Trib. Cosenza, sentenza 16/10/2024, n. 1825
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Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3849/2022 R.G.A.L. vertente
TRA
IA RI, che si difende in giudizio ex art. 86 c.p.c., elettivamente
domiciliata Cosenza, Via Piave n. 36, presso il proprio studio legale - ricorrente
E
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Paola, Via Falcone e
Borsellino n. 2, presso lo studio Maria Alfano che la rappresenta e difende - resistente
E
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante
pro tempore- convenuta
Oggetto: opposizione a cartella di pagamento.
Conclusioni di parte ricorrente: “… - Accogliere, totalmente, per i motivi esposti in
narrativa, la presente Opposizione perché fondata in fatto ed in diritto;
- Dichiarare
estinto il diritto a riscuotere le somme in capo alla Cassa di Previdenza e Assistenza
Forense per intervenuta Prescrizione della Sanzione per Irregolare Dichiarazione ex art. 9
1 L. 141/1991 relativamente all'anno 2015;
- Accertare e dichiarare la nullità, e
l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo delle somme pretese dalla Cassa di Previdenza e
Assistenza Forense all'uopo indicate nella Cartella Opposta per il mancato esperimento
del Procedimento previsto dalla Legge n. 689/81 e, per l'effetto: - Dichiarare nulla,
invalida ed inesistente la Cartella di Pagamento n. 03420200027836940000;
- Dichiarare
che nulla è dovuto alla Cassa Forense, per tutte le ragioni meglio articolate nell'Atto
introduttivo e nella presente Memoria;
- Condannare le Amministrazioni Opposte al
pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre che al Risarcimento
dei danni ex art. 96 c.p.c. …”.
Conclusioni di parte resistente: “… 1) dichiarare inammissibile l'opposizione in ordine
alla censura di omessa emanazione della preventiva ordinanza ingiuntiva e rigettarla, per
il resto, nel merito perché infondata in fatto ed in diritto;
2) in subordine, nella denegata
ipotesi di accoglimento della censura sull'omessa emanazione della preventiva ordinanza
ingiuntiva, accertare e dichiarare la fondatezza del credito iscritto a ruolo da Cassa
Forense e, per l'effetto, condannare in via riconvenzionale l'opponente al pagamento
diretto in favore dell'Ente del complessivo importo di € 436,00 portato dal ruolo 2020,
oltre interessi di
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3849/2022 R.G.A.L. vertente
TRA
IA RI, che si difende in giudizio ex art. 86 c.p.c., elettivamente
domiciliata Cosenza, Via Piave n. 36, presso il proprio studio legale - ricorrente
E
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Paola, Via Falcone e
Borsellino n. 2, presso lo studio Maria Alfano che la rappresenta e difende - resistente
E
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante
pro tempore- convenuta
Oggetto: opposizione a cartella di pagamento.
Conclusioni di parte ricorrente: “… - Accogliere, totalmente, per i motivi esposti in
narrativa, la presente Opposizione perché fondata in fatto ed in diritto;
- Dichiarare
estinto il diritto a riscuotere le somme in capo alla Cassa di Previdenza e Assistenza
Forense per intervenuta Prescrizione della Sanzione per Irregolare Dichiarazione ex art. 9
1 L. 141/1991 relativamente all'anno 2015;
- Accertare e dichiarare la nullità, e
l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo delle somme pretese dalla Cassa di Previdenza e
Assistenza Forense all'uopo indicate nella Cartella Opposta per il mancato esperimento
del Procedimento previsto dalla Legge n. 689/81 e, per l'effetto: - Dichiarare nulla,
invalida ed inesistente la Cartella di Pagamento n. 03420200027836940000;
- Dichiarare
che nulla è dovuto alla Cassa Forense, per tutte le ragioni meglio articolate nell'Atto
introduttivo e nella presente Memoria;
- Condannare le Amministrazioni Opposte al
pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre che al Risarcimento
dei danni ex art. 96 c.p.c. …”.
Conclusioni di parte resistente: “… 1) dichiarare inammissibile l'opposizione in ordine
alla censura di omessa emanazione della preventiva ordinanza ingiuntiva e rigettarla, per
il resto, nel merito perché infondata in fatto ed in diritto;
2) in subordine, nella denegata
ipotesi di accoglimento della censura sull'omessa emanazione della preventiva ordinanza
ingiuntiva, accertare e dichiarare la fondatezza del credito iscritto a ruolo da Cassa
Forense e, per l'effetto, condannare in via riconvenzionale l'opponente al pagamento
diretto in favore dell'Ente del complessivo importo di € 436,00 portato dal ruolo 2020,
oltre interessi di
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