alla sottoscrizione della proposta di acquisto, la sig.ra RO IN depositava a
titolo cauzionale, un assegno bancario pari ad €5,000,00= come risulta dal doc.7 che si rammostra;
5. Vero che la sig.ra RO IN, al fine di adempiere l'impegno assunto in ordine al pagamento del residuo
prezzo, si adoperava per ottenere il mutuo finalizzato all'acquisto dell' immobile, rivolgendosi dapprima al broker
finanziario e assicurativo sig. Speranza AT, operante in collaborazione con l'Agenzia immobiliare NO SA 2001
S.r.l., presso la sede della citata società in NO Bergamasco che interloquiva con l'attrice, come risulta dai messaggi
allegati (doc. 3), rilasciando pure il conteggio allegato che si rammostrano(doc.4);
6. Vero che di seguito, per un confronto finalizzato all' acquisizione del mutuo per l'acquisto dell'immobile di Torre De
Busi, la sig.ra RO si rivolgeva all'istituto di credito Intesa S. Paolo di Calolziocorte, conferendo con la sig.ra UO
MI (doc.5);
7. Vero che il sig. Speranza AT confermava che il mutuo era concedibile, come risulta dalla documentazione allegata
che si rammostra (doc.3-4);
8. Vero che la sig.ra UO MI confermava che il mutuo era concedibile, come risulta dalla documentazione allegata
che si rammostra (doc. 5);
9. Vero che solo in data 01.12.2020 la sig.ra RO riceveva dall'Agenzia NO SA 2001 Srl copia della proposta
d'acquisto sottoscritta il 24.11.2020 da MM S.r.l.s che si rammostra (doc.6);
10. Vero che con la relativa mail, si dava atto che la Promittente venditrice aveva ritirato l'assegno di €, 5.000,00 che a
mente della clausola A/2 della proposta d' acquisto diveniva caparra confirmatoria (doc. 2);
pagina 2 di 14 11. Vero che con la stessa missiva 01.12.2020 che si rammostra (doc. 6), la proprietà e per essa l' Agenzia NO SA
2001 Srl effettuava pressione affinché venisse sottoscritto il compromesso entro il 04.12.2020 come risulta dal documento
allegato;
12. Vero che l'assegno- caparra di cui al punto 4) che si rammostra (doc. 7), veniva incassato dalla MM S.r.
1.s. il
02.12.2020;
13. Vero che la sig.ra RO notava dalla proposta accettata, trasmessa con la mail di cui al punto 9), che
l'accettazione aveva una firma illeggibile e risultava essere stata sottoscritta a Villa D'Almè, non corrispondente alla sede
legale della società proprietaria;
14. Vero che la sig.ra RO con mail del 02.12.2020 (doc. 8), rilevava la circostanza e chiedeva chiarimenti alla
MM, per il tramite dell'Agenzia immobiliare, anche in ordine alla proprietà dell'immobile oggetto di proposta
irrevocabile;
chiedeva altresì, di avere la bozza del compromesso, come risulta dal documento allegato che si rammostra;
15. Vero che la società venditrice, attraverso l'Agenzia NO SA 2001 Srl, con mail del 03.12.2020 che si rammostra
(doc. n. 9), rifiutava di fornire copia dell'atto di provenienza della proprietà dell'immobile, mandando alla RO
l'onere di acquisirlo presso il Notaio che aveva redatto 1'acquisto in favore di MM S.r.
1.s. Con la stessa mail
pressava per la sottoscrizione del preliminare;
16.Vero che l'attrice, stante il rifiuto della venditrice, si attivava immediatamente, presso il notaio Vacirca rogante l'atto di
acquisto del bene oggetto della proposta, per ottenere copia del citato atto che riceveva in data 03.12,2020, come da
documento che sirammostra (doc. 10);
17. Vero che con mail del 03.12,2020 alle ore 19.30, a seguito di reiterata richiesta della sig.ra RO, come si deduce
dal documento (doc. n. 11) che si rammostra, la venditrice comunicava mediante l'Agenzia NO SA 2001 Srl, che
l'invio della bozza del preliminare alla sig. RO sarebbe avvenuto alle medesime condizioni espresse nella medesima
mail 03.12.2020, omettendo ancora la trasmissione della bozza del preliminare più volte richiesto;
18. Vero che la società MM S.r.l.s. ancora a mezzo NO SA 2001 S.r.1., in data 04.12.2020 faceva pervenire
all'attrice la bozza del preliminare di compravendita, come risulta dalla documentazione che si rammostra (doc. n. 12);
19. Vero che all'interno della bozza inviata alla RO (doc. n. 12) che si rammostra, la MM S.r.
1.s. ometteva di
menzionare la clausola concernente la possibilità che I'acquirente avrebbe potuto chiedere il mutuo e fissava, del tutto
autonomamente, il rogito notarile per la data del 29.01.2021 (clausola n. 4);
pagina 3 di 14 20. Vero che l'attrice inseriva nella bozza di preliminare la clausola inerente la richiesta del mutuo e indicava anche i
tempi per la stipula del rogito notarile (art. 5), circostanza tra l'altro, si ripete, prevista nella proposta di acquisto (doc. 2).
