Trib. Perugia, sentenza 11/02/2025, n. 68

TRIB Perugia
Sentenza
11 febbraio 2025
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TRIB Perugia
Sentenza
11 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Perugia, sentenza 11/02/2025, n. 68
Giurisdizione : Trib. Perugia
Numero : 68
Data del deposito : 11 febbraio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA indebito assistenziale
In nome del Popolo italiano
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Marco Medoro, nella causa civile n. 1314/2023 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
TT IU, quale procuratore generale di AN IN (avv.
Luca Putignano)
- ricorrente contro
PS (avv. Mirella Arlotta)
- resistente ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c, all'esito dell'udienza dell'11.2.2025, la seguente
SENTENZA
1. TI IA si è rivolto a questo Tribunale, con ricorso depositato il
10.12.2023, nella veste di procuratore generale di NO NA, per sentire dichiarare non dovuta da NO NA la somma di euro 2.562,45
“…trattenuta sugli arretrati della pensione SR di cui alla comunicazione del 27-


7-2020 e per l'effetto condannare l'PS, in persona del legale rappresentante

p.t., alla restituzione della somma trattenuta, oltre interessi di legge;…”. Ha riferito che NO NA è titolare, dal mese di marzo 2020, di pensione “SR”
(Pensione superstiti coltiv. diretti, mezzadri, coloni, ndr) e che il 27.7.2020 ha ricevuto dall'NP la comunicazione della liquidazione in suo favore, a titolo di arretrati a titolo di pensione, della somma di € 2.575,35, dalla quale l'istituto, tuttavia, ha reso noto di avere trattenuto l'importo di € 2.562,45 per recupero di
“presunto indebito” connesso a prestazione di invalidità civile. Ha contestato il


fondamento della pretesa recuperatoria perché priva di motivazione e, comunque, per carenza di titolo, trattandosi, al più, di somme riscosse in buona fede, potendo l'indebito assistenziale ritenersi ripetibile, secondo consolidato avviso del Giudice di legittimità, soltanto a decorrere dalla data di accertamento, deducendo, da ultimo, la violazione del divieto di estinzione per compensazione di una prestazione pensionistica.
2. Costituitosi con memoria depositata in data 31.1.2025, l'NP ha negato l'esistenza di una lesione del diritto di difesa, spiegando che la ricorrente ha mostrato, nell'atto introduttivo della lite, “…là ove afferma che i redditi della ricorrente appaiono compatibili con la prestazione assistenziale di cui è titolare, in quanto la prestazione di reversibilità percepita a decorrere da marzo 2020 è integrata al minimo…” di conoscere le ragioni della generazione dell'indebito.
Ha osservato che l'indebito è pacifico viste le regole sul riparto degli oneri di allegazione e prova ed ha rivendicato la ripetibilità non sulla base di una contestazione dell'orientamento giurisprudenziale di legittimità richiamato dal ricorrente, ma della sua applicazione alla fattispecie scrutinata, posto che
“…nel caso di specie non vi è alcun affidamento da tutelare e l'impiego di somme di denaro che si deve assumere giù utilizzate di cui si chiede la restituzione, ma una mera aspettativa a percepire gli arretrati spettanti a titolo di pensione di reversibilità…”.
3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
3.1 Con nota del 27.7.2020, la sede NP di Perugia ha comunicato alla ricorrente la liquidazione in suo favore della pensione superstiti “…categoria SR numero 32041347, con decorrenza dal 1 marzo 2020…”, aggiungendo che “…Il pagamento è disposto in modo unificato con le seguenti altre pensioni:
Pensione Gestione Privata categoria INVCIV numero 07032619 agenzia 5800…”
e che veniva contestualmente recuperato l'importo, non dovuto, di € 2.562,45 erogato proprio con riferimento alla seconda provvidenza menzionata.
Sebbene la comunicazione dell'NP sia indiscutibilmente criptica, non essendo esplicitate le ragioni (sanitarie o reddituali) che hanno generato l'indebito, lo stesso deve intendersi accertato, non avendo parte ricorrente allegato ed offerto di provare l'esistenza di tutti i presupposti costitutivi della prestazione
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che secondo l'ente non è più dovuta: “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere
l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è
a suo esclusivo carico.” (Cass., sez. unite, 18046/2010).
3.2 Ciò posto, l'indebito, pur esistente, è irripetibile per carenza di dolo dell'assistito.


3.2a
L'NP ha spiegato di avere erogato a NO NA la pensione di reversibilità per effetto di morte del coniuge a decorrere dal mese di marzo
2020 e che proprio l'attribuzione di questa prestazione ha fatto venir meno il diritto di percepire la prestazione di invalidità civile per venir meno dei requisiti reddituali (€ 5.579,00 era l'importo della
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