Trib. Foggia, sentenza 01/02/2024, n. 318
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 469/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 469/2022 promossa da:
COMUNE DI CASALNUOVO MONTEROTARO (C.F. 01429570714), con il patrocinio dell'avv. IRMICI RAFFAELE IGNAZIO
ATTORE contro
AS CONSORTILE S.C.A.R.L. (C.F. 12236141003), con il patrocinio dell'avv. PINTO FERDINANDO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata e va pertanto accolta.
Il Comune di Casalnuovo Monterotaro ha convenuto in giudizio AS RT s.c.a.r.l. formulando le seguenti conclusioni:
“1. accertare e dichiarare che il difetto di pubblicità individuato dall'Autorità regionale, che ha dato luogo alla inammissibilità della spesa nella misura innanzi indicata, è dipeso da fatto e colpa esclusivi della convenuta ME RT s.c.a.r.l.;
2. per l'effetto, condannare ME RT s.c.a.r.l. al pagamento, in favore del Comune di
Casalnuovo Monterotaro, a titolo di risarcimento, ovvero di indennità, ovvero di rimborso, della somma di € 32.056,30, oltre rivalutazione e interessi al soddisfo;”.
A sostegno della domanda il Comune ha dedotto in fatto:
“…con delibera di Consiglio comunale n. 3 del 28.1.2015, il Comune di Casalnuovo Monterotaro ha aderito ad AS – Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli Enti Locali, con sede in Gallarate alla Via Carlo Cattaneo n. 9, approvando, contestualmente, lo Statuto della stessa associazione;
pagina 1 di 5 nella stessa deliberazione, l'Ente ha dato atto che ME, in data 23.1.2013, aveva promosso la costituzione della Centrale di Committenza ME RT s.c.a.r.l.;
con successiva delibera di C.C. n. 4 del 28.1.2015, il Comune di Casalnuovo Monterotaro ha approvato apposito “accordo consortile” (recante le “modalità operative di funzionamento della centrale di committenza ai sensi dell'art. 33 del d. lgs. 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii.”);
….l'art. 1, n. 4, del predetto accordo ha così previsto:
“Le attività della Centrale di Committenza consistono in:
..curare la gestione delle procedure di gara, comunque denominate, per conto degli Enti aderenti, dalla predisposizione del bando, ivi compresa l'assistenza alla procedura per l'assegnazione del Codice Identificativo di Gara (CIG), la pubblicazione dei bandi in Gazzetta Ufficiale Europea e italiana (GUUE/GURI), fino alla predisposizione dello schema di provvedimento di aggiudicazione definitiva”;
con determina a contrarre del Settore Tecnico n. 99/2016, il Comune di Casalnuovo Monterotaro ha incaricato la Società RT ME di curare due procedure di appalto sia nella redazione dei bandi di gara sia nelle successive pubblicazioni;
in particolare, tali selezioni pubbliche hanno riguardato: a) una procedura aperta per l'affidamento dei servizi di ingegneria inerenti la progettazione definitiva, esecutiva, relazione geologica, indagini geologiche e geognostiche con prove di laboratorio, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, assistenza al collaudo, liquidazione e contabilità.
Il criterio di aggiudicazione è stato individuato nell'offerta economicamente più vantaggiosa;
b) una procedura aperta, con identico criterio, per l'affidamento dei lavori;
sta di fatto che la Regione Puglia, nell'esercizio del proprio potere di controllo (nella specie, di II^ livello), ha rilevato, per il periodo contabile dall'1.7.2018 al 30.6.2019, una irregolarità, con impatto finanziario, relativamente alla prima delle due procedure innanzi emarginate (i.e. affidamento Servizi tecnici di ingegneria e architettura);
l'Autorità di Audit regionale, nel proprio “Rapporto di controllo definitivo”, ha così concluso:
“Mancato rispetto norme di pubblicità di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 Con riferimento alla gara per l'affidamento dei SERVIZI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 469/2022 promossa da:
COMUNE DI CASALNUOVO MONTEROTARO (C.F. 01429570714), con il patrocinio dell'avv. IRMICI RAFFAELE IGNAZIO
ATTORE contro
AS CONSORTILE S.C.A.R.L. (C.F. 12236141003), con il patrocinio dell'avv. PINTO FERDINANDO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata e va pertanto accolta.
