Trib. Savona, sentenza 13/11/2024, n. 308

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Savona, sentenza 13/11/2024, n. 308
Giurisdizione : Trib. Savona
Numero : 308
Data del deposito : 13 novembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa L CO Presidente
Dott.ssa E PPI Giudice
Dott.ssa D M Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1501 del Ruolo Generale dell'anno 2023 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. CASALE SARA, giusta delega in atti Parte_1
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. INCORVAIA GIO LUCAS, giusta Controparte_1
delega in atti
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05.06.2023 ha chiesto regolamentarsi le Parte_1
condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minore (nato il Per_1
01.07.2019).
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito in giudizio . Controparte_1
La causa è stata istruita mediante licenziamento di CTU ed all'udienza dell'8.11.2024 le parti hanno
dato atto di aver raggiuto un accordo.
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate in
relazione alle condizioni relative al figlio minore delle parti, che vengono quindi confermate in
questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle
spese di lite, ivi incluse quelle di CTU.

P.Q.M

.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, conferisce vigore alle seguenti condizioni:
Per_
“* affido condiviso del figlio minore (nato il [...]) ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente dello stesso presso la madre;

* facoltà per il padre di vedere e tenere presso di sé il minore a fine settimana alternati dal sabato mattina alle ore 10.00 sino alla domenica sera alle ore 20.00, nonché un giorno infrasettimanale da concordarsi tra le parti (in caso di mancato accordo il mercoledì) dall'uscita da scuola (in periodo non scolastico alle ore 10.00) sino alla sera alle ore 20.00, il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ludico-ricreativi del minore, aventi valenza prevalente e sempre che ciò non risulti pregiudizievole per il minore;
metà vacanze scolastiche natalizie e pasquali
(alternativamente comprendenti il giorno di Natale e Pasqua;
in caso di mancato accordo si parte da Natale 2024 con il padre) e per due settimane anche non consecutive durante le vacanze scolastiche estive (in caso di mancato accordo entro il 31 maggio di ogni anno, la seconda settimana di luglio e la terza settimana di agosto), il tutto compatibilmente e nel rispetto degli impegni scolastici e sportivi-ricreativi del minore, aventi valenza prevalente;
le parti convengono altresì che nel caso di mancato esercizio del
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