Trib. Lanciano, sentenza 27/11/2024, n. 235

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lanciano, sentenza 27/11/2024, n. 235
Giurisdizione : Trib. Lanciano
Numero : 235
Data del deposito : 27 novembre 2024

Testo completo

n° 10/2023 r.g.lav.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott.ssa C D S, all'esito del deposito in telematico di note scritte previsto dall'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza nella causa di lavoro pendente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Ugo D'Ippolito ed elettivamente Parte_1
domiciliata presso lo studio legale ubicato in Tornareccio (CH) alla via Aldo Moro n.11;

- ricorrente -

e
, nella sua qualità di titolare della ditta individuale “Lavanderia 2000 di Controparte_1
Sambuco Angelina”, rappresentata e difesa dall'avv. E D P ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale ubicato in Guardiagrele (CH) alla via A. Gramsci 1/D;

-resistente-
e
, rappresentato e difeso dagli Controparte_2
avv.ti R d S, E C e Cristina Grappone ed elettivamente domiciliato presso la sede provinciale sita in Chieti, alla via Spezioli 12;

- resistente -
Svolgimento del processo
Con ricorso , premesso: Parte_1
CP_
- di aver lavorato alle dipendenze della resistente, dal 10 ottobre 2017 al 12 giugno 2022, con contratto part-time per 20 ore settimanali, ma di aver sempre osservato, in realtà, un orario di lavoro


per oltre 40 ore settimanali;

- di essere stata inquadrata nel 1° livello del CCNL “Lavanderie/Tintorie”, ma di aver sempre espletato le superiori mansioni di operatrice addetta alla stiratura, riconducibili nel 3° livello del
CCNL di riferimento;

- di aver lavorato in un ambiente di lavoro insalubre, insufficientemente areato, caratterizzato da temperature invivibili, che nei mesi estivi toccavano oltre i 40 gradi, di essere stata adibita a postazione posta a ridosso della macchina di lavaggio a secco (a circa mt. 1,50-2,00 da essa) distante dall'unica apertura posteriore e di essere stata sottoposta ad una condizione di forte stress dovendo far fronte da sola all'enorme carico quotidiano di lavoro, sotto il controllo continuo della datrice di lavoro;

-di aver contratto, per questo motivo, varie tecnopatie riconducibili all'attività lavorativa
(cervicobracalgia bilaterale in spondiloartrosi, discopatie multiple cervicali e sindrome del tunnel carpale bilaterale);

-di avere effettuato formale segnalazione al competente Ispettorato del Lavoro sia in relazione alle condizioni lavorative, che in relazione alla retribuzione percepita;

-di aver dunque diritto al riconoscimento, previo accertamento della sussistenza del rapporto lavorativo come descritto, delle differenze retributive e contributive maturate in relazione all'effettivo svolgimento del rapporto di lavoro, nonché al risarcimento dei danni derivanti dalla violazione delle norme poste a tutela dell'integrità psico-fisica del lavoratore, oltre che del danno morale provocato dalla paura per la propria salute, ha così concluso:
“A) Accertare e dichiarare che la ricorrente che ha prestato attività lavorativa dipendente in favore della resistente, con la qualifica e le mansioni in narrativa, ha diritto in virtù dell'art. 36 della
Costituzione, a percepire l'integrazione ed l'adeguamento salariale, corrispondente al terzo livello
CCNL “Lavanderie tintorie” imprese artigiane oltre che al pagamento delle differenze retributive ed alle altre indennità spettanti in dipendenza dell'intercorso rapporto di lavoro subordinato;

B) Condannare in conseguenza, la resistente , al pronto ed immediato Controparte_1 pagamento, in favore della ricorrente, per gli indicati titoli, di cui all'allegata tabella retributiva di computo, della somma di € 45.938,95 di cui € 35,908,34, per retribuzione, € 4.344,86 per ferie non godute e festività, ed € 5.685,15, per trattamento di fine rapporto, o di quell'altra somma maggiore
o minore ritenuta di giustizia e/o accertata in corso di causa, con addizione degli interessi legali e rivalutazione monetaria, dal dì di maturazione dei crediti di lavoro, all'effettivo soddisfo, per le argomentazioni in premessa, che qui abbiansi per integralmente ritrascritte;

C) Accertato che la resistente, in violazione del Decr. Leg.vo 81_2008, ospitava la lavoratrice in luogo di lavoro tossico ed insalubre, condannarla al pagamento di un indennizzo risarcitorio, che in via equitativa ex art 1223 c.c. si indica in € 10.000,00, o di quell'altra somma meglio vista di giustizia;

D) Accertato l'omesso parziale inadempimento contributivo, disporre come per legge il recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali, condannando l'operatrice economica obbligata a versarli all' CP_4
E) Condannare la resistente, al pagamento delle spese e compenso professionale, oltre alle spese generali nella misura del 15% ex art. 2 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e successive modifiche, da distrarre all'avvocato Ugo D'Ippolito che rende la dichiarazione di rito;

F) Sentenza esecutiva come per legge”.
Con memoria difensiva si è costituita in giudizio nella sua qualità di titolare Controparte_1 dell'omonima ditta individuale “Lavanderia 2000 di Sambuco Angelina”, chiedendo nel merito il rigetto del ricorso stante il corretto inquadramento dei rapporti di lavoro e la corretta quantificazione della retribuzione in ragione di contratto di lavoro a tempo parziale ed in via meramente subordinata, ai fini della conciliazione di cui all'art. 420 c.p.c. e senza alcun riconoscimento della fondatezza delle altrui pretese economiche, la definizione del giudizio mediante versamento in favore dell' di quanto richiesto a seguito dell'accertamento ispettivo CP_4
che ha rilevato delle anomalie circa i contributi afferenti la posizione della ricorrente.
Si è costituito in giudizio altresì l' chiedendo la condanna al pagamento dei contributi CP_4 eventualmente dovuti all'esito del giudizio, con onere di refusione delle spese a carico della parte soccombente.
Instauratosi il contraddittorio tra le parti, alla prima udienza del 06.03.2023 il difensore di parte resistente ha dato atto che la ditta individuale aveva provveduto a richiedere la rateizzazione dei contributi richiesti dall' a mezzo comunicazione del 21.01.2023 e riferita all'adeguamento CP_4
contributivo per il lavoro svolto a tempo parziale, come da contratti intercorsi tra le parti e che la richiesta in questione è stata accolta, con provvedimento del 24.02.2023. CP_4
Alla successiva udienza del 20.03.2023 l' ha confermato che la richiesta di rateizzazione CP_4
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