Trib. Firenze, sentenza 04/11/2024, n. 3408
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 5068/2024 R.G.A.C., avente come oggetto:
“separazione giudiziale” promossa da:
nata a [...] l'[...], elettivamente domiciliata presso l'Avv. Parte_1
Rita Vargiu che la rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso-
contro
:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso l'Avv. Parte_2
Alfonso De Lauri che lo rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa costitutiva-
con l'intervento del Pubblico Ministero.
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conclusioni per entrambe le parti: pronunciare la separazione;
disporre l'affido condiviso dei figli minori e con collocazione prevalente presso il padre nella casa Per_1 Per_2 coniugale a lui assegnata;
frequenterà liberamente la madre;
i genitori Per_1 concorderanno i giorni in cui starà con la madre in funzione dei turni lavorativi Per_2 anche notturni della stessa, stabili di mese in mese: tendenzialmente il minore starà con la madre dall'uscita di scuola del giorno in cui la madre termina il turno di lavoro alle 13,00 fino alla mattina seguente e poi dall'uscita di scuola del giorno in cui la madre termina i turno di lavoro alle 7,15 fino alla mattina di due giorni dopo;
trascorrerà con ciascun Per_2 genitore una settimana durante le vacanze natalizie, alternando i periodi 24-30 dicembre, 31 dicembre-6 gennaio;
tre giorni durante le vacanze di Pasqua, alternando annualmente i periodi giovedì santo-sabato santo, domenica di Pasqua-martedì successivo;
tre settimane durante le vacanze estive anche non tutte consecutive, in periodi da concordarsi fra le parti entro il 30 aprile di ogni anno;
i genitori provvederanno al mantenimento diretto di
e ;
quanto a la madre gli verserà la somma di € 150,00 mensili Per_1 Per_2 Per_3 ed il padre gli verserà la somma di € 250,00 mensili per il suo mantenimento ordinario;
il padre sosterrà per intero le spese straordinarie per tutti e tre i figli (comprese le spese di alloggio di ) come da linee guida del CNF 2017;
la madre percepirà Per_3 integralmente l'assegno unico;
si impegna a cedere a la propria quota del 50 % della Parte_1 Parte_2 proprietà dell'immobile già adibito a casa coniugale sito in Scandicci, via delle Prata, 8/5 e del relativo garage accessibile al n. 8/3, a mezzo atto notarile da stipularsi entro mesi tre dalla pubblicazione della sentenza, al prezzo di € 120.000,00-
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.4.2024, ha dedotto di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario l'1.3.2003 a Scandicci (FI) con , dalla cui unione Parte_2
erano nati i
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 5068/2024 R.G.A.C., avente come oggetto:
“separazione giudiziale” promossa da:
nata a [...] l'[...], elettivamente domiciliata presso l'Avv. Parte_1
Rita Vargiu che la rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso-
contro
:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso l'Avv. Parte_2
Alfonso De Lauri che lo rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa costitutiva-
con l'intervento del Pubblico Ministero.
pagina 1 di 5
conclusioni per entrambe le parti: pronunciare la separazione;
disporre l'affido condiviso dei figli minori e con collocazione prevalente presso il padre nella casa Per_1 Per_2 coniugale a lui assegnata;
frequenterà liberamente la madre;
i genitori Per_1 concorderanno i giorni in cui starà con la madre in funzione dei turni lavorativi Per_2 anche notturni della stessa, stabili di mese in mese: tendenzialmente il minore starà con la madre dall'uscita di scuola del giorno in cui la madre termina il turno di lavoro alle 13,00 fino alla mattina seguente e poi dall'uscita di scuola del giorno in cui la madre termina i turno di lavoro alle 7,15 fino alla mattina di due giorni dopo;
trascorrerà con ciascun Per_2 genitore una settimana durante le vacanze natalizie, alternando i periodi 24-30 dicembre, 31 dicembre-6 gennaio;
tre giorni durante le vacanze di Pasqua, alternando annualmente i periodi giovedì santo-sabato santo, domenica di Pasqua-martedì successivo;
tre settimane durante le vacanze estive anche non tutte consecutive, in periodi da concordarsi fra le parti entro il 30 aprile di ogni anno;
i genitori provvederanno al mantenimento diretto di
e ;
quanto a la madre gli verserà la somma di € 150,00 mensili Per_1 Per_2 Per_3 ed il padre gli verserà la somma di € 250,00 mensili per il suo mantenimento ordinario;
il padre sosterrà per intero le spese straordinarie per tutti e tre i figli (comprese le spese di alloggio di ) come da linee guida del CNF 2017;
la madre percepirà Per_3 integralmente l'assegno unico;
si impegna a cedere a la propria quota del 50 % della Parte_1 Parte_2 proprietà dell'immobile già adibito a casa coniugale sito in Scandicci, via delle Prata, 8/5 e del relativo garage accessibile al n. 8/3, a mezzo atto notarile da stipularsi entro mesi tre dalla pubblicazione della sentenza, al prezzo di € 120.000,00-
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.4.2024, ha dedotto di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario l'1.3.2003 a Scandicci (FI) con , dalla cui unione Parte_2
erano nati i
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