Trib. Catania, sentenza 04/09/2024, n. 4225
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile composto dai signori Magistrati:
1. dott. Massimo Escher Presidente
2. dott. Ignazio MA Ettore Cannata Baratta Giudice rel. est.
3. dott. Rossella Vittorini Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 956/2024 R.G. promossa da
La SA MA, nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Sergio Mazzeo che rapp. e dif. per procura in atti.
RICORRENTE
Contro
La SA UC, nata in [...] il [...].
RESISTENTE-CONTUMACE
E nei confronti
La SA AZ, nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. AZ UC Salemi che rapp.
e dif. per procura in atti;
CONTROINTERESSATA
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La SA AS, nato in [...] il [...] e La SA PO, nato in [...] il [...], elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Luigi Cuscuna' che rapp. e dif. per procura in atti
CONTROINTERESSATI
Precisate le conclusioni alla udienza in data 12/7/2024, la causa veniva rimessa al Collegio in deliberazione, ed indi decisa in
data 19/7/2024 attesa la rinunzia ai termini per il deposito delle comparse conclusionali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30/1/2024 La SA MA
chiedeva al Tribunale di Catania la pronuncia della interdizione della di lei sorella, La SA UC, assumendo che costei era
incapace di provvedere ai propri interessi a causa delle infermità dalle quali era affetta.
Nominato con decreto presidenziale il Giudice Relatore Delegato
e fissata con decreto di quest'ultimo per la comparizione della ricorrente, dell'interdicenda e delle persone di cui al cpv dell'art.
473 bis 52 cpc, l'udienza in data 27/6/2024 indi differita al
12/7/2024, contumace essendo rimasta l'interdicenda, si costituivano nel processi in qualità di controinteressati La SA
AS, La SA PO e la SA AZ, fratelli e sorella germani così della ricorrente come dell'interdicenda, chiedendo la reiezione della domanda di interdizione di La SA UC
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proposta da La SA MA, per insussistenza delle condizioni
legittimanti la chiesta pronunzia di interdizione nella assenza di un patrimonio in capo alla interdicenda di complessa
gestione ed amministrazione;
indi il procuratore alle liti della ricorrente La SA MA,
avv. Mazzeo, “insiste in ricorso e chiede che, ove ne ricorrano i requisiti, venga dichiarata l'interdizione e nel caso in cui non ricorrano i requisiti chiede che vengano emanati gli atti necessari
al fine della dichiarazione della nomina di un amministratore di sostegno”;
il procuratore alle liti di La SA AS e La
SA PO, avv. Luigi Cuscunà “si riporta al contenuto della
propria memoria e chiede la reiezione della istanza di interdizione per la insussistenza delle condizioni” ed il procuratore alle liti di La SA AZ, avv. Salemi, chiedeva
il rigetto della istanza di interdizione.
Indi – attesa la autorizzata rinunzia ai termini per il deposito
degli scritti conclusionali - la causa veniva rimessa al Collegio,
il quale, udito il Giudice relatore, osserva quanto segue:
deve preliminarmente dichiararsi la contumacia della resistente La SA UC la quale non ha ritenuto di costituirsi in giudizio pur risultando alla stessa ritualmente notificati gli atti processuali;
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risulta già dalla prospettazione di cui in ricorso a tenore della quale “la sig.ra La SA UC e proprietaria di un immobile in Tremestieri Etneo”
“rendita catastale euro 426,08”e relativo “box”
“rendita catastale euro 38,84” e “di una pensione di invalidità con diritto di accompagnamento ex lege 104” nell'assenza di qualsivoglia altro cespite mobiliare od immobiliare, la insussistenza delle condizioni richieste per farsi luogo alla interdizione in ricorso istata, essendo giurisprudenza nomofilattica del Supremo Collegio che “questa Corte, ha espressamente escluso la possibilità di configurare l'istituto dell'amministrazione di sostegno come un quid minus rispetti ai preesistenti istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione. In particolare, si è affermato il principio, che questo collegio condivide ed al quale intende dare continuità, secondo cui "L'amministrazione di sostegno -introdotta nell'ordinamento dalla L. 9 gennaio 2004, n. 6, art.
3 - ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di
provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 c.c.. Rispetto ai predetti istituti,
l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle