Trib. Milano, sentenza 28/11/2024, n. 4248

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 28/11/2024, n. 4248
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 4248
Data del deposito : 28 novembre 2024

Testo completo

R.G. 5325/2024

Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice di Milano
Dr. Antonio Lombardi quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
, con l'Avv.to VERDUCHI DANIELE e con Parte_1 C.F._1
l'Avv.to RIOMMI MAURIZIO VIA BALDO 7 06100 PERUGIA, C.F._2
RICORRENTE contro
, con l'Avv.to Controparte_1 P.IVA_1
SERAFINO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA SODERINI, 24 20146 MILANO;

RESISTENTE
OGGETTO: ricostruzione di carriera personale docente.

All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 26/04/2024 il ricorrente conveniva in giudizio il , premettendo Parte_1 Controparte_1 di aver sottoscritto con il (oggi Controparte_2 [...]
[...]

[...]
) contratti di lavoro a tempo determinato per supplenze nel ruolo di docente Controparte_1 di religione cattolica nella scuola primaria negli anni scolastici dal 1999/00 al 2005/06, di essere stato assunto con decorrenza giuridica dal 01.09.2005 ed economica dal 01.09.2006 alle dipendenze del medesimo con contratto di lavoro a tempo indeterminato per l'insegnamento della religione CP_1 cattolica nella scuola primaria e dell'infanzia nella provincia di Brescia, che con decreto n. 147 del
04.06.2010 l'Amministrazione datrice aveva provveduto alla sua ricostruzione della carriera riconoscendogli alla data del 01.09.2007 (di conferma in ruolo all'esito del periodo di prova), un'anzianità di servizio pre-ruolo di anni 6 calcolati ai sensi e per gli effetti dell'art. 489 del D.L.gs. n.
297 del 1994
, computandoli ai fini giuridici ed economici in anni 5 e mesi 4 ed ai soli fini economici in anni 0 e mesi 8, oltre a un'anzianità di ruolo di anni 2 mesi 1 e giorni 8 (e precisamente, anni 1 quale servizio pre-ruolo nell'anno scolastico 2005/06 considerato come servizio di ruolo per effetto della decorrenza giuridica della nomina, anni 1 quale servizio di ruolo nel periodo di prova e mesi 1 e giorni 8 quale servizio militare valido ai sensi dell'art. 485 comma 7 del D.L.gs. n. 297 del 1994) e, dunque, un'anzianità complessiva “utile ai fini giuridici ed economici” di “anni 7 mesi 5 giorni 8”, di essere stato, per
l'effetto, collocato alla predetta data del 01.09.2007 nella seconda posizione stipendiale di cui alle vigenti tabelle contrattuali corrispondente all'anzianità da anni 3 a 8, con espressa previsione che “l'anzianità utile ai soli fini economici (anni == mesi 8 giorni ==) sarebbe stata utilizzabile ai fini della maturazione delle successive posizioni stipendiali al compimento dell'anzianità di anni 18, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.P.R. 399/88, richiamato dall'art. 66 comma 6 del CCNL 4/8/95” e riconoscendo il passaggio alla successiva posizione stipendiale corrispondente all'anzianità da anni 9 a 14 alla data del 23.03.2009 per effetto della compiuta anzianità di anni 9 (cfr. art. 3), di essere stato collocato a decorrere dal 01.03.2016, con il compimento dell'anzianità di servizio di anni 15 alla data del 23.03.2016 (non considerando a tal fine il servizio prestato nell'anno 2013 in quanto non utile per legge), nella successiva posizione stipendiale da anni 15
a 20, che, peraltro, al compimento del 18° anno di servizio (avvenuto in data 23.03.2019 con effetto giuridico dal 01.03.2019) il Ministero datore non gli aveva riconosciuto l'intera anzianità di servizio nella parte residuale di mesi 8 di cui al decreto di ricostruzione di carriera n. 147 del 04.06.2010, confermando il passaggio alla successiva posizione stipendiale da anni 21 a 27 soltanto a decorrere dal
01.03.2022 senza, dunque, il recupero della predetta anzianità.
Richiamate le norme che regolano la ricostruzione di carriera, ed in particolare gli art. 569 e ss. d.lgs.
16 aprile 1994 n. 297
, affermato il proprio diritto all'integrale ricostruzione della carriera ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 3 d.P.R. n. 399 del 1988, ed al conseguente inserimento nel corretto gradone stipendiale, con il conteggio per intero dell'anzianità pre-ruolo maturata al compimento del 18mo anno
