Trib. Pordenone, sentenza 10/12/2024, n. 717
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2055/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
CI LI ;
RICORRENTE
contro
(C.F. );
Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza
del 19 luglio 2024 e cioè “ Nel merito:
1. Pronunciarsi la separazione personale
dei coniugi con sentenza definitiva e addebito della stessa in capo al signor
per le causali di cui agli atti;
2. Assegnare la casa familiare, Controparte_1
con ogni arredo e pertinenza, sita in Cordenons (PN), via Troset n. 38, alla
signora , di cui ella è già piena proprietaria, ove la ricorrente Parte_1
1 Per_ continuerà a vivere con i due figli, e , ad oggi entrambi Per_2
maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, che rimarranno quindi
collocati presso la madre;
3. Disporre che il signor provveda Controparte_1
al versamento alla moglie di € 400,00= mensili, così per € 200,00= per ciascun
figlio, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei medesimi, o alla
maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, da versarsi alla moglie
anticipatamente e in forma tracciabile entro il giorno 5 di ogni mese. La
somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, se in
aumento;
4. Disporre l'obbligo per il signor di provvedere al CP_1
pagamento del 50% delle spese straordinarie, come individuate nel Protocollo
d'Intesa tra Magistrati e avvocati, in vigore presso codesto spett.le Tribunale;
5. Disporre che la signora possa percepire integralmente l'assegno Pt_1
unico per i figli e ogni altro beneficio economico agli stessi riconosciuto e
correlati;
6. Spese di lite integralmente rifuse. Nell'eventualità in cui Codesto
spett.le Giudice ritenga provate le circostanze sulla base delle quali si chiede
l'accoglimento delle sopraindicate conclusioni, nessuna esclusa, si chiede la
concessione dei termini per il deposito di comparsa conclusionale e relative
repliche. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui non si ritengano già
provate le ragioni della ricorrente ai fini dell'accoglimento delle predette
conclusioni, con particolare riferimento alla pronuncia di addebito e alla
misura del contributo al mantenimento per i figli, visto anche l'art. 232 c.p.c.,
si insiste in via istruttoria: per l'ammissione delle prove ritualmente e
tempestivamente richieste con memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. dd.
04.07.2023 e non ammesse, di seguito dettagliate: A. Prova testimoniale così
come articolata in memoria istruttoria;
B. Autorizzarsi a richiedere alle banche
dati dell'Agenzia delle Entrate, dell'INPS, della Direzione centrale del lavoro,
degli istituti bancari della regione FVG e Veneto, ogni elemento utile a
ricostruire movimentazioni e/o possidenze economico patrimoniali e/o attività
2
lavorativa riconducibile al codice fiscale del signor ”. Controparte_1
Motivi della decisione
FATTO
Con sentenza parziale n. 301/2023 pubblicata il 2 maggio 2023, il Tribunale ha
pronunciato la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza ha
disposto la rimessione della causa in istruttoria sulle domande accessorie.
Concessi i termini ex art.183 VI comma c.p.c., la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione all'udienza del 19 luglio 2024,
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2055/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
CI LI ;
RICORRENTE
contro
(C.F. );
Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza
del 19 luglio 2024 e cioè “ Nel merito:
1. Pronunciarsi la separazione personale
dei coniugi con sentenza definitiva e addebito della stessa in capo al signor
per le causali di cui agli atti;
2. Assegnare la casa familiare, Controparte_1
con ogni arredo e pertinenza, sita in Cordenons (PN), via Troset n. 38, alla
signora , di cui ella è già piena proprietaria, ove la ricorrente Parte_1
1 Per_ continuerà a vivere con i due figli, e , ad oggi entrambi Per_2
maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, che rimarranno quindi
collocati presso la madre;
3. Disporre che il signor provveda Controparte_1
al versamento alla moglie di € 400,00= mensili, così per € 200,00= per ciascun
figlio, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei medesimi, o alla
maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, da versarsi alla moglie
anticipatamente e in forma tracciabile entro il giorno 5 di ogni mese. La
somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, se in
aumento;
4. Disporre l'obbligo per il signor di provvedere al CP_1
pagamento del 50% delle spese straordinarie, come individuate nel Protocollo
d'Intesa tra Magistrati e avvocati, in vigore presso codesto spett.le Tribunale;
5. Disporre che la signora possa percepire integralmente l'assegno Pt_1
unico per i figli e ogni altro beneficio economico agli stessi riconosciuto e
correlati;
6. Spese di lite integralmente rifuse. Nell'eventualità in cui Codesto
spett.le Giudice ritenga provate le circostanze sulla base delle quali si chiede
l'accoglimento delle sopraindicate conclusioni, nessuna esclusa, si chiede la
concessione dei termini per il deposito di comparsa conclusionale e relative
repliche. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui non si ritengano già
provate le ragioni della ricorrente ai fini dell'accoglimento delle predette
conclusioni, con particolare riferimento alla pronuncia di addebito e alla
misura del contributo al mantenimento per i figli, visto anche l'art. 232 c.p.c.,
si insiste in via istruttoria: per l'ammissione delle prove ritualmente e
tempestivamente richieste con memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. dd.
04.07.2023 e non ammesse, di seguito dettagliate: A. Prova testimoniale così
come articolata in memoria istruttoria;
B. Autorizzarsi a richiedere alle banche
dati dell'Agenzia delle Entrate, dell'INPS, della Direzione centrale del lavoro,
degli istituti bancari della regione FVG e Veneto, ogni elemento utile a
ricostruire movimentazioni e/o possidenze economico patrimoniali e/o attività
2
lavorativa riconducibile al codice fiscale del signor ”. Controparte_1
Motivi della decisione
FATTO
Con sentenza parziale n. 301/2023 pubblicata il 2 maggio 2023, il Tribunale ha
pronunciato la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza ha
disposto la rimessione della causa in istruttoria sulle domande accessorie.
Concessi i termini ex art.183 VI comma c.p.c., la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione all'udienza del 19 luglio 2024,
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