Trib. Roma, sentenza 30/05/2024, n. 9271

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 30/05/2024, n. 9271
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 9271
Data del deposito : 30 maggio 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Paolo Goggi, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 27310 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 19.12.2023 e vertente
T R A
POSTE ITALIANE S.P.A. (C.F.: 97103880585), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via A. Torlonia n. 33, presso lo studio legale dell'Avv. Stefano Astorri, che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione
Opponente
E
DR BR (C.F.: [...]), elettivamente domicilio in Roma,
Via Duilio n. 13, presso lo studio legale dell'Avv. Valentina Greco, che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato e allegata alla comparsa di costituzione e
risposta
Opposto
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni, i procuratori delle parti così concludevano:
• La difesa della Opponente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, accogliere la proposta citazione in opposizione e, per l'effetto, accertata e dichiarata per i motivi di cui al presente atto la non spettanza al Ricorrente delle somme richieste nel Ricorso
per ingiunzione datato 4.2.2021, revocare e/o dichiarare nullo e/o annullare il Decreto
Ingiuntivo n. 4134/2021 notificato in data 3.3.2021. Con vittoria di spese e compensi.”;

1
• La difesa dell'Opposto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così decidere: in via preliminare: accertare e dichiarare, per tutto quanto esposto in narrativa, che l'opposizione avversaria non è fondata né su prova scritta, né di pronta soluzione e, per
l'effetto, concedere la provvisoria esecutività, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., del decreto ingiuntivo n. 4134/2021 d'ordine, R.G. n. 9587/2021, emesso in data 25.02.2021 dal Tribunale di Roma in favore dell'esponente;
in via principale: accertare e dichiarare, per tutto quanto esposto in narrativa, l'infondatezza, in fatto ed in diritto, dell'opposizione avversaria e, per

l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 4134/2021 d'ordine, R.G. n.
9587/2021, emesso dal Tribunale di Roma in data 25.02.2021;
in via subordinata, nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di revoca, anche solo parziale, dell'opposto decreto ingiuntivo, per tutto quanto esposto in narrativa, condannare Poste Italiane S.p.A. al versamento, in favore dell'odierno convenuto opposto, dell'importo azionato in via monitoria,

a maggiorarsi di interessi ai sensi dell'art. 1284, quarto comma, c.c., spese di lite ed accessori di legge, o della diversa somma ritenuta di giustizia;
sempre in ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali.
”.
Premesso in fatto che:
con atto di citazione regolarmente notificato, Poste Italiane s.p.a. conveniva in giudizio
RE BR, esponendo:
- che l'opposto aveva notificato un decreto ingiuntivo per il pagamento di quanto ritenuto spettante per il rimborso di alcuni buoni fruttiferi postali, sottoscritti nel 1986 dai propri genitori deceduti e per i quali aveva già incassato la somma di € 20.086,46;

- che i predetti buoni erano della serie “Q/P” a scadenza trentennale, emessi su un modulo appartenente alla serie “P” e riportanti due timbri, di cui uno che modificava la serie dei buoni da “P” a “Q/P” e l'altro, a tergo dei buoni, che indicava i nuovi tassi di interesse;

- che, previo ricorso all'ABF da parte di RE BR, era stato disposto il rimborso dei buoni con applicazione delle condizioni riportate sul modulo della serie “P”, nonostante la presenza del summenzionato timbro;

- che il decreto ingiuntivo doveva essere revocato, in quanto avente a oggetto un credito non certo e inesigibile;

- che la somma ingiunta per il pagamento era stata erroneamente quantificata, omettendo di valorizzare la presenza del timbro che aveva modificato la classe di appartenenza dei buoni;

2
- che, al tempo del rimborso della somma di € 20.086,46, si era attenuta ai tassi di interesse stabiliti dal D.M. n. 13.06.1986;

- che la modifica dei tassi riportata sul timbro doveva essere considerata efficace per tutta la durata del buono e non solo sino al 20° anno di validità;

- che i buoni non erano assimilabili ai titoli di credito;

- che i tassi di interesse della serie “Q” dovevano essere applicati anche per i buoni delle serie precedenti, così come disposto dal D.M. 13.06.1986, in base alle cui prescrizioni
erano stati emessi i buoni oggetto del giudizio;

- che non poteva essere ritenuto sussistente un legittimo affidamento, in capo al sottoscrittore, circa il rendimento originariamente presente sul modulo utilizzato per
l'emissione dei buoni;

- che il D.M. surrichiamato aveva disposto che i buoni della serie “P” emessi a partire dal 1° luglio 1986 dovevano essere considerati come buoni della nuova serie;

