Trib. Nocera Inferiore, sentenza 26/11/2024, n. 2736

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Nocera Inferiore, sentenza 26/11/2024, n. 2736
Giurisdizione : Trib. Nocera Inferiore
Numero : 2736
Data del deposito : 26 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Il Tribunale di CE NF, Sezione I Civile, composto dai Signori Magistrati
dott.ssa Aurelia Cuomo Presidente
dott.ssa Enrica de Sire Giudice rel.
dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
non definitiva nella causa civile iscritta al N.R.G. 6541/2021, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Ottavia Locatelli, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;

RICORRENTE
E
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli avv.ti Controparte_1 C.F._2
Vincenzo Torino ed Antonietta Cennamo, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;

RESISTENTE
con l'intervento del PM in sede.
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione giudiziale dei coniugi.
Conclusioni: come da atti introduttivi e verbali di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso di separazione giudiziale depositato telematicamente il 21.12.2021 la ricorrente
[...]
, dopo aver dato atto: di aver contratto matrimonio concordatario con il resistente Parte_1 CP_1
il 2.6.2012 nel Comune di CE NF (atto trascritto nel Registro degli Atti di
[...]
Matrimonio del predetto Comune al n.23, parte II, serie A, anno 2012);
che dalla loro unione nasceva la figlia il 27.10.2013;
che la casa coniugale sita in CE NF in via E. Siciliano Per_1
n.39, era cointestata al 50% tra i coniugi e gravata da un mutuo di circa 275,00 euro mensili;
che la ricorrente non svolgeva attività lavorativa, essendosi dedicata interamente alla crescita della figlia ed al benessere della famiglia;
che il lavorava come guardia giurata presso la Selpol s.r.l. con CP_1 sede in Roccapiemonte, con un'entrata mensile di circa 1.700,00 euro;
che la vita coniugale, nel corso del tempo, si era rivelata intollerabile per grave incompatibilità di carattere, al punto da rendere impossibile il proseguimento della convivenza, fatta di maltrattamenti morali e materiali, chiedeva all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “

1. Dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi.

2. Addebitare la separazione al Sig. con ogni conseguenza Controparte_1

di legge.

3. Affidare la figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione della stessa presso la madre con facoltà del padre di vederla e stare con lei un pomeriggio a settimana da concordare preventivamente in base ai suoi impegni lavorativi ed agli impegni di studio e ludico-sportive della figlia. Durante le vacanze pasquali e quelle natalizie ad anni alterni il padre avrà la facoltà di stare con la figlia per un periodo di 2 giorni da concordarsi preventivamente con la madre.

4. Assegnare la casa coniugale con tutto quanto in essa contenuto, di proprietà di entrambi e sita in CE

NF alla Via E. Siciliano n.39, alla ricorrente in quanto genitore collocataria della figlia minore.


5. Disporre che il sig. versi alla sig.ra , entro il giorno cinque Controparte_1 Parte_1

di ogni mese, una somma mensile non inferiore a 400,00 euro a titolo di mantenimento per la figlia minore, ovvero nella misura che il Giudice riterrà congrua con rivalutazione ISTAT, oltre al contributo del 70% delle spese straordinarie (scolastiche, ludico-sportive e medico
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