Trib. Reggio Emilia, sentenza 28/06/2024, n. 723
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Testo completo
RG 4256/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. F P - presidente rel. dott. D D - giudice dott. C N - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di 1° grado RG 4256/2023, promosso da
(C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. M P presso il cui studio in Reggio Emilia, via Pansa n. 51è elettivamente domiciliato
contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. B S presso il cui studio in Reggio Emilia, via Cadoppi n. 6 è elettivamente domiciliata
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: modifica condizioni di separazione
CONCLUSIONI
Le parti, in data 11-12.04.2024 hanno precisato le conclusioni, ai sensi dell'art. 473 bis n. 28 c.p.c. come segue: parte ricorrente:
Voglia il Tribunale Ill.mo:
a modifica della condizione n.6 del verbale di separazione n. 1799/2008 RG Tribunale di Reggio E., confermata dal provvedimento conclusivo della procedura n. 735/2014 RG Tribunale di Reggio Emilia:
dichiarare non più tenuto a versare alla signora Parte_1 Controparte_1 la somma mensile di euro 385,00 (così aggiornata la iniziale somma di euro 300,00) quale contributo di mantenimento per il figlio nè partecipare alle spese straordinarie Per_1 necessarie per lo stesso maggiorenne, che nell'anno 2022 ha raggiunto la Per_1 indipendenza economica grazie alla sua capacità lavorativa (percependo netti euro 1.610,00 netti al mese nell'anno 2022);
In subordine nella ipotesi che il Tribunale, valutato se la cessazione dell'attività lavorativa di faccia rivivere il presupposto per il versamento del contributo al Per_1 mantenimento da parte del padre, valutata la capacità reddituale del ricorrente, voglia determinare tale contributo nella misura degli alimenti ex art 443 cc, da versarsi direttamente al figlio senza alcuna partecipazione alle spese straordinarie;Per_1
Rigettare le domande avversarie, così come formulate nella memoria di costituzione in quanto infondate in fatto ed in diritto ed in parte inammissibili
In particolare: Respingere le due domande di aumento del contributo di mantenimento in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi di cui in ricorso introduttivo;
Respingere la domanda di pagamento della somma di euro 817,76 per le spese universitarie di trattandosi di domanda inammissibile nella presente sede;Per_1
Respingere la domanda di di condanna del al pagamento Controparte_1 Pt_1 della somma di euro 60 mila in quanto non rispondente al vero (come emerge dagli estratti conto del ricorrente già in atti) e passibile di valutazione ai sensi dell'art. 96 cpc (azione temeraria), infondata in fatto ed in diritto, comunque inammissibile nella presente sede;
con vittoria di compensi professionali, rimborso delle spese, CPA e Iva come per legge. parte resistente: contrariis rejectis:
rigettarsi il ricorso avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni esposte nella narrativa che precede. Disporre la revisione in aumento dell'importo dell'assegno mensile di mantenimento (attualmente pari ad € 385,00 mensili) aumentandolo ad Euro 550 in favore della sig.ra
Controparte_1
condannare il sig. a corrispondere l'importo mensile di Euro 550 in Parte_1 favore della sig.ra con versamento del citato importo direttamente al figlio Controparte_1 entro il giorno 10 di ciascun mese. Parte_2
Condannare il sig. a rimborsare alla sig.ra l'importo Parte_1 Controparte_1 di Euro 817,76 pari al 50% delle spese universitarie del figlio sostenute sino ad Per_1 oggi dalla sig.ra . CP_1
Condannare il sig. a versare alla sig.ra l'importo di Parte_1 Controparte_1 Euro 60.000 pari al contributo di mantenimento che il sig. ha omesso di versare Pt_1 alla sig.ra dal 2008 al 1/03/2024. Controparte_1
Con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e competenze di legge.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
premesso
che il ricorso riguarda le condizioni della separazione omologata dal Tribunale di Reggio Emilia in data 03.10.2008 nel procedimento RG n.