Bozza corretta che spediva all'Agenzia NO SA 2001 Srl con mail del 10.12,2020, come risulta dal documento che si
rammostra (doc. n. 13);
21. Vero che la proprietà, ricevuta la bozza corretta, la riteneva non valida perché le clausole non sarebbero state inserite
nella proposta di acquisto come risulta dal documento che si ramnmostra (doc.14);
22. Vero che la MM S.r.
1.s. interrompeva il rapporto contrattuale e, di conseguenza, non si è addivenuto alla
sottoscrizione del preliminare;
23. Vero che con missiva del 28,12.2020 la sig.ra RO, a mezzo del sottoscritto legale, contestava alla MM
S.r.l.s. la responsabilità dell'inadempimento contrattuale posto in essere dalla società convenuta come risulta dal
documento allegato che si rammostra (doc.15);
24. Vero che con missiva del 04.01.2021 la società MM, riscontrava la diffida contestando l'addebito, confermando
che la somma di € 5,000,00 era stata trattenuta a titolo di caparra confirmatoria e diffidava l' attrice a presenziare il
31.01.2021 avanti il notaio per la stipula della compravendita, come risulta dal documento allegato che si rammostra (doc.
16);
25. Vero che la MM S.r.
1.s.,il giorno 31.01.2021 dalla stessa fissato nel riscontro di cui al punto precedente (doc.
16), per perfezionare la stipula del rogito notarile a favore della sig.ra RO, in ordine all'appartamento di Torre De
Busi oggetto della proposta di acquisto 19.11.2020 che si rammostra (doc. 2), avrebbe dovuto ottenere, sull'immobile
oggetto della proposta:
- una sanatoria la cui CILA risulta depositata in data 23.02.2021 (vedi pag. 6 doc. 17 che si rammostra) successiva alla
data fissata nella citata missiva;
- la formazione della nuova scheda catastale dell' appartamento effettuata in data 22.03.2021 (vedi planimetrie allegate
atto doc., 17 che si rammostra) successiva al 31.01.2021;
⁃ l'attestazione della prestazione energetica (APE) ottenuta, anch'essa, in data 04.03.2021 (vedi APE allegata all'atto
notarile doc. 17 che si rammostra), successiva al 31.01.2021;
26. Vero che l'immobile oggetto della compravendita 17.05.2021 (doc. 17 che si rammostra), è lo stesso che ha formato
oggetto della proposta di acquisto accettata dalla sig.ra RO (doc. 2 che si rammostra)”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 4 di 14 1. - Con atto di citazione regolarmente notificato, RO IN ha esposto di essersi rivolta, intorno alla fine dell'anno 2020, all'agenzia immobiliare NO SA 2001 e di aver sottoscritto in data 19.11.2020, per il tramite della stessa agenzia, una proposta di acquisto per un immobile in Torre De Busi, località San Gottardo, di proprietà della MM s.r.l.s.;
di avere quindi depositato a titolo cauzionale, contestualmente alla sottoscrizione della proposta di acquisto, un assegno di euro 5.000,00;
di essersi subito attivata per ottenere il mutuo finalizzato all'acquisto dell'immobile,
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Nella persona del dott. Mirco Lombardi, in qualità di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 834 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2024 promossa da:
- RO IN (C.F.: [...]), rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco
Paolo Anzaldi del foro di Lecco ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lecco,
Piazza Manzoni n. 11, giusta procura agli atti telematici
ATTRICE
contro
- MM s.r.l.s (C.F./P.IVA 04194140168), con sede in Curno (BG) alla via Dalmine n. /A
CONVENUTA/CONTUMACE
Oggetto: Vendita di cose immobili.
In data 5 dicembre 2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lecco, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare:
in via principale: accertare e dichiarare ex art. 1460 C.C. il grave inadempimento esclusivo della società ERREEMME
s.r.l.s. nella manutenzione del rapporto contrattuale intercorso tra le parti in causa in forza della proposta d'acquisto
sottoscritta dall'attrice il 19.11.2020 e accettata dalla società convenuta il 24.11.2020 e trasmessa all'attrice l'01.12.2020;
nel merito: accertare e dichiarare il diritto di recesso dell'attrice ex art. 1385 c.c.;
condannare la società convenuta al
pagamento in restituzione, a favore dell'attrice della somma di €. 10.000,00 pari al doppio della caparra versata oltre:
interessi legali a far data del 02.12.2020 alla domanda, pari ad €. 730,51, o quella diversa somma accertanda;
interessi ex
art. 1284 u.c. c.c. dalla domanda al saldo effettivo.
