Trib. Bari, sentenza 24/01/2024, n. 378

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bari, sentenza 24/01/2024, n. 378
Giurisdizione : Trib. Bari
Numero : 378
Data del deposito : 24 gennaio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott. Andrea Chibelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 12387/2020 R.G. promossa da:
RR EL, con il patrocinio dell'avv. Scavo Francesco, giusta procura in atti;

-opponente-

contro

:
NO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Castellaneta Giovanni Paolo, giusta procura in atti;

- opposta-
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza del 24/01/2024, che qui si intendono richiamate.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. – RR EL ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3204/2020, chiesto e ottenuto da NO s.r.l., con il quale il Tribunale di Bari gli ha ingiunto il pagamento della somma di € 49.800,40 oltre spese e compensi di giudizio, a titolo di oneri di custodia del veicolo Lancia Y 1.2 tg CK611RD.
In dettaglio, come emerge dalle allegazioni delle parti e dalle risultanze di causa, la vicenda per cui è processo trae origine dal contratto di compravendita di una autovettura usata, concluso con scrittura privata autenticata del 27/10/2008 (all. n. 1 prod. RR), con cui l'odierno opponente vendette alla AR OL s.r.l. (ora NO s.r.l.) l'autovettura Lancia Ypsilon tg. CK611RD, per il prezzo di €.6.500,00. Il Tribunale di Bari, con sentenza n. 1607 del 2016, dopo aver accertato che il veicolo compravenduto era gravato da un preesistente fermo amministrativo, ha dichiarato la nullità del contratto in questione, per difetto dell'oggetto, condannando, per l'effetto, il venditore RR alla restituzione del prezzo, previa restituzione in suo favore della indicata vettura. La sentenza è stata impugnata in appello ed il giudizio di gravame è stato definito con pronunzia di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. (allegata ordinanza n. 1083/2016 del 28/11/2016). In ragione di ciò, è passata in giudicato la sentenza resa dal Tribunale.
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NO s.r.l., allegando di avere offerto la restituzione dell'autoveicolo alla controparte, ha agito in sede monitoria, al fine di ottenere la condanna di RR al pagamento degli oneri di custodia della vettura.
Opponendosi al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bari, il debitore ingiunto ha contestato, tra l'altro, l'idoneità, ai fini dell'emissione del provvedimento, della documentazione allegata al ricorso monitorio e ha eccepito l'inesistenza di un valido rapporto contrattuale a fondamento della pretesa creditoria azionata in giudizio. La convenuta opposta, costituendosi nel presente procedimento, ha inquadrato la vicenda nella fattispecie negoziale del contratto di deposito, con conseguente obbligo dell'opponente, ai sensi dell'art. 1781 c.c., di corrispondere al depositario le somme impiegate per la conservazione della cosa, e il pagamento del compenso richiesto, evidenziando comunque che, poiché l'atto con cui era stata trasferita la proprietà del veicolo era stato dichiarato nullo con sentenza passata in giudicato, invalidando con portata ex tunc gli effetti prodotti dal contratto, il proprietario del veicolo (pur fisicamente nella disponibilità della società opposta) era sempre stato l'opponente, in quanto tale obbligato a ripetere le spese di custodia sostenute da un soggetto non legittimato.
II. – Così ricostruiti i fatti di causa e le posizioni delle parti, giova preliminarmente rilevare che la questione dell'idoneità, ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, della documentazione allegata al ricorso monitorio, nella fase di opposizione
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