Trib. Chieti, sentenza 03/12/2024, n. 592
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Testo completo
N. R.G. 1305/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CHIETI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianluca FALCO Presidente
dott. Marcello COZZOLINO Giudice
dott. Francesco GRASSI Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1305/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIANNINI Parte_1 C.F._1
GIANNA, elettivamente domiciliato in VIA DELLA BONIFICA 48/1 PESCARA presso il difensore
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VIGLIOTTI Controparte_1 C.F._2
GABRIELLO (c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA DEI MARSI 174 C.F._3
65127 PESCARA presso il difensore
CONVENUTO
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO NECESSARIO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusive.
pagina 1 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 473-bis 29 c.p.c., ritualmente depositato e notificato, la ricorrente, Parte_1
, ha chiesto la modifica della regolamentazione delle condizioni di visita e di mantenimento
[...]
figli minori, e , nati da precedente relazione con il resistente, Controparte_2 Per_1 CP_1
[...]
Con ordinanza collegiale del 16/11/2019 – proc. civ. n. 652/2019 V.G., questo Tribunale ha stabilito il collocamento dei minori presso la madre e ha recepito l'accordo raggiunto dalle parti sulla disciplina dei rapporti personali e patrimoniali con il padre.
In particolare, è stato disposto il versamento, da parte del padre, di un assegno in favore della madre, pari ad € 400,00 mensili complessivi per i 2 figli, oltre al 50% delle spese straordinarie. È stato inoltre calendarizzato il diritto di visita (mercoledì dall'uscita di scuola fino alla cena – sabato e domenica alternati).
In seguito, l'odierna ricorrente ha presentato un ricorso al tribunale, chiedendo un aumento dell'assegno di mantenimento, nonché la nomina di un CTU al fine di valutare l'idoneità genitoriale del padre.
All'esito di quel giudizio, il collegio ha rigettato la richiesta di modifica delle condizioni economiche, rilevando che alcuna sopravvivenza si era verificata rispetto all'accordo omologato nel 2019, ed ha disposto che il diritto di visita del padre si dovesse esercitare presso servizi specialistici di secondo livello (così come indicato dal CTU nominato in quel giudizio), con modalità e tempi individuati dagli stessi.
A sostegno della odierna domanda di revisione della suddetta regolamentazione, parte ricorrente ha affermato che, successivamente alla cessazione delle modalità di incontro protette, il padre ha continuato a disinteressarsi dei minori;
inoltre, ha contestato il mancato utilizzo in favore dei figli della metà dell'importo dell'assegno unico, chiesta e ottenuta dal SI. nel 2023. CP_1
In particolare, la SI.ra ha affermato che il resistente non ha mai preso i figli nel giorno di Parte_1
visita infrasettimanale, dicendo di dover lavorare, e che non ha mai fatto pernottare gli stessi presso la sua abitazione nei weekend alternati. La ricorrente ha inoltre evidenziato come il non abbia CP_1
mai preparato una cameretta per accoglierli, né reso la casa ordinata e pulita. Secondo quanto evidenziato nel ricorso, il padre si sarebbe inoltre rivolto ai figli con disprezzo, facendoli sentire
d'intralcio.
pagina 2 di 8
La SI.ra ha rappresentato, infine, di essere disoccupata e di avere quale unica entrata il Parte_1
50% dell'assegno unico (per circa 300 € mensili), avendo il padre chiesto e ottenuto l'altra metà dell'importo da gennaio 2023. Inoltre, in corso di causa parte ricorrente ha rilevato l'intervenuta revoca, a partire da luglio 2024, della pensione statale per le indennità di frequenza, che venivano percepite dai minori, in quanto portatori di un ritardo cognitivo.
La ricorrente ha eccepito il mancato deposito delle buste paga e delle dichiarazioni reddituali del
assumendo che lo stesso tenti di occultare uno stato patrimoniale migliore di quello mostrato. CP_1
Pertanto, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di ammonire il sig. circa la gravità delle CP_1
condotte dallo stesso perpetrate nei confronti dei minori, previa audizione del figlio (di anni CP_2
15), e disporre che lo stesso possa vedere i minori solamente con incontri protetti da concordare con i
Servizi Sociali. La SI.ra ha domandato, inoltre, al Tribunale di disporre che l'assegno per i Parte_1 figli venga versato direttamente dal datore di lavoro del in ragione dell'assunta inaffidabilità CP_1 del resistente, e che l'importo dell'assegno venga innalzato da euro 400 ad € 500,00 mensili. Da ultimo la ricorrente ha chiesto che assegni familiari vengano assegnati nella misura del 100% al genitore affidatario e collocatario e che le spese straordinarie documentate vengano rimborsate nella misura del
50%.