1799/2008, come successivamente modificate dal Decreto emesso in data 29.07.2014 nel procedimento RG 735/2014;
che tali condizioni prevedevano, tra le altre, l'obbligo a carico del sig. di contribuire al mantenimento del figlio – all'epoca Pt_1 Per_1 minorenne – mediante versamento in favore della sig.ra della CP_1 somma di € 300,00 mensili (oggi € 385,00 in virtù dell'aumento ISTAT), oltre al 50% delle spese straordinarie;
che con l'odierno ricorso il sig. ha chiesto di venire esentato dal Pt_1 predetto obbligo di contribuzione o, in subordine, che l'importo a suo carico venga diminuito;
che a sostegno della domanda egli ha dedotto che il figlio, oggi maggiorenne, sarebbe divenuto economicamente autosufficiente poiché, terminato il ciclo di studi, ha reperito un'occupazione lavorativa nel settembre 2022 con una retribuzione mensile di circa € 1.600,00 (cfr. busta paga in atti);
che il ricorrente ha dedotto altresì che la propria condizione economica sarebbe peggiorata rispetto all'epoca dei precedenti provvedimenti, essendosi egli risposato con persona non occupata ed avendo avuto altri due figli;
che, costituitasi in giudizio, la sig.ra si è opposta alla CP_1 domanda del ricorrente, ed in via riconvenzionale ha chiesto che il contributo al mantenimento per il figlio venga aumentato ad € 550,00 mensili da versarsi direttamente al ragazzo;ha chiesto altresì la condanna del ricorrente al pagamento di arretrati asseritamente non corrisposti e pari ad € 60.000,00 per gli anni 2008-2024, oltre al rimborso pro quota delle spese straordinarie relative a tasse universitarie per € 817,76;
che a sostegno delle proprie richieste la resistente ha dedotto che il figlio, dopo un periodo in cui ha effettivamente lavorato come operaio dipendente a tempo pieno (dal 5 settembre 2022 al 31 luglio 2023), ha poi cessato tale occupazione percependo la NASPI per 6 mesi e decidendo quindi di iscriversi all'università presso la facoltà di giurisprudenza, attualmente frequentata con profitto;ha sostenuto inoltre che la scelta del ricorrente di avere altri due figli non può gravare sul figlio e che Per_1 quest'ultimo non frequenta più il padre (come originariamente previsto dal Decreto del 2014);
osservato e ritenuto
che per giurisprudenza costante e consolidata i “giustificati motivi” che consentono una revisione delle condizioni di separazione – già previsti in plurime disposizioni normative in materia di separazione e divorzio ed oggi richiamati all'art. 473 bis n. 29 c.p.c. intitolato “modificabilità dei provvedimenti”- devono consistere in “una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento (ex multis Cass. Civ., I, 20.01.2020, n.1119);
che alla luce di tale principio ritiene il Collegio che l'intervenuto ingresso del figlio nel mondo del lavoro consenta la modifica Per_1 richiesta;
che risulta incontestato invero che egli, successivamente al conseguimento della maturità tecnica presso l'ITIS, abbia reperito un'occupazione corrispondente al proprio titolo di studio (“operatore di catene di montaggio automatizzate” – cfr. percorso lavoratore in atti) che gli ha garantito una retribuzione di circa € 1.600,00 mensili per 11 mesi;
che tale circostanza - un'occupazione stabile corrispondente al percorso di studi ed una retribuzione certamente idonea al proprio sostentamento – impone di riconoscere in capo al ragazzo l'intervenuto ingresso nel mondo del lavoro e la sua raggiunta autosufficienza economica;
che conseguentemente debba statuirsi la cessazione del suo diritto ad essere mantenuto dai genitori secondo i noti principi dettati dalla Suprema Corte in materia di mantenimento dei figli maggiorenni (cfr. ord. Cass. 38366/2021 e successive conformi), con diritto del padre a vedersi revocato l'onere di mantenimento posto a proprio carico;
che invero, posto che “i principî della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi – Cass. Civ. I, 26875/2023), l'intervenuto reperimento di una stabile occupazione, nel caso che ci occupa, comporta la cessazione dell'obbligo di mantenimento in capo ai genitori;
che, sotto altro aspetto, la circostanza che ad oggi il figlio sia privo di reddito non può influire ai fini che qui rilevano, avendo egli deciso autonomamente di cessare l'attività lavorativa (quella già svolta o comunque una nuova che ben avrebbe potuto reperire) per iscriversi all'università;
che per consolidata giurisprudenza infatti, una volta che un figlio ha raggiunto l'autosufficienza economica, non è più possibile che egli regredisca allo status di figlio non economicamente indipendente: il diritto del coniuge separato di ottenere dall'altro coniuge un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest'ultimo, ancorché allo stato non autosufficiente economicamente, abbia in passato iniziato ad espletare un'attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di una adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento (se previsto) ad opera del genitore. Né assume rilievo il sopravvenire di circostanze ulteriori (come, nella specie, il fatto del licenziamento), le quali non possono far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti siano già venuti meno (Cass. Civ. I, 16.05.2017 n. 12063)
