Trib. Modena, sentenza 01/01/2025, n. 3

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Modena, sentenza 01/01/2025, n. 3
Giurisdizione : Trib. Modena
Numero : 3
Data del deposito : 1 gennaio 2025

Testo completo

R.G. 1187/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
SOTTOSEZIONE LAVORO
Nella causa n. R.G. 1187/2022
tra
EF EF, (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'Avv. ON
Forte, con domicilio eletto in Milano, Galleria San Babila, n. 4
RICORRENTE
e
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, (C.F. 13756881002), in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Zosima Vecchio, con domicilio
eletto in Roma, via Attilio regolo, n. 12/d
RESISTENTE
e
INPS, (C.F. 80078750587), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e
difeso dagli Avv.ti Isabella Basile e Oreste Manzi, con domicilio eletto in Modena, Viale
Reiter, n. 72
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.12.2022 ON LE ha convenuto in giudizio ADER e
INPS per sentire accogliere le seguenti conclusioni di merito: «

2. in ogni caso, accertare e

dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento e della comunicazione preventiva di
iscrizione ipotecaria per mancanza del calcolo degli interessi;

3. Nel merito: accertare la

inesistenza / nullità della notificazione degli avvisi di addebito intimati e sottesi agli atti
impugnati;

4. Nel merito, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza in relazione agli

avvisi di addebito nn. 1-2-3, con conseguente estinzione dei titoli».
A sostegno della propria iniziativa ha prospettato: 1) di avere ricevuto in data 2.11.2022, da
parte di ADER, intimazione di pagamento e comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
indicate in epigrafe, entrambe relative a talune pretese avente natura tributaria e contributiva, tra
le quali: a) avviso di addebito n. 370 2017 0002291355;
b) avviso di addebito n. 370 2018
0000648975;
c) avviso di addebito n. 370 2019 0000060533;
2) di avere depositato in data

9.11.2022 presso ADER, istanza di sospensione legale della richiamata intimazione di
pagamento.
Nel contestare, per tutti i motivi esposti in ricorso, la legittimità dell'intimazione di pagamento;

nel contestare l'esistenza e validità dell'originaria notifica degli avvisi di addebito;
nel
contestare l'esigibilità sia sostanziale che in executivis dei crediti di natura previdenziali dei tre
avvisi di addebito, ha rassegnato le conclusioni di cui si è dato conto.
Con tempestiva memoria si sono costituiti in giudizio ambedue le parti resistenti che, nel
ribadire la legittimità del proprio operato (per quanto di propria competenza), nel ribadire la
tempestività della propria iniziativa anche alla luce degli atti interruttivi della prescrizione
compiuti, ha concluso per il rigetto delle domande di cui al ricorso.
2
Istruita documentalmente la causa, previo deposito di note difensive finali, all'esito dell'udienza
di discussione dell'11.12.2024 (celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), il G.L. ha
trattenuto la causa in decisione per la pronuncia della presente sentenza.
*
Il thema decidendum della presente controversia ha ad oggetto lo scrutinio delle domande
attoree caducatorie sia degli opposti avvisi di addebito sia della comunicazione preventiva di
iscrizione ipotecaria e intimazione di pagamento n. 070 2022 9004232036.
In via preliminare ad ogni considerazione di merito, deve senz'altro essere disattesa l'eccezione
preliminare di rito formulata da parte ricorrente circa il difetto di ius postulandi in capo al
patrocinio di parte resistente per violazione del disposto di cui all'art. 11, co. 2, D. Lgs
546/1992
(v. memora di trattazione scritta del 6.12.2023).
La disposizione in esame prevede quanto segue: “

1. Le parti diverse da quelle indicate nei

commi 2 e 3 possono stare in giudizio anche mediante procuratore generale o speciale. La
procura speciale, se conferita al coniuge e ai parenti o affini entro il quarto grado ai soli fini
della partecipazione all'udienza pubblica, può risultare anche da scrittura privata non
autenticata.


2. L'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonche' dell'agente della riscossione, nei cui
confronti e' proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale
sovraordinata. Stanno altresi' in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici
giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato.


3. L'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il

dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il
titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio.”
3
In esegesi di tale norma, con proprio intervento a SS.UU., la S.C. ha fissato il condivisibile
principio di diritto per cui: «impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri
dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa
in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione si avvale:
- dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla convenzione con
questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del 30 ottobre 1933, n. 1933, art.
43, comma 4, di apposita motivata Delib. da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo
di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi
economici, ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, nè della Delib.
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