Il Comune di Casalnuovo Monterotaro ha convenuto in giudizio AS RT s.c.a.r.l. formulando le seguenti conclusioni:
“1. accertare e dichiarare che il difetto di pubblicità individuato dall'Autorità regionale, che ha dato luogo alla inammissibilità della spesa nella misura innanzi indicata, è dipeso da fatto e colpa esclusivi della convenuta ME RT s.c.a.r.l.;
2. per l'effetto, condannare ME RT s.c.a.r.l. al pagamento, in favore del Comune di
Casalnuovo Monterotaro, a titolo di risarcimento, ovvero di indennità, ovvero di rimborso, della somma di € 32.056,30, oltre rivalutazione e interessi al soddisfo;”.
A sostegno della domanda il Comune ha dedotto in fatto:
“…con delibera di Consiglio comunale n. 3 del 28.1.2015, il Comune di Casalnuovo Monterotaro ha aderito ad AS – Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli Enti Locali, con sede in Gallarate alla Via Carlo Cattaneo n. 9, approvando, contestualmente, lo Statuto della stessa associazione;
pagina 1 di 5 nella stessa deliberazione, l'Ente ha dato atto che ME, in data 23.1.2013, aveva promosso la costituzione della Centrale di Committenza ME RT s.c.a.r.l.;
con successiva delibera di C.C. n. 4 del 28.1.2015, il Comune di Casalnuovo Monterotaro ha approvato apposito “accordo consortile” (recante le “modalità operative di funzionamento della centrale di committenza ai sensi dell'art. 33 del d. lgs. 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii.”);
….l'art. 1, n. 4, del predetto accordo ha così previsto:
“Le attività della Centrale di Committenza consistono in:
..curare la gestione delle procedure di gara, comunque denominate, per conto degli Enti aderenti, dalla predisposizione del bando, ivi compresa l'assistenza alla procedura per l'assegnazione del Codice Identificativo di Gara (CIG), la pubblicazione dei bandi in Gazzetta Ufficiale Europea e italiana (GUUE/GURI), fino alla predisposizione dello schema di provvedimento di aggiudicazione definitiva”;
con determina a contrarre del Settore Tecnico n. 99/2016, il Comune di Casalnuovo Monterotaro ha incaricato la Società RT ME di curare due procedure di appalto sia nella redazione dei bandi di gara sia nelle successive pubblicazioni;
in particolare, tali selezioni pubbliche hanno riguardato: a) una procedura aperta per l'affidamento dei servizi di ingegneria inerenti la progettazione definitiva, esecutiva, relazione geologica, indagini geologiche e geognostiche con prove di laboratorio, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, assistenza al collaudo, liquidazione e contabilità.
Il criterio di aggiudicazione è stato individuato nell'offerta economicamente più vantaggiosa;
b) una procedura aperta, con identico criterio, per l'affidamento dei lavori;
sta di fatto che la Regione Puglia, nell'esercizio del proprio potere di controllo (nella specie, di II^ livello), ha rilevato, per il periodo contabile dall'1.7.2018 al 30.6.2019, una irregolarità, con impatto finanziario, relativamente alla prima delle due procedure innanzi emarginate (i.e. affidamento Servizi tecnici di ingegneria e architettura);
l'Autorità di Audit regionale, nel proprio “Rapporto di controllo definitivo”, ha così concluso:
“Mancato rispetto norme di pubblicità di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 Con riferimento alla gara per l'affidamento dei SERVIZI
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi