Trib. Busto arsizio, sentenza 19/01/2024, n. 48
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
RE BLICA ITALIANA PU
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa F M, all'udienza del 19.1.2024 ha
pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 584/2022 R.G. promossa da:
Parte 1 , rappresentato e difeso dall'Avv. LIOTTA FABIO
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1 in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante, sig. Controparte_2, rappresentata e difesa dagli Avv.ti GIANDUIA GABRIELE e BARELA DANIELA BRIGIDA
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti
Il sig. Parte 1 , con ricorso iscritto a ruolo generale il 6.6.2022, ha convenuto in giudizio la CP 1
[...] chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "a) accertato e dichiarato che tra le parti è
intercorso un rapporto di lavoro subordinato nel periodo dal 21 gennaio 2019 al 26 novembre 2021;
accertato
che nel periodo dal 21 gennaio 2019 all'11 gennaio 2021 il ricorrente ha prestato ore straordinarie di lavoro
non regolarmente retribuite, condannare la convenuta Controparte_1 al pagamento delle differenze dovute per retribuzioni e per trattamento di fine rapporto, nella misura, rispettivamente, di € 16.414,11 lordi ed €
2.199,00 lordi, od in quella diversa misura che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi
legali ex art. 1284, commi 1 e 4, c.c. ed oltre al rimborso delle spese sostenute per la predisposizione dei
conteggi, pari ad € 364,00. b) accertato e dichiarato il comportamento illegittimo e vessatorio attuato dalla
società convenuta nei confronti del ricorrente nel periodo dal 29 marzo al 30 aprile 2021, condannare la stessa
al risarcimento del danno biologico ed esistenziale conseguente a tale comportamento, nella misura che
risulterà di giustizia".
Si è costituita in giudizio la Controparte_1 contestando quanto sostenuto da controparte e domandando
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "nel merito respingere il ricorso e le domande in esso contenute in
quanto infondate in fatto ed in diritto;
nel merito in via subordinata, salvo gravame nella denegata ipotesi in
cui si ritenesse sussistente il diritto di Parte 1 a percepire somme a titolo di differenze retributive accertare
l'erroneità del quantum indicato in ricorso nonché respingere la domanda di riconoscimento degli interessi
nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.c.".
Il ricorso non può essere accolto..
Quanto alla domanda sub punto a) si rileva quanto segue.
Controparte_1 il 21.1.2019, con la qualifica diIl ricorrente ha affermato di essere stato assunto dalla
operaio di categoria D (dall'1.7.2020 categoria C) CCNL Legno Artigianato, con orario di 40 ore settimanali dal
lunedì al venerdì e svolgimento dell'attività lavorativa nella sede operativa di Gorla Maggiore. Ha sostenuto
che l'orario effettivo andava in realtà dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle 12.00 e dalle 12.30 alle 18.00,
oltre il sabato dalle 7.00 alle 12.00. Ha dichiarato che per le ore straordinarie rese riceveva un rimborso
forfettario, non corrispondente al tempo effettivamente dedicato all'attività lavorativa e indicato in busta
paga sotto la voce Org_1 ". Con riguardo a tale dicitura, ha specificato di non avere mai effettuato "
alcuna trasferta.
La resistente, al contrario, ha affermato che sotto la voce "Trasferta" venivano compensati gli spostamenti
che il lavoratore effettuava nel corso delle giornate dalla sede di Gorla Maggiore a quella di Fagnano Olona
(quest'ultima sede legale della società) sia quelli presso clienti dove, insieme ad altri colleghi, si recava per
assemblare in loco pallets e/o casse.
Valore dirimente, ai fini della decisione sulla questione, assume il giuramento decisorio espletato nel corso
del giudizio. Il sig. Controparte 2 , legale rappresentante e amministratore unico della società, ha così giurato: "Consapevole della responsabilità che col giuramento assumo, giuro e giurando nego che nel periodo
dal 21 gennaio 2019 all'11 gennaio 2021, l'orario di lavoro osservato dal signor Parte 1 presso
la sede operativa di Controparte 3 in Gorla Maggiore, via Lazzaretto 110, È sempre stato il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 7 alle 12 e dalla ore 12.30 alle 18;
il sabato dalle ore 7 alle 12". Dunque, risulta
smentito che il lavoratore abbia effettuato le ore di straordinario indicate. Deve ricordarsi che l'esito del
giuramento decisorio costituisce piena prova riguardo alle circostanze su cui si è giurato, e che il giudice è
vincolato alle risultanze dello stesso. In particolare, ai sensi dell'art. 2738 c.c., una volta prestato il
giuramento, l'altra parte non è ammessa a provare il contrario.
D'altronde, quanto affermato dal sig. Parte 1 circa il fatto di non aver mai effettuato trasferte è
documentalmente smentito dal doc. n. 3 prodotto in giudizio dalla resistente, contenente i riepiloghi mensili
relativi all'indennità di trasferta del lavoratore, dallo stesso sottoscritti e mai contestati. All'udienza del
30.11.2022 il ricorrente ha preannunciato querela di falso (poi non presentata) in relazione a tale allegato,
ma non ha disconosciuto la sottoscrizione apposta, dovendo pertanto ritenersi la firma attribuibile al
lavoratore e dunque genuina. Gli importi indicati nel documento coincidono peraltro con quelli riportati nelle
(doc. n. 2 fasc. ricorrente;
doc. n. 4 fasc. resistente). Deve poibuste paga sotto la voce "
Org_1 sottolinearsi che l'