Trib. Roma, sentenza 02/01/2025, n. 25

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 02/01/2025, n. 25
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 25
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 34349/2021

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice monocratico dott. Mario Tanferna, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa inscritta al n. 34349/2021 del Ruolo Generale, vertente
TRA
BERNARDELLI S.R.L. COSE DI CL IC & C. S.A.S. F.LLI CAZZANIGA
S.R.L. G&B NEGOZIO S.P.A. LATTUADA S.R.L. LUNGOLIVIGNO S.P.A. SAM GG S.R.L.
SAM GP S.R.L. VINICIO S.R.L. con gli Avv. Marco Bergamaschi e Massimo Di Muro come in atti.
ATTORE
E
MINISTERO DELLA SALUTE con l'Avvocatura Generale dello Stato come in atti.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Gli attori in epigrafe indicati convenivano in giudizio il MINISTERO DELLA SALUTE e premesso che erano proprietarie di boutique site in territorio lombardo ne chiedevano la condanna al risarcimento dei danni asseritamente subiti a causa dell'Ordinanza (16 gennaio 2021) ritenuta erronea con la quale il Ministero aveva stabilito che la Regione Lombardia fosse a rischio alto (zona rossa) per la diffusione dell'epidemia di Covid - 19 con applicazione delle misure più restrittive dirette al contenimento della pandemia relativamente al periodo 17 – 23 gennaio 2021, fra le quali la chiusura degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, i cui effetti venivano fatti cessare con successiva ordinanza del 23 gennaio 2021.
Il Ministero della Salute si costituiva eccependo il difetto di giurisdizione, concludendo in subordine per il rigetto della domanda.
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L'eccezione relativa al difetto di giurisdizione è fondata.
Con l'Ordinanza del 16 gennaio 2021 il Ministero della Salute in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica e del carattere diffusivo dell'epidemia di Covid – 19, visto il verbale della Cabina di regia del 15 gennaio 2021 indicante l'incidenza dei contagi nella Regione
Lombardia e il livello di rischio “alto” e il verbale in pari data del Comitato tecnico – scientifico, ritenuta la necessità e l'urgenza ha disposto l'applicazione alla Regione Lombardia delle misure di cui all'art. 3 del dPCM 14 gennaio 2021 allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
Sars – Cov -2.
Con successiva ordinanza del 23 gennaio 2021 ne disponeva la cessazione degli effetti, in ragione degli elementi sopravvenuti conseguenti alla rettifica dei dati operata dalla Regione Lombardia ora per allora, come certificati dalla Cabina di regia.
Orbene, la domanda risarcitoria formulata dagli attori si fonda sull'asserita derivazione causale del danno lamentato dalla richiamata Ordinanza del Ministero della Salute (16 gennaio 2021).
Gli istanti deducono, infatti, che “Nell'arco della settimana in cui l'Ordinanza è stata in vigore, gli effetti hanno avuto un impatto devastante sul tessuto economico della Regione Lombardia e … sul commercio al dettaglio” in quanto “le Società Attrici hanno dovuto chiudere tutti i negozi … e, per
l'effetto, sospendere ogni attività commerciale, subendo, quale conseguenza immediata e diretta, un danno patrimoniale di notevole entità” (cfr. Citazione, 11;
corsivo aggiunto).
Pertanto, alla stregua della rappresentazione degli attori l'esercizio del pubblico potere costituisce la condotta causativa del dedotto pregiudizio.
Secondo la giurisprudenza di legittimità la domanda risarcitoria nei confronti della P.A. va rivolta al giudice amministrativo in quanto la condotta causativa di danno si riconnetta direttamente all'esercizio di attività provvedimentale, anche se il provvedimento sia stato annullato
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