Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/10/2024, n. 2264

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/10/2024, n. 2264
Giurisdizione : Trib. Santa Maria Capua Vetere
Numero : 2264
Data del deposito : 15 ottobre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa
Valentina Ricchezza, all'udienza del 15.10.2024, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G.
3169/2022
TRA
LL RE, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso, giusto mandato allegato al ricorso introduttivo, dagli avv.ti Antonio Izzo e
Maria Cristina Nigro, con cui elettivamente domicilia in Napoli alla Via
Tino di Camaino n. 6
RICORRENTE
E
COMUNE DI CASERTA, CF 00100110618, in persona del Sindaco p.t, rapp.to e difeso, giusto mandato allegato alla memoria difensiva, dall'avv.
Lidia Gallo, con cui elettivamente domicilia in Caserta alla Piazza
Vanvitelli n. 69
RESISTENTE
OGGETTO: diritto assunzione soggetto iscritto al Collocamento
Obbligatorio per disabili della Provincia di Caserta negli elenchi di cui alla legge 68/99
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 04.05.2022 parte ricorrente in epigrafe indicata, esponeva: che in data 30.07.2007, veniva pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Caserta il Bando della selezione, per titoli e colloquio, per l'assunzione di n. 16 unità, a tempo pieno e indeterminato, per varie categorie e profili, riservata ai soggetti iscritti al Collocamento Obbligatorio per disabili della Provincia di Caserta negli elenchi di cui alla legge 68/99;
che partecipava alla selezione, collocandosi al 13° posto della graduatoria definitiva di merito, per il profilo professionale di “esecutore amministrativo” ctg B;
che tale graduatoria veniva approvata, dall'Amministrazione comunale, con determinazione dirigenziale n. 3431 del 30.12.2009;
che il Comune di
Caserta, con deliberazione della Giunta Comunale n. 46/2010, elevava a n.
20 i posti a concorso e nello specifico: N. 5 ctg. A – operatore servizi generali;
N. 1 ctg. B – esecutore servizi generali;
N. 12 ctg. B – esecutore amministrativo;
N. 2 ctg. B – collaboratore professionale terminalista –
Profilo Particolare B3;
che, in quanto collocato al 13° posto della graduatoria per il profilo professionale di “esecutore amministrativo” ctg.
B, risultava il primo idoneo non vincitore della medesima graduatoria;
che successivamente, il Comune di Caserta, con determinazione Registro Unico
n. 2603 del 15.12.2011, stabiliva di procedere all'assunzione, con decorrenza 29.12.2011, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a part-time, per 19 ore settimanali, delle 20 unità di personale appartenente alle liste speciali di cui all'art. 8 della legge 68/99, utilmente graduato nelle selezioni di cui all'Avviso Pubblico del 30.07.2007;
che il Comune di
Caserta, tuttavia, non provvedeva a ricoprire tutti i n. 12 posti vacanti e disponibili per il profilo professionale di “esecutore amministrativo” ctg B. in quanto nonostante l'ultima concorrente, utilmente graduata individuata dalla predetta determinazione n. 2603 del 15.12.2011, avesse rinunziato all'assunzione, il relativo posto rimaneva vacante, non avendo il Comune proceduto allo scorrimento della graduatoria;
che tale elemento fattuale veniva reso noto dalla Delibera di Giunta n. 144 del 12.11.2013 ed infatti, il
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Comune di Caserta, nello stilare il “Piano di fabbisogno di personale triennio 2013/2015”, affermava che delle n. 20 unità appartenenti alle categorie protette, la cui assunzione era prevista per il 2011, ne erano state assunte solo n. 19 unità, in quanto una era risultata rinunciataria del posto;
che con la medesima delibera, inoltre, il Comune di Caserta affermava di voler coprire i posti vacanti e disponibili in D.O., tra cui quello spettante all'unità rinunciataria, con la stabilizzazione di n. 4 unità di personale
L.S.U. da inquadrare in posti di categoria B, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, con decorrenza dell'assunzione dal 01.01.2014;
che, quindi, esso ricorrente ritenendo di essere stato leso per il mancato scorrimento della graduatoria degli idonei per la copertura del posto di
“esecutore amministrativo” ctg B resosi vacante e disponibile, inoltrava al
Comune di Caserta una serie di richieste dirette a contestare la predetta deliberazione di G.C. n. 144/2013 e ad ottenere l'attuazione dell'istituto dello scorrimento della graduatoria del concorso riservato alle categorie protette di cui alla Determinazione dirigenziale n. 3431 del 30.12.2009;
che in riscontro a siffatte richieste il Comune di Caserta, con nota prot. n. 4874 del 21.01.2014 comunicava che la delibera di G.C. n. 144 del 12.11.2013 non aveva avuto attuazione, ma comunque non procedeva alla sua assunzione. Concludeva chiedendo accertarsi il diritto all'assunzione a mezzo dello scorrimento della graduatoria.