che la revoca dell'obbligo di contribuzione a carico del padre vada disposta con decorrenza dalla data della domanda (“la decorrenza delle modifiche dell'assegno di mantenimento per i figli si determina dal momento della domanda […] non potendo avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione (Cass. Civ. I, 11.09.2018 n. 22108);
che le domande formulate dalla sig.ra di condanna del CP_1 ricorrente alla corresponsione di somme asseritamente imputabili ad arretrati non versati vadano dichiarate inammissibili in questa sede, necessitando di ordinario giudizio di accertamento;
che le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile, complessità bassa, parametri minimi, fasi di studio, introduttiva e decisoria;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. F P - presidente rel. dott. D D - giudice dott. C N - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di 1° grado RG 4256/2023, promosso da
(C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. M P presso il cui studio in Reggio Emilia, via Pansa n. 51è elettivamente domiciliato
contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. B S presso il cui studio in Reggio Emilia, via Cadoppi n. 6 è elettivamente domiciliata
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: modifica condizioni di separazione
CONCLUSIONI
Le parti, in data 11-12.04.2024 hanno precisato le conclusioni, ai sensi dell'art. 473 bis n. 28 c.p.c. come segue: parte ricorrente:
Voglia il Tribunale Ill.mo:
a modifica della condizione n.6 del verbale di separazione n. 1799/2008 RG Tribunale di Reggio E., confermata dal provvedimento conclusivo della procedura n. 735/2014 RG Tribunale di Reggio Emilia:
dichiarare non più tenuto a versare alla signora Parte_1 Controparte_1 la somma mensile di euro 385,00 (così aggiornata la iniziale somma di euro 300,00) quale contributo di mantenimento per il figlio nè partecipare alle spese straordinarie Per_1 necessarie per lo stesso maggiorenne, che nell'anno 2022 ha raggiunto la Per_1 indipendenza economica grazie alla sua capacità lavorativa (percependo netti euro 1.610,00 netti al mese nell'anno 2022);
In subordine nella ipotesi che il Tribunale, valutato se la cessazione dell'attività lavorativa di faccia rivivere il presupposto per il versamento del contributo al Per_1 mantenimento da parte del padre, valutata la capacità reddituale del ricorrente, voglia determinare tale contributo nella misura degli alimenti ex art 443 cc, da versarsi direttamente al figlio senza alcuna partecipazione alle spese straordinarie;Per_1
Rigettare le domande avversarie, così come formulate nella memoria di costituzione in quanto infondate in fatto ed in diritto ed in parte inammissibili
In particolare: Respingere le due domande di aumento del contributo di mantenimento in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi di cui in ricorso introduttivo;
Respingere la domanda di pagamento della somma di euro 817,76 per le spese universitarie di trattandosi di domanda inammissibile nella presente sede;Per_1
Respingere la domanda di di condanna del al pagamento Controparte_1 Pt_1 della somma di euro 60 mila in quanto non rispondente al vero (come emerge dagli estratti conto del ricorrente già in atti) e passibile di valutazione ai sensi dell'art. 96 cpc (azione temeraria), infondata in fatto ed in diritto, comunque inammissibile nella presente sede;
con vittoria di compensi professionali, rimborso delle spese, CPA e Iva come per legge. parte resistente: contrariis rejectis:
rigettarsi il ricorso avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni esposte nella narrativa che precede. Disporre la revisione in aumento dell'importo dell'assegno mensile di mantenimento (attualmente pari ad € 385,00 mensili) aumentandolo ad Euro 550 in favore della sig.ra
Controparte_1
condannare il sig. a corrispondere l'importo mensile di Euro 550 in Parte_1 favore della sig.ra con versamento del citato importo direttamente al figlio Controparte_1 entro il giorno 10 di ciascun mese. Parte_2
Condannare il sig. a rimborsare alla sig.ra l'importo Parte_1 Controparte_1 di Euro 817,76 pari al 50% delle spese universitarie del figlio sostenute sino ad Per_1 oggi dalla sig.ra . CP_1
Condannare il sig. a versare alla sig.ra l'importo di Parte_1 Controparte_1 Euro 60.000 pari al contributo di mantenimento che il sig. ha omesso di versare Pt_1 alla sig.ra dal 2008 al 1/03/2024. Controparte_1
Con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e competenze di legge.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
premesso
che il ricorso riguarda le condizioni della separazione omologata dal Tribunale di Reggio Emilia in data 03.10.2008 nel procedimento RG n.