Il SI. si è costituito in giudizio, contestando integralmente la richiesta di controparte. CP_1
Parte resistente ha affermato che il dedotto mutamento di situazione economica è
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CHIETI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianluca FALCO Presidente
dott. Marcello COZZOLINO Giudice
dott. Francesco GRASSI Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1305/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIANNINI Parte_1 C.F._1
GIANNA, elettivamente domiciliato in VIA DELLA BONIFICA 48/1 PESCARA presso il difensore
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VIGLIOTTI Controparte_1 C.F._2
GABRIELLO (c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA DEI MARSI 174 C.F._3
65127 PESCARA presso il difensore
CONVENUTO
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO NECESSARIO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusive.
pagina 1 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 473-bis 29 c.p.c., ritualmente depositato e notificato, la ricorrente, Parte_1
, ha chiesto la modifica della regolamentazione delle condizioni di visita e di mantenimento
[...]
figli minori, e , nati da precedente relazione con il resistente, Controparte_2 Per_1 CP_1
[...]
Con ordinanza collegiale del 16/11/2019 – proc. civ. n. 652/2019 V.G., questo Tribunale ha stabilito il collocamento dei minori presso la madre e ha recepito l'accordo raggiunto dalle parti sulla disciplina dei rapporti personali e patrimoniali con il padre.
In particolare, è stato disposto il versamento, da parte del padre, di un assegno in favore della madre, pari ad € 400,00 mensili complessivi per i 2 figli, oltre al 50% delle spese straordinarie. È stato inoltre calendarizzato il diritto di visita (mercoledì dall'uscita di scuola fino alla cena – sabato e domenica alternati).
In seguito, l'odierna ricorrente ha presentato un ricorso al tribunale, chiedendo un aumento dell'assegno di mantenimento, nonché la nomina di un CTU al fine di valutare l'idoneità genitoriale del padre.
All'esito di quel giudizio, il collegio ha rigettato la richiesta di modifica delle condizioni economiche, rilevando che alcuna sopravvivenza si era verificata rispetto all'accordo omologato nel 2019, ed ha disposto che il diritto di visita del padre si dovesse esercitare presso servizi specialistici di secondo livello (così come indicato dal CTU nominato in quel giudizio), con modalità e tempi individuati dagli stessi.
A sostegno della odierna domanda di revisione della suddetta regolamentazione, parte ricorrente ha affermato che, successivamente alla cessazione delle modalità di incontro protette, il padre ha continuato a disinteressarsi dei minori;
inoltre, ha contestato il mancato utilizzo in favore dei figli della metà dell'importo dell'assegno unico, chiesta e ottenuta dal SI. nel 2023. CP_1
In particolare, la SI.ra ha affermato che il resistente non ha mai preso i figli nel giorno di Parte_1
visita infrasettimanale, dicendo di dover lavorare, e che non ha mai fatto pernottare gli stessi presso la sua abitazione nei weekend alternati. La ricorrente ha inoltre evidenziato come il non abbia CP_1
mai preparato una cameretta per accoglierli, né reso la casa ordinata e pulita. Secondo quanto evidenziato nel ricorso, il padre si sarebbe inoltre rivolto ai figli con disprezzo, facendoli sentire
d'intralcio.
pagina 2 di 8
La SI.ra ha rappresentato, infine, di essere disoccupata e di avere quale unica entrata il Parte_1
50% dell'assegno unico (per circa 300 € mensili), avendo il padre chiesto e ottenuto l'altra metà dell'importo da gennaio 2023. Inoltre, in corso di causa parte ricorrente ha rilevato l'intervenuta revoca, a partire da luglio 2024, della pensione statale per le indennità di frequenza, che venivano percepite dai minori, in quanto portatori di un ritardo cognitivo.
La ricorrente ha eccepito il mancato deposito delle buste paga e delle dichiarazioni reddituali del
assumendo che lo stesso tenti di occultare uno stato patrimoniale migliore di quello mostrato. CP_1
Pertanto, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di ammonire il sig. circa la gravità delle CP_1
condotte dallo stesso perpetrate nei confronti dei minori, previa audizione del figlio (di anni CP_2
15), e disporre che lo stesso possa vedere i minori solamente con incontri protetti da concordare con i
Servizi Sociali. La SI.ra ha domandato, inoltre, al Tribunale di disporre che l'assegno per i Parte_1 figli venga versato direttamente dal datore di lavoro del in ragione dell'assunta inaffidabilità CP_1 del resistente, e che l'importo dell'assegno venga innalzato da euro 400 ad € 500,00 mensili. Da ultimo la ricorrente ha chiesto che assegni familiari vengano assegnati nella misura del 100% al genitore affidatario e collocatario e che le spese straordinarie documentate vengano rimborsate nella misura del
50%.
Il SI. si è costituito in giudizio, contestando integralmente la richiesta di controparte. CP_1
Parte resistente ha affermato che il dedotto mutamento di situazione economica è
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