Si costituiva parte resistente che, con articolate argomentazioni, chiedeva il rigetto del ricorso non avendo violato l'obbligo di assunzione del ricorrente mediante scorrimento della graduatoria in quanto piuttosto aveva rideterminato la propria quota d'obbligo in seguito al ridimensionamento della propria dotazione organica;
che detta controversia iscritta al n. R.G.
3952/2014, veniva decisa da codesto Tribunale, con sentenza n. 327/2018 pubblicata il 06.02.2018, dichiarando il proprio difetto di giurisdizione dell'A.G.O., ritenendo che, nella specie, si fosse in presenza di una contestazione che investisse l'esercizio del potere dell'amministrazione cui corrispondeva una situazione di interesse legittimo, tutelabile innanzi al
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giudice amministrativo ai sensi dell'art. 63, comma quarto, del DPR n.
165/2001;
che, quindi, esso ricorrente con ricorso iscritto al n. R.G.
3037/2018, riproponeva la predetta domanda innanzi al Tribunale
Amministrativo per la Campania, Sezione di Napoli, ai sensi e per gli effetti degli artt. 59 L. 69/2009 e 11 cpa;
che il Comune di Caserta procedeva a costituirsi in giudizio anche innanzi all'AGA, concludendo per il rigetto del ricorso;
che, inoltre, nonostante siffatta situazione processuale, il Comune di Caserta, stante lo stato di dissesto finanziario dichiarato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 23.04.2018, nel procedere ai sensi dell'art. 259, comma 6, del D.lgs. 267/2000, ai fini della riduzione delle spese, alla rideterminazione della propria dotazione organica, con deliberazione della Giunta comunale n. 225 del 02.11.2018, tra l'altro, stabiliva di confermare il Piano di Fabbisogno di Personale 2018/2020 già adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 02/03/2018, posticipando alla metà dell'anno 2019 la decorrenza dell'assunzione delle
19 unità di personale ivi indicate e, dunque, di voler procedere all'assunzione con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, con la indicata decorrenza, anche di “n. 2 Esecutori Amministrativi” attraverso la stabilizzazione di n. 2 unità di personale ex L.S.U.;
che tale deliberazione, unitamente ad ogni altro atto, anche endoprocedimentale, alla stessa preordinato, presupposto, connesso, collegato e conseguente, espressamente compresi gli atti ad essa allegati e/o ivi richiamati e, precisamente, la delibera di G.C. n. 56/2018, veniva impugnato da esso ricorrente con “atto di motivi aggiunti” al ricorso R.G. n. 3037/2018, ritualmente notificato a mezzo PEC in data 13.12.2018;
che il Comune di
Caserta, sempre in considerazione dello stato di dissesto finanziario dichiarato, nel procedere alla rideterminazione della propria dotazione organica, con deliberazione della Giunta comunale n. 179 del 06.11.2019, tra l'altro, stabiliva di: “1) revocare la Deliberazione di Giunta Comunale
n. 174/2019, 2) dichiarare che nel Comune di
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