Trib. Lanciano, sentenza 04/11/2024, n. 366

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lanciano, sentenza 04/11/2024, n. 366
Giurisdizione : Trib. Lanciano
Numero : 366
Data del deposito : 4 novembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr. M CA Presidente
Dr.ssa Chiara D'ALFONSO Giudice Dr.ssa M R BNI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 729/2023 R.G., vertente
TRA
n. a Lanciano il 29.8.1981, CF Parte_1
, difesa dall'Avv. A B C.F._1
E
n. in Egitto il 24.8.1981, CF Persona_1
difeso dall'Avv. M R C.F._2
CONCLUSIONI
Le parti si riportano alle conclusioni congiuntamente redatte per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio di cui al ricorso depositato il 28.9.2023
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
All'udienza del 31.10.2024, tenutasi in forma scritta, le parti si riportavano alle richieste formulate nel ricorso congiunto per la separazione consensuale e divorzio
congiunto;
tali condizioni possono essere integralmente recepite nel presente provvedimento, in quanto non contenenti previsioni contrarie alla legge.

P.Q.M

.
Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto, definitivamente pronunciandosi nel procedimento n. 729/2023 RG, così decide:
Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra i ricorrenti in
Egitto il 12.12.2005 ed ordina l'annotazione del presente provvedimento sul registro degli atti di matrimonio del Comune di Lanciano (Anno 2006 n.

9 - Parte
II Serie C Ufficio 1);

ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri.
ai fini anagrafici, di residenza e di domicilio e come collocamento principale, la figlia minore , nata a [...] il Persona_2
25.11.2013, C.F. sarà iscritta presso e nell'abitazione C.F._3 familiare di proprietà della sig.ra , sita in Lanciano, via Villa Parte_1
Stanazzo 74, dove continuerà a vivere.
Stabilisce che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute della minore, tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali e che ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé.
il genitore non collocatario, ovvero il padre, quanto all'esercizio del
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