pagina 1 di 14 In via istruttoria
1.Vero che la sig.ra RO IN, verso la fine dell'anno 2020, a seguito della visione pubblicitaria di un immobile
sito in Torre De Busi, gestito dalla agenzia immobiliare NO SA 2001 S.r.l., decideva di rivolgersi alla stessa per
avere delle delucidazioni ulteriori sull'unità abitativa;
2. Vero che in data 19.11.2020 la sig.ra RO IN sottoscriveva presso l' Agenzia immobiliare NO SA
2001 Srl di NO Bergamasco, la proposta di acquisto e le planimetrie a questa allegate che si rammostrano (doc. n. 2);
proposta redatta dall'agente immobiliare Mandelli IG, con l'apposizione al modulo precostituito di clausole aggiunte a
mano;
3. Vero che la proposta riguardava l'acquisto di n immobile sito in Torre de Busi località San Gottardo, di proprietà della
società MM S.r.l.s.con sede in Curno (BG) via Dalmine 10/A;
4. Vero che contestualmente alla sottoscrizione della proposta di acquisto, la sig.ra RO IN depositava a
titolo cauzionale, un assegno bancario pari ad €5,000,00= come risulta dal doc.7 che si rammostra;
5. Vero che la sig.ra RO IN, al fine di adempiere l'impegno assunto in ordine al pagamento del residuo
prezzo, si adoperava per ottenere il mutuo finalizzato all'acquisto dell' immobile, rivolgendosi dapprima al broker
finanziario e assicurativo sig. Speranza AT, operante in collaborazione con l'Agenzia immobiliare NO SA 2001
S.r.l., presso la sede della citata società in NO Bergamasco che interloquiva con l'attrice, come risulta dai messaggi
allegati (doc. 3), rilasciando pure il conteggio allegato che si rammostrano(doc.4);
6. Vero che di seguito, per un confronto finalizzato all' acquisizione del mutuo per l'acquisto dell'immobile di Torre De
Busi, la sig.ra RO si rivolgeva all'istituto di credito Intesa S. Paolo di Calolziocorte, conferendo con la sig.ra UO
MI (doc.5);
7. Vero che il sig. Speranza AT confermava che il mutuo era concedibile, come risulta dalla documentazione allegata
che si rammostra (doc.3-4);
8. Vero che la sig.ra UO MI confermava che il mutuo era concedibile, come risulta dalla documentazione allegata
che si rammostra (doc. 5);
9. Vero che solo in data 01.12.2020 la sig.ra RO riceveva dall'Agenzia NO SA 2001 Srl copia della proposta
d'acquisto sottoscritta il 24.11.2020 da MM S.r.l.s che si rammostra (doc.6);
10. Vero che con la relativa mail, si dava atto che la Promittente venditrice aveva ritirato l'assegno di €, 5.000,00 che a
mente della clausola A/2 della proposta d' acquisto diveniva caparra confirmatoria (doc. 2);
pagina 2 di 14 11. Vero che con la stessa missiva 01.12.2020 che si rammostra (doc. 6), la proprietà e per essa l' Agenzia NO SA
2001 Srl effettuava pressione affinché venisse sottoscritto il compromesso entro il 04.12.2020 come risulta dal documento
allegato;
12. Vero che l'assegno- caparra di cui al punto 4) che si rammostra (doc. 7), veniva incassato dalla MM S.r.
1.s. il
02.12.2020;
13. Vero che la sig.ra RO notava dalla proposta accettata, trasmessa con la mail di cui al punto 9), che
l'accettazione aveva una firma illeggibile e risultava essere stata sottoscritta a Villa D'Almè, non corrispondente alla sede
legale della società proprietaria;
14. Vero che la sig.ra RO con mail del 02.12.2020 (doc. 8), rilevava la circostanza e chiedeva chiarimenti alla
MM, per il tramite dell'Agenzia immobiliare, anche in ordine alla proprietà dell'immobile oggetto di proposta
irrevocabile;
chiedeva altresì, di avere la bozza del compromesso, come risulta dal documento allegato che si rammostra;
15. Vero che la società venditrice, attraverso l'Agenzia NO SA 2001 Srl, con mail del 03.12.2020 che si rammostra
(doc. n. 9), rifiutava di fornire copia dell'atto di provenienza della proprietà dell'immobile, mandando alla RO
l'onere di acquisirlo presso il Notaio che aveva redatto 1'acquisto in favore di MM S.r.
