Trib. Verbania, sentenza 14/02/2024, n. 17
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Testo completo
N. 293/2023 R.G.
TRIBUNALE DI VERBANIA Ruolo Lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza del 14/02/2024 , davanti al Giudice dott. Claudio Michelucci, sono comparsi: per la ricorrente, l'avv. RAMELLA CINZIA ;
per parte convenuta, l'avv. ALLADIO in sostituzione dell'avv. PASUT FRANCO
L'avv. RAMELLA si richiama integralmente al ricorso e i precedenti citati in punto neutralizzazione.
L'avv. ALLADIO si riporta alla memoria di costituzione.
Il giudice informa le parti che si ritirerà in camere di consiglio al termine delle udienze della mattinata.
I procuratori delle parti acconsentano alla lettura della sentenza anche in loro assenza.
Il Giudice dopo essersi ritirato in camera di consiglio, assenti le parti, decide la causa con sentenza, dando lettura della sentenza scritta in calce al presente verbale.
Il Giudice del lavoro
Claudio Michelucci
N. 293/2023 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. Claudio Michelucci, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 293/2023 R.G. Lav. promossa da: KO KS, (c.f. [...]) nata il [...] in [...] e residente in [...], , rappresentata e difesa dall'Avv. Cinzia Ramella ed elettivamente domiciliata in Novara, B.do La Marmora n. 15, giusta procura in atti
PARTE RICORRENTE
C O N T R O
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (c.f. 80078750587) in persona del
Presidente pro tempore, con sede legale in Roma Via Ciro il Grande 21, elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Gravellona Toce (VB), in Corso Marconi n. 99, rappresentato e difeso dall'Avv. Franco Pasut in forza di procura generale alle liti del
23/1/2023, Rep. 37590, Raccolta n. 7131, per atti Dott. Roberto Fantini, Notaio in Roma
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
Piaccia al Giudice Illustrissimo, contrariis rejectis, nel merito: accertare il diritto della sig.ra SA EK all'indennità di maternità in luogo dell'indennità di disoccupazione per il periodo 27/3/2023 -27/5/2023 e per i tre mesi successivi al parto avvenuto il 23/5/2023 e conseguentemente condannare l'Inps a corrispondere la predetta prestazione con interessi fino al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Parte resistente:
Piaccia al Tribunale Ill.mo adito rigettare il ricorso proposto da KO KS e mandare l'Istituto resistente assolto dalle domande tutte svolte nei propri confronti. Con vittoria di spese come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 4.9.2023 KO EK esponeva che, in godimento di indennità di disoccupazione NASpI dal 16.12.2021, aveva presentato all'INPS, in data 27.2.2023, domanda di indennità di maternità per il periodo 27.3.2023-27.5.2023 in relazione al parto presunto del 27.5.2023;
che, con provvedimento del 7.1.2021, l'INPS aveva rigettato la domanda indicando come motivazione: “non risulta maturato il diritto come lavoratore domestico” e che anche il ricorso amministrativo era stato respinto a causa della ritenuta insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 62 del d. lgs. 151/2011.
La ricorrente deducendo, invece, la sussistenza dei requisiti contributivi previsti dall'art. 62
d. lgs. 151/2001, neutralizzato il periodo coperto da contribuzione figurativa ovvero, in
subordine, ai sensi dell'art. 24 comma 4 d. lgs. 151/2001, chiedeva la condanna dell'INPS a pagarle l'indennità di maternità in luogo dell'indennità di disoccupazione per il periodo
27.3.2023-27.5.2023 e per i tre mesi successivi al parto avvenuto il 23.5.2023.
Costituendosi in giudizio, l'INPS ha contestato il fondamento della domanda, chiedendone il rigetto, posto che la ricorrente, cessato il rapporto di lavoro cessato l'8.12.2021, nel periodo di
TRIBUNALE DI VERBANIA Ruolo Lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza del 14/02/2024 , davanti al Giudice dott. Claudio Michelucci, sono comparsi: per la ricorrente, l'avv. RAMELLA CINZIA ;
per parte convenuta, l'avv. ALLADIO in sostituzione dell'avv. PASUT FRANCO
L'avv. RAMELLA si richiama integralmente al ricorso e i precedenti citati in punto neutralizzazione.
L'avv. ALLADIO si riporta alla memoria di costituzione.
Il giudice informa le parti che si ritirerà in camere di consiglio al termine delle udienze della mattinata.
I procuratori delle parti acconsentano alla lettura della sentenza anche in loro assenza.
Il Giudice dopo essersi ritirato in camera di consiglio, assenti le parti, decide la causa con sentenza, dando lettura della sentenza scritta in calce al presente verbale.
Il Giudice del lavoro
Claudio Michelucci
N. 293/2023 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. Claudio Michelucci, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 293/2023 R.G. Lav. promossa da: KO KS, (c.f. [...]) nata il [...] in [...] e residente in [...], , rappresentata e difesa dall'Avv. Cinzia Ramella ed elettivamente domiciliata in Novara, B.do La Marmora n. 15, giusta procura in atti
PARTE RICORRENTE
C O N T R O
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (c.f. 80078750587) in persona del
Presidente pro tempore, con sede legale in Roma Via Ciro il Grande 21, elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Gravellona Toce (VB), in Corso Marconi n. 99, rappresentato e difeso dall'Avv. Franco Pasut in forza di procura generale alle liti del
23/1/2023, Rep. 37590, Raccolta n. 7131, per atti Dott. Roberto Fantini, Notaio in Roma
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
Piaccia al Giudice Illustrissimo, contrariis rejectis, nel merito: accertare il diritto della sig.ra SA EK all'indennità di maternità in luogo dell'indennità di disoccupazione per il periodo 27/3/2023 -27/5/2023 e per i tre mesi successivi al parto avvenuto il 23/5/2023 e conseguentemente condannare l'Inps a corrispondere la predetta prestazione con interessi fino al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Parte resistente:
Piaccia al Tribunale Ill.mo adito rigettare il ricorso proposto da KO KS e mandare l'Istituto resistente assolto dalle domande tutte svolte nei propri confronti. Con vittoria di spese come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 4.9.2023 KO EK esponeva che, in godimento di indennità di disoccupazione NASpI dal 16.12.2021, aveva presentato all'INPS, in data 27.2.2023, domanda di indennità di maternità per il periodo 27.3.2023-27.5.2023 in relazione al parto presunto del 27.5.2023;
che, con provvedimento del 7.1.2021, l'INPS aveva rigettato la domanda indicando come motivazione: “non risulta maturato il diritto come lavoratore domestico” e che anche il ricorso amministrativo era stato respinto a causa della ritenuta insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 62 del d. lgs. 151/2011.
La ricorrente deducendo, invece, la sussistenza dei requisiti contributivi previsti dall'art. 62
d. lgs. 151/2001, neutralizzato il periodo coperto da contribuzione figurativa ovvero, in
subordine, ai sensi dell'art. 24 comma 4 d. lgs. 151/2001, chiedeva la condanna dell'INPS a pagarle l'indennità di maternità in luogo dell'indennità di disoccupazione per il periodo
27.3.2023-27.5.2023 e per i tre mesi successivi al parto avvenuto il 23.5.2023.
Costituendosi in giudizio, l'INPS ha contestato il fondamento della domanda, chiedendone il rigetto, posto che la ricorrente, cessato il rapporto di lavoro cessato l'8.12.2021, nel periodo di
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