Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 06/03/2024, n. 198

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 06/03/2024, n. 198
Giurisdizione : Trib. Barcellona Pozzo di Gotto
Numero : 198
Data del deposito : 6 marzo 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott. Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1198/2023 R.G.L. promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Sant'Agata di Parte_1 C.F._1
Militello (ME), via Campidoglio (ang. Via Asmara) presso lo studio dell'Avv. Carmela
T A che lo rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 resistente,
OGGETTO: retribuzione.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13 giugno 2023, esponeva di essere stata Parte_2 assunta, in data 1 giugno 2005, alle dipendenze della società Org_1 CP_2
in forza di contratto a tempo pieno e indeterminato, presso il punto vendita di
[...]
Terme Vigliatore.
Rilevava che il rapporto di lavoro sarebbe proseguito con a seguito di Controparte_1 contratto di affitto di ramo di azienda stipulato tra le due società e aggiungeva che, a seguito della scadenza del predetto contratto di affitto e dell'ammissione a concordato preventivo di dopo l'espletamento di apposita gara, tutti i Organizzazione_2 punti vendita riconducibili a quest'ultima società sarebbero stati affittati a
[...]
Controparte_3 che, con provvedimento del 29.09.2021, il Giudice Delegato al Fallimento del
[...]
Tribunale di Messina avrebbe statuito che tutte le spettanze maturate dall'inizio del rapporto di lavoro, fino alla scadenza dello stesso, sarebbero state a carico di CP_1
[...]
Precisava che la consegna del punto vendita di Terme Vigliatore a Controparte_4 società consorziata a sarebbe avvenuta il 14.12.2021. Controparte_3
Lamentava di essere stata retribuita solo parzialmente per il mese di novembre 2021 in quanto la società avrebbe indicato in busta paga molteplici ore di assenza a Controparte_1 lui non imputabili.
La sospensione del rapporto di lavoro, infatti, sarebbe stata unilaterale giacché avrebbe sempre messo a disposizione della parte datoriale le proprie energie lavorative.
Invocava, pertanto, il pagamento, tanto delle ore di assenza non retribuite, quanto della retribuzione dovuta per i primi 14 giorni del mese di dicembre 2021.
Reclamava altresì la corresponsione delle somme a lei spettanti a titolo di ferie non godute,
r.o.l., ex festività, ratei di tredicesima mensilità 2021 (in numero di 11) e ratei di quattordicesima mensilità 2021 (in numero di 5).
Chiedeva pertanto che l'adito Tribunale condannasse la società convenuta al pagamento, in suo favore, della complessiva somma di euro 7.625,07 per le causali dinanzi specificate, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese e compensi difensivi da distrarsi in favore del proprio procuratore anticipatario.
sebbene destinataria di regolare notifica del ricorso introduttivo e del Controparte_1 pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 5 marzo 2024 la causa veniva assunta in decisione.
Giova premettere, in via generale, che, secondo la consolidata giurisprudenza della
Suprema Corte, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero, come nel caso in esame, per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass., Sez. Unite, n. 13533/2001;
Cass. n. 10449/2020;

Cass. n. 6007/2020;
Cass. n. 3015/2020;
Cass. n. 29871/2019;
Cass. n. 20891/2019;
Cass.
n. 98/2019;
Cass. n. 25584/2018;
Cass. n. 22777/2018;
Cass. n. 826/2015;
Cass. n.
13643/2014;
Cass. n. 15659/2011;
Cass. n. 3373/2010;
Cass. n. 936/2010;
Cass. n.
15677/2009;
Cass. n. 26953/2008;
Cass. n. 9351/2007;
Cass. n. 1743/2007;
Cass. n.
13674/2006;
Cass. n. 8615/2006;
Cass. n. 20073/2004;
Cass. n. 6395/2004;
Cass. n.
2387/2004;
Cass. n. 18315/2003;
Cass. n. 5135/2003;
Cass. n. 2647/2003;
Cass. n.
17626/2002).
Sono assoggettate a tale criterio di ripartizione dell'onus probandi anche le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla tredicesima e alla quattordicesima mensilità, al T.F.R. e a tutto
ciò che il C.C.N.L. di settore riconosce al lavoratore senza prevedere ulteriori specifiche condizioni.
In casi siffatti – in cui il lavoratore chiede la mera retribuzione contrattuale asseritamente non corrisposta – fatto costitutivo della pretesa è esclusivamente l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato nei
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