1.s. Con la stessa mail
pressava per la sottoscrizione del preliminare;
16.Vero che l'attrice, stante il rifiuto della venditrice, si attivava immediatamente, presso il notaio Vacirca rogante l'atto di
acquisto del bene oggetto della proposta, per ottenere copia del citato atto che riceveva in data 03.12,2020, come da
documento che sirammostra (doc. 10);
17. Vero che con mail del 03.12,2020 alle ore 19.30, a seguito di reiterata richiesta della sig.ra RO, come si deduce
dal documento (doc. n. 11) che si rammostra, la venditrice comunicava mediante l'Agenzia NO SA 2001 Srl, che
l'invio della bozza del preliminare alla sig. RO sarebbe avvenuto alle medesime condizioni espresse nella medesima
mail 03.12.2020, omettendo ancora la trasmissione della bozza del preliminare più volte richiesto;
18. Vero che la società MM S.r.l.s. ancora a mezzo NO SA 2001 S.r.1., in data 04.12.2020 faceva pervenire
all'attrice la bozza del preliminare di compravendita, come risulta dalla documentazione che si rammostra (doc. n. 12);
19. Vero che all'interno della bozza inviata alla RO (doc. n. 12) che si rammostra, la MM S.r.
1.s. ometteva di
menzionare la clausola concernente la possibilità che I'acquirente avrebbe potuto chiedere il mutuo e fissava, del tutto
autonomamente, il rogito notarile per la data del 29.01.2021 (clausola n. 4);
pagina 3 di 14 20. Vero che l'attrice inseriva nella bozza di preliminare la clausola inerente la richiesta del mutuo e indicava anche i
tempi per la stipula del rogito notarile (art. 5), circostanza tra l'altro, si ripete, prevista nella proposta di acquisto (doc. 2).
Bozza corretta che spediva all'Agenzia NO SA 2001 Srl con mail del 10.12,2020, come risulta dal documento che si
rammostra (doc. n. 13);
21. Vero che la proprietà, ricevuta la bozza corretta, la riteneva non valida perché le clausole non sarebbero state inserite
nella proposta di acquisto come risulta dal documento che si ramnmostra (doc.14);
22. Vero che la MM S.r.
1.s. interrompeva il rapporto contrattuale e, di conseguenza, non si è addivenuto alla
sottoscrizione del preliminare;
23. Vero che con missiva del 28,12.2020 la sig.ra RO, a mezzo del sottoscritto legale, contestava alla MM
S.r.l.s. la responsabilità dell'inadempimento contrattuale posto in essere dalla società convenuta come risulta dal
documento allegato che si rammostra (doc.15);
24. Vero che con missiva del 04.01.2021 la società MM, riscontrava la diffida contestando l'addebito, confermando
che la somma di € 5,000,00 era stata trattenuta a titolo di caparra confirmatoria e diffidava l' attrice a presenziare il
31.01.2021 avanti il notaio per la stipula della compravendita, come risulta dal documento allegato che si rammostra (doc.
16);
25. Vero che la MM S.r.
1.s.,il giorno 31.01.2021 dalla stessa fissato nel riscontro di cui al punto precedente (doc.
16), per perfezionare la stipula del rogito notarile a favore della sig.ra RO, in ordine all'appartamento di Torre De
Busi oggetto della proposta di acquisto 19.11.2020 che si rammostra (doc. 2), avrebbe dovuto ottenere, sull'immobile
oggetto della proposta:
- una sanatoria la cui CILA risulta depositata in data 23.02.2021 (vedi pag. 6 doc. 17 che si rammostra) successiva alla
data fissata nella citata missiva;
- la formazione della nuova scheda catastale dell' appartamento effettuata in data 22.03.2021 (vedi planimetrie allegate
atto doc., 17 che si rammostra) successiva al 31.01.2021;
⁃ l'attestazione della prestazione energetica (APE) ottenuta, anch'essa, in data 04.03.2021 (vedi APE allegata all'atto
notarile doc. 17 che si rammostra), successiva al 31.01.2021;
26. Vero che l'immobile oggetto della compravendita 17.05.2021 (doc. 17 che si rammostra), è lo stesso che ha formato
oggetto della proposta di acquisto accettata dalla sig.ra RO (doc. 2 che si rammostra)”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 4 di 14 1. - Con atto di citazione regolarmente notificato, RO IN ha esposto di essersi rivolta, intorno alla fine dell'anno 2020, all'agenzia immobiliare NO SA 2001 e di aver sottoscritto in data 19.11.2020, per il tramite della stessa agenzia, una proposta di acquisto per un immobile in Torre De Busi, località San Gottardo, di proprietà della MM s.r.l.s.;
di avere quindi depositato a titolo cauzionale, contestualmente alla sottoscrizione della proposta di acquisto, un assegno di euro 5.000,00;
di essersi subito attivata per ottenere il mutuo finalizzato all'acquisto dell'immobile,
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