Trib. Siracusa, sentenza 26/07/2024, n. 1762
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Testo completo
N. 296/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa V M Presidente
Dott.ssa N R Giudice
Dott.ssa C M C Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa da
(C.F. ), nato a Noto il Parte_1 C.F._1
16.11.1990, ivi residente in via Roma n. 107, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato
G C, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a Noto il 7.7.1995, ivi residente in via Controparte_1 C.F._2
B G n. 36, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato R V, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 16.1.2018 agiva ex art. 250, comma 4, Parte_1
c.c. chiedendo di potere riconoscere come figlio il minore , nato il 7.7.2017 dalla relazione Persona_1
sentimentale intrattenuta con la sig.ra . Controparte_1
pagina 1 di 6
Esponeva il ricorrente che l'ex compagna, una volta cessata la convivenza, lo aveva estromesso da tutte le decisioni inerenti al nascituro, giungendo fino al punto da non avvertirlo della nascita e da opporre un fermo rifiuto al suo diritto di riconoscere il bambino come suo figlio.
Aggiungeva di non riuscire, a causa della condotta ostacolante della Caruso, ad avere alcun rapporto con il bambino, che non aveva mai neppure conosciuto.
In ragione di quanto sopra, non avendo ricevuto il consenso al riconoscimento, conveniva in giudizio
l'ex compagna chiedendo al Tribunale, ai sensi dell'art. 250, comma 4, c.c. di emettere una sentenza in luogo del mancato consenso della genitrice, con ordine all'Ufficiale dello Stato civile di svolgere gli adempimenti relativi all'assunzione del cognome paterno, nonché di adottare tutti i provvedimenti inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio con comparsa depositata il 10.7.2020
[...]
, la quale, pur contestando la ricostruzione dei fatti fornita dal ricorrente ed accusando CP_1 quest'ultimo di avere cercato di indurla ad abortire non appena appresa la notizia della gravidanza, non si opponeva al riconoscimento del minore richiesto dal e all'aggiunta del cognome paterno a Pt_1
quello materno.
Quanto all'adozione dei provvedimenti riguardanti l'affidamento, l'esercizio del diritto di visita e il collocamento del bambino, domandava che fossero adottati dal Tribunale solo all'esito di una compiuta istruttoria volta ad accertare le capacità genitoriali dell'ex compagno ed, in ogni caso, in modo tale da garantire un approccio graduale del minore al padre.
Data comunicazione degli atti del procedimento al Pubblico Ministero, all'udienza del 13.10.2020 il giudice istruttore, preso atto della non opposizione della madre al riconoscimento, assegnava alle parti termine fino al 29.1.2021 per procedere al riconoscimento e produrre il relativo atto in giudizio al fine di potere adottare, all'esito, i provvedimenti inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore.
Con nota depositata il 3.3.2021 il ricorrente evidenziava di essere stato informato dall'attuale compagno della Caruso e da alcuni familiari della donna che non era suo figlio, sostenendo al Per_1
riguardo che tale circostanza poteva essere dimostrabile in giudizio.
A tal fine, ammettendo di avere seri e legittimi dubbi sulla propria paternità, chiedeva di disporre accertamenti ematochimici sul DNA, al fine di appurare se fosse
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa V M Presidente
Dott.ssa N R Giudice
Dott.ssa C M C Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa da
(C.F. ), nato a Noto il Parte_1 C.F._1
16.11.1990, ivi residente in via Roma n. 107, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato
G C, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a Noto il 7.7.1995, ivi residente in via Controparte_1 C.F._2
B G n. 36, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato R V, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 16.1.2018 agiva ex art. 250, comma 4, Parte_1
c.c. chiedendo di potere riconoscere come figlio il minore , nato il 7.7.2017 dalla relazione Persona_1
sentimentale intrattenuta con la sig.ra . Controparte_1
pagina 1 di 6
Esponeva il ricorrente che l'ex compagna, una volta cessata la convivenza, lo aveva estromesso da tutte le decisioni inerenti al nascituro, giungendo fino al punto da non avvertirlo della nascita e da opporre un fermo rifiuto al suo diritto di riconoscere il bambino come suo figlio.
Aggiungeva di non riuscire, a causa della condotta ostacolante della Caruso, ad avere alcun rapporto con il bambino, che non aveva mai neppure conosciuto.
In ragione di quanto sopra, non avendo ricevuto il consenso al riconoscimento, conveniva in giudizio
l'ex compagna chiedendo al Tribunale, ai sensi dell'art. 250, comma 4, c.c. di emettere una sentenza in luogo del mancato consenso della genitrice, con ordine all'Ufficiale dello Stato civile di svolgere gli adempimenti relativi all'assunzione del cognome paterno, nonché di adottare tutti i provvedimenti inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio con comparsa depositata il 10.7.2020
[...]
, la quale, pur contestando la ricostruzione dei fatti fornita dal ricorrente ed accusando CP_1 quest'ultimo di avere cercato di indurla ad abortire non appena appresa la notizia della gravidanza, non si opponeva al riconoscimento del minore richiesto dal e all'aggiunta del cognome paterno a Pt_1
quello materno.
Quanto all'adozione dei provvedimenti riguardanti l'affidamento, l'esercizio del diritto di visita e il collocamento del bambino, domandava che fossero adottati dal Tribunale solo all'esito di una compiuta istruttoria volta ad accertare le capacità genitoriali dell'ex compagno ed, in ogni caso, in modo tale da garantire un approccio graduale del minore al padre.
Data comunicazione degli atti del procedimento al Pubblico Ministero, all'udienza del 13.10.2020 il giudice istruttore, preso atto della non opposizione della madre al riconoscimento, assegnava alle parti termine fino al 29.1.2021 per procedere al riconoscimento e produrre il relativo atto in giudizio al fine di potere adottare, all'esito, i provvedimenti inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore.
Con nota depositata il 3.3.2021 il ricorrente evidenziava di essere stato informato dall'attuale compagno della Caruso e da alcuni familiari della donna che non era suo figlio, sostenendo al Per_1
riguardo che tale circostanza poteva essere dimostrabile in giudizio.
A tal fine, ammettendo di avere seri e legittimi dubbi sulla propria paternità, chiedeva di disporre accertamenti ematochimici sul DNA, al fine di appurare se fosse
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