- che i buoni erano stati emessi su vecchi moduli in quanto i nuovi non erano ancora stati resi disponibili da parte del Poligrafico dello Stato;

- che l'ABF aveva erroneamente fondato la propria decisione sulla pronuncia resa a
Sezioni Unite dalla Suprema Corte di Cassazione nel 2007, la quale, tuttavia, aveva avuto ad oggetto un errore dell'operatore postale nell'indicazione dei tassi applicabili ai buoni,
circostanza non verificatasi nel caso di specie;

- che i buoni non erano stati emessi nell'esecuzione dell'attività di intermediazione finanziaria, ma nello svolgimento dell'attività di raccolta del risparmio postale;

- che anche il MEF in una fattispecie analoga al caso concreto aveva sostenuto le ragioni di Poste Italiane.
Concludeva, pertanto, come puntualmente riportato in epigrafe.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio RE BR, il quale
esponeva:
- che il D.P.R. n. 156 del 1973 aveva previsto l'applicazione dei tassi di interesse integrati e riportati nella tabella a tergo dei buoni per i titoli i cui tassi erano stati modificati dopo l'emissione;

- che, nel caso opposto, come nella fattispecie concreta, dovevano essere applicati esclusivamente i tassi indicati nella tabella;

3
- che i tassi riconducibili alla categoria “Q/P”, riportata nel timbro apposto, erano applicabili solo sino al ventesimo anno, mentre, per il restante decennio, dovevano essere applicati i tassi originariamente pattuiti e rientranti nella serie “P”;

- che si era consolidato un legittimo affidamento sulla applicazione degli originari tassi relativamente all'ultimo decennio di validità dei buoni;

- che il D.M. del 1986, richiamato dall'opponente, non aveva carattere di disciplina imperativa e, dunque, non era obbligatoriamente applicabile ai buoni emessi successivamente
alla sua entrata in vigore;

- che i buoni oggetto di contenzioso erano stati emessi successivamente all'entrata in vigore del suddetto D.M.;

- che la nota del MEF, detentore del 60% del capitale sociale di Poste Italiane s.p.a., non aveva alcuna rilevanza.
Concludeva, pertanto, come puntualmente riportato in epigrafe.
La causa, respinta l'istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, veniva istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e, all'udienza cartolare del 19.12.2023, era trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
OSSERVA IN DIRITTO
L'opposizione formulata da Poste Italiane s.p.a. è fondata e deve trovare accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Giova premettere, ai fini della delimitazione del thema decidendum, che Poste Italiane
s.p.a. ha citato in giudizio RE BR per ottenere la revoca del decreto ingiuntivo notificatole, con cui era stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 10.861,62, a titolo di
somma residua relativamente al rimborso di quattro buoni fruttiferi postali, sottoscritti nel
1986 e a fronte dei quali, Poste Italiane s.p.a. aveva riconosciuto esclusivamente il pagamento
della somma di € 20.086,46.
A sostegno delle proprie ragioni Poste Italiane s.p.a. ha contestato la decisione dell'ABF, favorevole a parte opposta, consistente nell'aver riconosciuto applicabili i tassi di interesse della serie “P”, in luogo di quelli della serie “Q”, questi ultimi invero riscontrabili dal timbro apposto sui buoni, di modifica delle tabelle riportate sui moduli della serie “P”, su cui erano stati emessi i buoni contestati.
4
Poste Italiane s.p.a., chiedendo la revoca del d.i. opposto, ha dedotto di aver rispettato la normativa dettata in materia di raccolta del pubblico risparmio per il tramite dell'emissione e della sottoscrizione di buoni fruttiferi postali.
Parte opposta, regolarmente costituitasi, ha contestato tutto quanto dedotto da Poste
Italiane s.p.a., deducendo che gli interessi modificati dai timbri posti a fronte e a tergo dei buoni avrebbero valore soltanto fino al 20° anno di validità dei buoni, applicandosi per l'ultima decade i tassi di interesse originari – e riconducibili alla serie “P” – anche alla luce del legittimo
affidamento consolidatosi in capo ai risparmiatori.
Ciò precisato, occorre innanzitutto osservare che è pacifico tra le parti che ciascuno dei
quattro buoni in oggetto (cfr. docc. 1, 2, 3, 4 ricorso monitorio), stampato su modulo “P”, riporti a fronte e a tergo i timbri contemplati dall'art. 5 del D.M. del 13.06.1986 richiamato da parte opponente.
Il timbro posto a fronte reca l'indicazione “Q/P”, mentre il timbro
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