Trib. Firenze, sentenza 02/12/2024, n. 3778

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Firenze, sentenza 02/12/2024, n. 3778
Giurisdizione : Trib. Firenze
Numero : 3778
Data del deposito : 2 dicembre 2024

Testo completo

N. 941/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott.ssa Felicia Barbieri, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 941/2024 promossa da:
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (c.f. e P. IVA 13756881002), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in calce all'atto introduttivo, dall'Avv. Claudia CAPORALI ed elettivamente domiciliata in Napoli, Via Duomo n. 326, presso lo studio dell'Avv. Antonino MAGLIULO
ATTRICE - APPELLANTE
CONTRO
CA NN (C.F. [...]), rappresentato e difeso, per procura in calce all'atto di citazione del giudizio di primo grado, dagli Avv.ti Eugenio VITALE e Antonio AMATO ed elettivamente domiciliato nello studio del primo, in Firenze, Via Pietro Colletta n. 25
CONVENUTO - APPELLATO
Conclusioni delle parti
Per parte appellante, come da note di trattazione per l'udienza del 27.5.2024:
«Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, in accoglimento del suesteso appello, ad integrale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Firenze n. 1851/2023, pubblicata il
25/07/2023, non notificata (doc.to 1): 1) accertare e dichiarare la infondatezza dell'opposizione promossa da EC NN e, per l'effetto, accertare la legittimità dell'intimazione di pagamento notificata dall'Agente per la Riscossione e della cartella ivi sottesa, per tutte le motivazioni addotte nell'atto di appello. 2) con vittoria delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio».
Per parte appellata, come da comparsa di costituzione:
«che l'Ill.mo Tribunale di Firenze voglia, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, 1)
Rigettare l'appello e confermare la sentenza impugnata;
3) Con vittoria delle spese di lite in favore dei difensori ex art. 93 c.p.c.
».
Esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto
CA NN, con atto di citazione in opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., ha convenuto innanzi al Giudice di Pace di Firenze L'AGENTE DELLA RISCOSSIONE, impugnando la cartella di pagamento n. 04120112275600, emessa per l'importo di € 11.184,74,
avente ad oggetto sanzioni amministrative emesse dal Comune di Firenze e relative all'anno 2008, eccependo l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione.
Parte opposta si è costituita deducendo l'avvenuta interruzione del termine di prescrizione, sia per la notifica di atti interuttivi (Avviso di Intimazione 04120169000872088000 notificato il 4.6.2016, ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., mediante affissione alla Casa Comunale, e Avviso di Intimazione
04120229001236092000 notificato via PEC il 4.5.2022) sia per la proroga dei termini di prescrizione e decadenza di cui al dal c.d. Decreto Cura Italia e successive modifiche.
Con sentenza n. 1851 pubblicata il 25.7.2023, il Giudice di Pace di Firenze ha accolto
l'opposizione, dichiarando prescritto il diritto alla riscossione del credito portato dalla cartella esattoriale n. 04120112275600 e condannando la convenuta opposta a rifondere alla parte attrice opponente le spese di lite.
Il Giudice di Pace ha ritenuto che la relata di notifica ex art. 140 cod. proc. civ. dell'intimazione di pagamento n. 04120169000872088000 depositata in atti da ADER, non offra prova degli adempimenti richiesti dalla legge ai fini della ritualità della notifica e, quindi, che l'intimazione di pagamento non costituisca valido atto interruttivo della prescrizione.
Il Giudice di prime cure ha in particolare motivato il proprio decisum come segue: «veniva effettuata la procedura ex art. 140 c.p.c., con raccomandata informativa (del deposito dell'atto presso la casa comunale) affidata a IV S.p.a. e lavorata da quest'ultima, ma che a sua volta non veniva presa in consegna né dal destinatario dell'atto, né da alcun familiare legittimato a riceverla. La suddetta procedura di notifica appare viziata sotto il duplice profilo del soggetto esercente il servizio postale che ha lavorato la raccomandata informativa e della stessa procedura di tentato recapito di essa.
Sotto il primo profilo, la raccomandata informativa è stata lavorata da un soggetto diverso dal fornitore del servizio postale universale Poste Italiane S.p.a., allorquando non era ancora in vigore
l'art. 1, comma 57, lettera b), della L. 124/2017 (in vigore dal 10.9.2017) che ha abrogato l'art. 4
D.lgs. 261/1999 (che prevedeva la competenza esclusiva del fornitore del servizio postale universale per l'espletamento dei servizi inerenti alle notificazioni a
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