Trib. Pescara, sentenza 20/09/2024, n. 418
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Testo completo
N. 1252/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott. Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Cleonice CORDISCO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 1252/2024 promossa da:
nata a [...] il [...], assistita Parte_1
e difesa dall'avv. MARGANELLA CINZIA
e nata a [...] il [...], assistito e difeso Controparte_1 dall'avv. CESARONE SIBILLA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 10
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03/06/2024, e Parte_1
esponevano che in data 10/09/2006 avevano contratto Controparte_1
matrimonio con rito concordatario, in ASSISI.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
All'udienza del 17/09/2024 i coniugi, alla presenza del Cancelliere che procedeva all'attestazione in conformità alla Sentenza n. 21761/2021 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione e a quanto stabilito dall'art. 29, comma 1-bis, Legge n.
52/1985, inserito dall'art. 19 comma 14 D.L. 78/2010 convertito con Legge n.
122/2010, comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 17.09.2024);
P. Q. M
.
pagina 2 di 10
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
e , provvede come segue: Parte_1 Controparte_1
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate
e confermate:
1) I coniugi vivranno separati, con obbligo di mutuo rispetto;
2) I figli minori saranno congiuntamente affidati ad entrambi i genitori con collocazione dei minori presso la sopra meglio specificata abitazione familiare sita in Catignano alla Via Madonna delle Grazie n. 80;
resta fermo che i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé;
3) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita il padre potrà vedere e
tenere con sé i figli minori con le seguenti modalità:
A. nei week-end (da intendersi dal venerdì ore 13:00 dall'uscita di scuola, sabato e domenica fino alle ore 22;00), a settimana alternate, compatibilmente con i tempi lavorativi di entrambi i genitori e cercando di adattare in tutti i modi i loro impegni alle esigenze primarie dei minori;
inoltre il padre (nella settimana in cui si prevede che i figli debbano stare durante il Week-end presso di lui) vedrà e terrà i figli il martedì (senza pernottamento) ore 13:00 dall'uscita di scuola fino alle ore 22;00;
il tutto con premura da parte del padre di farli pranzare all'uscita di scuola e di riportarli alle ore 22;00 presso l'abitazione della madre dopo averli fatti cenare. Nell'alternanza, si cercherà quanto più possibile e sempre con
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riferimento agli impegni degli stessi genitori, di far sì che i minori nella settimana successiva (al week end non di spettanza del padre), trascorrano il martedì ed il giovedì dall'uscita di scuola fino alle ore 22;00 (senza pernottamento), con quest'ultimo al fine di garantirgli il minimo distacco da entrambi e maggior continuità nei rapporti genitoriali. Anche in questo ultimo caso il padre avrà cura di farli pranzare all'uscita da scuola e di riportarli dalla madre alle ore 22;00 dopo averli fatti cenare;
B. durante le vacanze natalizie, sempre compatibilmente con i tempi lavorativi di entrambi genitori terranno i figli ad anni alterni, l'uno nel periodo natalizio l'altro in quello del Capodanno, periodi che indicativamente potranno andare dal 23 al 29 dicembre in riferimento al primo e dal 30 dicembre al 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott. Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Cleonice CORDISCO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 1252/2024 promossa da:
nata a [...] il [...], assistita Parte_1
e difesa dall'avv. MARGANELLA CINZIA
e nata a [...] il [...], assistito e difeso Controparte_1 dall'avv. CESARONE SIBILLA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03/06/2024, e Parte_1
esponevano che in data 10/09/2006 avevano contratto Controparte_1
matrimonio con rito concordatario, in ASSISI.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
All'udienza del 17/09/2024 i coniugi, alla presenza del Cancelliere che procedeva all'attestazione in conformità alla Sentenza n. 21761/2021 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione e a quanto stabilito dall'art. 29, comma 1-bis, Legge n.
52/1985, inserito dall'art. 19 comma 14 D.L. 78/2010 convertito con Legge n.
122/2010, comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 17.09.2024);
P. Q. M
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Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
e , provvede come segue: Parte_1 Controparte_1
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate
e confermate:
1) I coniugi vivranno separati, con obbligo di mutuo rispetto;
2) I figli minori saranno congiuntamente affidati ad entrambi i genitori con collocazione dei minori presso la sopra meglio specificata abitazione familiare sita in Catignano alla Via Madonna delle Grazie n. 80;
resta fermo che i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé;
3) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita il padre potrà vedere e
tenere con sé i figli minori con le seguenti modalità:
A. nei week-end (da intendersi dal venerdì ore 13:00 dall'uscita di scuola, sabato e domenica fino alle ore 22;00), a settimana alternate, compatibilmente con i tempi lavorativi di entrambi i genitori e cercando di adattare in tutti i modi i loro impegni alle esigenze primarie dei minori;
inoltre il padre (nella settimana in cui si prevede che i figli debbano stare durante il Week-end presso di lui) vedrà e terrà i figli il martedì (senza pernottamento) ore 13:00 dall'uscita di scuola fino alle ore 22;00;
il tutto con premura da parte del padre di farli pranzare all'uscita di scuola e di riportarli alle ore 22;00 presso l'abitazione della madre dopo averli fatti cenare. Nell'alternanza, si cercherà quanto più possibile e sempre con
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riferimento agli impegni degli stessi genitori, di far sì che i minori nella settimana successiva (al week end non di spettanza del padre), trascorrano il martedì ed il giovedì dall'uscita di scuola fino alle ore 22;00 (senza pernottamento), con quest'ultimo al fine di garantirgli il minimo distacco da entrambi e maggior continuità nei rapporti genitoriali. Anche in questo ultimo caso il padre avrà cura di farli pranzare all'uscita da scuola e di riportarli dalla madre alle ore 22;00 dopo averli fatti cenare;
B. durante le vacanze natalizie, sempre compatibilmente con i tempi lavorativi di entrambi genitori terranno i figli ad anni alterni, l'uno nel periodo natalizio l'altro in quello del Capodanno, periodi che indicativamente potranno andare dal 23 al 29 dicembre in riferimento al primo e dal 30 dicembre al 6
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