Trib. Firenze, sentenza 22/11/2024, n. 1260

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Firenze, sentenza 22/11/2024, n. 1260
Giurisdizione : Trib. Firenze
Numero : 1260
Data del deposito : 22 novembre 2024

Testo completo

Reg. gen. Sez. Lav. N. 2509/2024
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano

in persona del dott. Carlo Chiriaco, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, dato atto del deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, in sostituzione dell'udienza del 24.10.202, ha pronunciato, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
nella controversia in materia di lavoro in primo grado iscritta al n. 2509 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(c.f. ) rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Parte_1 C.F._1
BARTALUCCI ANDREA con domicilio eletto VIA OMBRONE, 7 - GROSSETO
RICORRENTE
E

Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE

Oggetto: pubblico impiego- retribuzione- personale scuola – riconoscimento diritto della Carta del docente Conclusioni: COME IN ATTI

Tribunale di Firenze

___________________
1. - Con ricorso depositato in data 16/07/2024 ha convenuto in Parte_1 giudizio il chiedendo al Tribunale, accertato e dichiarato il Controparte_2 proprio diritto a ricevere il corrispettivo della Carta del Docente pari a € 500,00 per ogni anno scolastico in cui ha prestato servizio a tempo determinato, condannare il
al pagamento in suo favore della somma di € 500,00 per il Controparte_2 servizio prestato a tempo determinato negli a. s. dal 2019/2020 al 2021/2022, anche a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e professionale subito.
In fatto ha dedotto di essere docente a tempo indeterminato, di avere prestato servizio in favore dell'Amministrazione, in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, senza che le fosse attribuita la cd. Carta del docente.
In diritto, a sostegno della propria domanda, la parte ricorrente ha affermato la natura discriminatoria del mancato riconoscimento della Carta del docente ai docenti assunti a tempo determinato, stante l'identità di mansioni e obblighi contrattuali rispetto al servizio scolastico svolto dai docenti di ruolo, per violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 e 6 dell'Accordo Quadro del 18/03/1999 allegato alla Direttiva 1999/70/CE del 28/06/1999, dell' art. 10 della Carta Sociale Europea, dell'art. 14 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea. Ha richiamato gli argomenti di cui alle pronunce del Consiglio di Stato sent. n. 1842/2022 e della Corte di Giustizia sesta sezione ordinanza del 18/05/2022, nonché giurisprudenza di legittimità.
Il , ritualmente convenuto in giudizio, non si è Controparte_3 costituito.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa a seguito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c.
2. - Risulta ex actis che la ricorrente ha svolto attività di docenza in supplenza su posto normale o di sostegno, fino al termine delle attività didattiche al 30/06 ed in forza di due contratti a tempo determinato nell'anno scolastico 2019/2020;
ha svolto attività di docenza in supplenza su posto di sostegno fino
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