Trib. Torino, sentenza 22/01/2024, n. 385

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torino, sentenza 22/01/2024, n. 385
Giurisdizione : Trib. Torino
Numero : 385
Data del deposito : 22 gennaio 2024

Testo completo

N. R.G. 14482/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14482/2023 promossa da:
e , entrambi elettivamente domiciliati in VIA BLIGNY, 15 10122 Parte_1 Parte_2
TORINO presso lo studio dell'avv. CUCU MIHAELA MANUELA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Romania il Parte_1 Parte_2
19/08/2016.
Dal matrimonio è nato un figlio: il 6 agosto 2009. Persona_1
Con ricorso depositato il 31/07/2023 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, in forza dell'accordo sottoscritto dai coniugi per l'applicazione, al presente giudizio, della legge nazionale degli stessi ( artt. 373 e ss), invocando l'art. 5 comma Controparte_1
1, lettera c) e comma 2 del REG. UE 1259/2010. pagina 1 di 5
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile
Sussiste la giurisdizione italiana a decidere in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, in forza dell'art. 3 del Regolamento (CE) n. 1111/2019 del Consiglio, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, in quanto l'ultima residenza abituale dei coniugi, al momento dell'introduzione del presente giudizio, si trovava in Italia.
Va, invece, riconosciuta l'applicabilità, alla fattispecie in esame, della legge nazionale dei coniugi che prevede il divorzio c.d. “diretto” per mutuo consenso (ex art. 373 del Codul Civil romeno), in forza della richiesta di applicazione di tale legge avanzata da parti ricorrenti all'applicazione della stessa, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (UE) N. 1259/2010 del Consiglio del 20 dicembre 2010. Tale norma prevede, alla lettera c) che sia applicabile la legge dello Stato di cui uno dei coniugi siano cittadini al momento della conclusione dell'accordo.
L'art. 12 del medesimo regolamento prevede che l'applicazione di una norma della legge designata in virtù del regolamento può essere esclusa solo qualora tale
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