Trib. Torino, sentenza 05/12/2024, n. 6168
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Nona Civile
Il Collegio, nella seguente composizione:
Andrea Natale Presidente rel. est.
Francesca Firrao Giudice
Fabrizio Alessandria Giudice
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C.
nella causa n. 8559 / 2024 promossa da:
(CUI 0 5 B J E E 3), nato in [...] in data [...], Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. PIGINO MAURO*
Ricorrente
CONTRO
di , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Controparte_1 CP_2
Distrettuale dello Stato di CP_2
Resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
(CUI 0 5 B J E E 3) ha così concluso: Parte_1
«Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, in accoglimento del ricorso, in via principale: previo annullamento del provvedimento impugnato, riconoscere sussistere per il ricorrente i presupposti per il rilascio del permesso ex art. 32, comma 3 d.lgs. 25/2008 ed ex art. 19, comma 1.1 TUI e, conseguentemente, ordinare la trasmissione degli atti al Questore perché provveda al rilascio del permesso per protezione speciale.
Con il favore di spese, diritti ed onorari del presente giudizio»
Parte resistente: non ha concluso.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 14/05/2024 il sig. (CUI 0 5 B J Parte_1
E E 3), cittadino del NIGERIA, ha impugnato il provvedimento del Questore di Vercelli in data 19.4.2023 [notificato in data 29/04/2024] che – previo parere negativo della
Commissione territoriale di – ha rigettato la sua istanza di rilascio del rinnovo del CP_2
permesso di soggiorno per protezione speciale, chiedendone l'annullamento e, conseguentemente, il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 32 c. 3 d.lgs. 25/2008.
Il non si è costituito in giudizio. Controparte_3
Il Collegio ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza davanti al Giudice relatore, all'esito della quale la causa è stata rimessa al Collegio per la decisone.
2. Sulla protezione speciale: normativa applicabile
Trattandosi di ricorso volto ad accertare il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, occorre preliminarmente verificare quale sia la normativa applicabile.
Va premesso che il sig. ha presentato domanda di rilascio di permesso di Pt_1
soggiorno per protezione speciale in data 2 settembre 2022 [prod. 2 parte ricorrente]. occorre stabilire quale sia la normativa applicabile ratione temporis al caso di specie, essendo negli ultimi anni intervenute varie modifiche normative.
Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale (al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del 2019;
Cass. n. 7831 del 2019).
Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto
2
degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal
d.l. n. 113 del 2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018).
Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista
l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023.
Nel caso in esame, come detto, risulta documentato che il sig. abbia presentato Pt_1
richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale in data 2.9.2022 (doc. 2 parte ricorrente).
Al caso di specie, dunque, si applica la normativa previgente all'entrata in vigore della modifica di cui al d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023.
Ciò posto, l'art. 19 T.U.I. nella formulazione di cui alle modifiche apportate con d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, prevede, tra l'altro, al comma 1.1. che:
“non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Nona Civile
Il Collegio, nella seguente composizione:
Andrea Natale Presidente rel. est.
Francesca Firrao Giudice
Fabrizio Alessandria Giudice
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C.
nella causa n. 8559 / 2024 promossa da:
(CUI 0 5 B J E E 3), nato in [...] in data [...], Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. PIGINO MAURO*
Ricorrente
CONTRO
di , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Controparte_1 CP_2
Distrettuale dello Stato di CP_2
Resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
(CUI 0 5 B J E E 3) ha così concluso: Parte_1
«Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, in accoglimento del ricorso, in via principale: previo annullamento del provvedimento impugnato, riconoscere sussistere per il ricorrente i presupposti per il rilascio del permesso ex art. 32, comma 3 d.lgs. 25/2008 ed ex art. 19, comma 1.1 TUI e, conseguentemente, ordinare la trasmissione degli atti al Questore perché provveda al rilascio del permesso per protezione speciale.
Con il favore di spese, diritti ed onorari del presente giudizio»
Parte resistente: non ha concluso.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 14/05/2024 il sig. (CUI 0 5 B J Parte_1
E E 3), cittadino del NIGERIA, ha impugnato il provvedimento del Questore di Vercelli in data 19.4.2023 [notificato in data 29/04/2024] che – previo parere negativo della
Commissione territoriale di – ha rigettato la sua istanza di rilascio del rinnovo del CP_2
permesso di soggiorno per protezione speciale, chiedendone l'annullamento e, conseguentemente, il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 32 c. 3 d.lgs. 25/2008.
Il non si è costituito in giudizio. Controparte_3
Il Collegio ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza davanti al Giudice relatore, all'esito della quale la causa è stata rimessa al Collegio per la decisone.
2. Sulla protezione speciale: normativa applicabile
Trattandosi di ricorso volto ad accertare il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, occorre preliminarmente verificare quale sia la normativa applicabile.
Va premesso che il sig. ha presentato domanda di rilascio di permesso di Pt_1
soggiorno per protezione speciale in data 2 settembre 2022 [prod. 2 parte ricorrente]. occorre stabilire quale sia la normativa applicabile ratione temporis al caso di specie, essendo negli ultimi anni intervenute varie modifiche normative.
Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale (al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del 2019;
Cass. n. 7831 del 2019).
Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto
2
degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal
d.l. n. 113 del 2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018).
Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista
l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023.
Nel caso in esame, come detto, risulta documentato che il sig. abbia presentato Pt_1
richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale in data 2.9.2022 (doc. 2 parte ricorrente).
Al caso di specie, dunque, si applica la normativa previgente all'entrata in vigore della modifica di cui al d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023.
Ciò posto, l'art. 19 T.U.I. nella formulazione di cui alle modifiche apportate con d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, prevede, tra l'altro, al comma 1.1. che:
“non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa
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