2
di servizio, affermava l'esistenza, in proprio favore, di differenze retributive, tenendo conto della prescrizione quinquennale alla data di costituzione in mora del 30.06.2022 e del blocco stipendiale per
l'anno 2013, di cui all'art. 9, commi 1, 2-bis, 17, primo periodo, e 21, ultimo periodo, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della L. 30 luglio 2010, n. 122 e dell'art.
16, comma 1, lettere b)
e c) del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della L. 15 luglio 2011 n. 111), quantificate fino al 31.03.2023 in €. 1.273,96 a titolo di differenze relative alla voce stipendio tabellare,
€. 106,16 a titolo di ratei di tredicesima mensilità, per un totale di €. 1.380,12, oltre le ulteriori differenze retributive maturate e maturande dal 01.04.2023 fino alla regolarizzazione della sua posizione giuridica ed economica.
Tanto allegato e dedotto chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
Piaccia all'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, contrariis reiectis
- accertare e dichiarare l'illegittimità del mancato riconoscimento per intero del servizio di pre-ruolo prestato dalla parte ricorrente quale insegnante con contratti di lavoro a tempo determinato al compimento del 18° anno di servizio alla data del 01.03.2019, o alla diversa data ritenuta di giustizia, in applicazione del comma 3 dell'art. 4 del D.P.R. n. 399 del
1988, per tutte le ragioni sopra esposte o per quelle che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare e, per l'effetto
- condannare il al riconoscimento integrale, ai fini della ricostruzione di carriera Controparte_1
e del corretto inserimento del gradone stipendiale, al compimento del 18° anno di servizio alla data del 01.03.2019, ovvero dalla diversa data di giustizia, del servizio prestato dalla parte ricorrente quale insegnante con contratti di lavoro a tempo determinato pari a complessivi anni 6, con conseguente collocazione nel gradone stipendiale da anni 21 a 27 già a decorrere dalla data del 01.07.2021, ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia ed in ogni caso antecedente a quella del 01.03.2022 applicata dal datore CP_1
- condannare il al pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito Controparte_1 dalla parte ricorrente e quanto avrebbe dovuto percepire se fosse stata correttamente inserita nei gradoni stipendiali, pari alla data del 31.03.2023 a complessivi €. 1.380,12, salva la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre alle ulteriori differenze retributive maturande dal 01.04.2023 ed oltre rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo
- condannare il alla regolarizzazione in base agli importi dovuti del trattamento di fine Controparte_1 rapporto.
Con vittoria delle spese e del compenso professionale dovuto per il presente giudizio maggiorato del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1-bis del D.M. n. 55/2014 come introdotto dall'art. 1 comma 1 lett. b del D.M. n. 37 del 2018,
3 stante la redazione del presente atto con la presenza di collegamenti ipertestuali, oltre al rimborso forfetario spese generali
15%, CAP ed IVA come per legge ed oltre al rimborso del contributo unificato versato”.
Si richiama, sullo specifico punto di diritto in contesa, ex art. 118 disp att c.p.c., la motivazione di sentenza di altro giudice di questa sezione che, pur riguardo fattispecie concernente ricostruzione di carriera di un docente, afferma principi pienamente condivisi e applicabili al caso di specie.
Nella sentenza Tribunale di Milano, sezione lavoro, est. Dossi, 21.9.2017, nella causa n. 2631 R.G.L.
2017, si legge:
“La clausola n. 4 (intitolata “principio di non discriminazione”) dell'accordo quadro, recepito dalla direttiva 1999/70/CE, dispone nei seguenti termini: “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.

2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.

3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie
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