1799/2008, come successivamente modificate dal Decreto emesso in data 29.07.2014 nel procedimento RG 735/2014;
che tali condizioni prevedevano, tra le altre, l'obbligo a carico del sig. di contribuire al mantenimento del figlio – all'epoca Pt_1 Per_1 minorenne – mediante versamento in favore della sig.ra della CP_1 somma di € 300,00 mensili (oggi € 385,00 in virtù dell'aumento ISTAT), oltre al 50% delle spese straordinarie;
che con l'odierno ricorso il sig. ha chiesto di venire esentato dal Pt_1 predetto obbligo di contribuzione o, in subordine, che l'importo a suo carico venga diminuito;
che a sostegno della domanda egli ha dedotto che il figlio, oggi maggiorenne, sarebbe divenuto economicamente autosufficiente poiché, terminato il ciclo di studi, ha reperito un'occupazione lavorativa nel settembre 2022 con una retribuzione mensile di circa € 1.600,00 (cfr. busta paga in atti);
che il ricorrente ha dedotto altresì che la propria condizione economica sarebbe peggiorata rispetto all'epoca dei precedenti provvedimenti, essendosi egli risposato con persona non occupata ed avendo avuto altri due figli;
che, costituitasi in giudizio, la sig.ra si è opposta alla CP_1 domanda del ricorrente, ed in via riconvenzionale ha chiesto che il contributo al mantenimento per il figlio venga aumentato ad € 550,00 mensili da versarsi direttamente al ragazzo;ha chiesto altresì la condanna del ricorrente al pagamento di arretrati asseritamente non corrisposti e pari ad € 60.000,00 per gli anni 2008-2024, oltre al rimborso pro quota delle spese straordinarie relative a tasse universitarie per € 817,76;
che a sostegno delle proprie richieste la resistente ha dedotto che il figlio, dopo un periodo in cui ha effettivamente lavorato come operaio dipendente a tempo pieno (dal 5 settembre 2022 al 31 luglio 2023), ha poi cessato tale occupazione percependo la NASPI per 6 mesi e decidendo quindi di iscriversi all'università presso la facoltà di giurisprudenza, attualmente frequentata con profitto;ha sostenuto inoltre che la scelta del ricorrente di avere altri due figli non può gravare sul figlio e che Per_1 quest'ultimo non frequenta più il padre (come originariamente previsto dal Decreto del 2014);
osservato e ritenuto
che per giurisprudenza costante e consolidata i “giustificati motivi” che consentono una revisione delle condizioni di separazione – già previsti in plurime disposizioni normative in materia di separazione e divorzio ed oggi richiamati all'art. 473 bis n. 29 c.p.c. intitolato “modificabilità dei provvedimenti”- devono consistere in “una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento (ex multis Cass. Civ., I, 20.01.2020, n.1119);
che alla luce di tale principio ritiene il Collegio che l'intervenuto ingresso del figlio nel mondo del lavoro consenta la modifica Per_1 richiesta;
che risulta incontestato invero che egli, successivamente al conseguimento della maturità tecnica presso l'ITIS, abbia reperito un'occupazione corrispondente al proprio titolo di studio (“operatore di catene di montaggio automatizzate” – cfr. percorso lavoratore in atti) che gli ha garantito una retribuzione di circa € 1.600,00 mensili per 11 mesi;
che tale circostanza - un'occupazione stabile corrispondente al percorso di studi ed una retribuzione certamente idonea al proprio sostentamento – impone di riconoscere in capo al ragazzo l'intervenuto ingresso nel mondo del lavoro e la sua raggiunta autosufficienza economica;
che conseguentemente debba statuirsi la cessazione del suo diritto ad essere mantenuto dai genitori secondo i noti principi dettati dalla Suprema Corte in materia di mantenimento dei figli maggiorenni (cfr. ord. Cass. 38366/2021 e successive conformi), con diritto del padre a vedersi revocato l'onere di mantenimento posto a proprio carico;
che invero, posto che “i principî della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi – Cass. Civ. I, 26875/2023), l'intervenuto reperimento di una stabile occupazione, nel caso che ci occupa, comporta la cessazione dell'obbligo di mantenimento in capo ai genitori;
che, sotto altro aspetto, la circostanza che ad oggi il figlio sia privo di reddito non può influire ai fini che qui rilevano, avendo egli deciso autonomamente di cessare l'attività lavorativa (quella già svolta o comunque una nuova che ben avrebbe potuto reperire) per iscriversi all'università;
che per consolidata giurisprudenza infatti, una volta che un figlio ha raggiunto l'autosufficienza economica, non è più possibile che egli regredisca allo status di figlio non economicamente indipendente: il diritto del coniuge separato di ottenere dall'altro coniuge un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest'ultimo, ancorché allo stato non autosufficiente economicamente, abbia in passato iniziato ad espletare un'attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di una adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento (se previsto) ad opera del genitore. Né assume rilievo il sopravvenire di circostanze ulteriori (come, nella specie, il fatto del licenziamento), le quali non possono far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti siano già venuti meno (Cass. Civ. I, 16.05.2017 n. 12063)
che la revoca dell'obbligo di contribuzione a carico del padre vada disposta con decorrenza dalla data della domanda (“la decorrenza delle modifiche dell'assegno di mantenimento per i figli si determina dal momento della domanda […] non potendo avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione (Cass. Civ. I, 11.09.2018 n. 22108);
che le domande formulate dalla sig.ra di condanna del CP_1 ricorrente alla corresponsione di somme asseritamente imputabili ad arretrati non versati vadano dichiarate inammissibili in questa sede, necessitando di ordinario giudizio di accertamento;
che le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile, complessità bassa, parametri minimi, fasi di studio, introduttiva e decisoria;
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