Trib. Roma, sentenza 20/12/2024, n. 13186
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA Sez. II^ lavoro
Il Giudice del lavoro, dr. Luca Redavid, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e della motivazione, all'udienza in data 20/12/24 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta in materia di assistenza al n° 31598 del R.G. dell'anno 2023 e promossa da:
NO ON elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. D. Vicari che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo del giudizio;
RICORRENTE Contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. P. Scarlato in virtù di procura generale alle liti per atto notarile ed elettivamente domiciliato presso l'avvocatura metropolitana dell'istituto;
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10/10/23 il ricorrente indicato in epigrafe, residente in [...], esponeva:
- di essere affetto da gravi patologie, certificate nella documentazione medica in atti, e di essere pertanto invalido nella misura di legge e che, a seguito di domanda amministrativa del 25/05/22 non è stata riconosciuta la prestazione di cui all'art. art. 12 L.n. 118/71 ed all'art. 3 c. 3 L.n. 104/92 e di non avere ottenuto quanto richiesto in sede amministrativa, essendosi il procedimento concluso negativamente. Avverso tale giudizio parte ricorrente ha proposto istanza per ATP ai fini dell'accertamento del requisito sanitario previsto per la corresponsione della prestazione suindicata ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., all'esito della quale il CTU ha depositato l'elaborato peritale avverso le cui conclusioni parte ricorrente ha depositato tempestiva dichiarazione di contestazione ai sensi dell'art. 445 bis c.4 c.p.c. Conveniva, pertanto, in giudizio l'INPS e, concludendo, ha chiesto:
“ accertare e dichiarare la sussistenza in capo a ON NO della condizione di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/92 e della condizione di invalidità di cui all'art. 12, L. 118/71 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 25-05-2022 ovvero dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia;
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affermare nei confronti di parte resistente il diritto dell'istante ai benefici e alle agevolazioni personali ed economiche previste dalla normativa vigente in caso di handicap grave ex art. 3, comma 3, L. 104/92 e alla concessione della pensione di inabilità di cui all'art. 12 L. 118/71 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 25-05-2022 ovvero dalla data che sarà ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione come per legge;
per l'effetto, condannare l'INPS a corrispondere a parte ricorrente i ratei maturati e maturandi della predetta prestazione con decorrenza dalla data della domanda amministrativa ovvero dalla data che sarà ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione come per legge;
condannare, altresì, i resistenti al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
compensare le spese in caso di soccombenza. ”
Si è costituito in giudizio l'INPS contestando quanto ex adverso dedotto ed ha chiesto rigettarsi il ricorso, con vittoria di spese di lite. Istruita la causa mediante documenti ed espletata CTU medico – legale, la causa è stata decisa sulle conclusioni delle parti all'udienza del 20/12/24 mediante lettura del dispositivo e della motivazione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve dichiararsi l'infondatezza del ricorso. L'art. 445 bis c.6 c.p.c. prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del CTU deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. Premesso che nella specie risulta rispettato il termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di dissenso per il deposito del ricorso introduttivo del giudizio e che i motivi della contestazione risultano specificamente formulati, deve rilevarsi che la contestazione proposta afferisce il riconoscimento del diritto alla prestazione richiesta che il CTU nominato nel giudizio per ATP ha ritenuto infondata. Espletata la consulenza medico-legale, il consulente tecnico d'ufficio, dr.ssa M. E. Silvotti, dopo attento studio dei documenti prodotti, ha concluso dichiarando che il ricorrente è affetto dalle patologie diagnosticate ed affermando che non sussistono i requisiti sanitari per il riconoscimento della pensione di inabilità ex art. 12 L.n. 118/71 e dell'handicap grave ex art. 3 c. 3 L.n. 104/92 né alla data della domanda amministrativa né in data successiva. Il ricorrente non si trova, quindi, nelle condizioni sanitarie previste per il riconoscimento delle prestazioni richieste. Si tratta di conclusioni condivisibili, poiché fondate sull'attento studio dei documenti prodotti e sorrette da corretta motivazione, da intendersi in questa sede integralmente trascritta, e che non sono state contestate dalle parti. Recentemente, poi, la giurisprudenza della Cassazione ( n. 9876/19) ha affermato: “ la novella al codice di rito, con l'introduzione dell'art. 445- bis, ha avuto il dichiarato fine di realizzare una maggiore economicità dell'azione amministrativa, di deflazionare il contenzioso e di contenere la durata delle controversie previdenziali e assistenziali nei termini di ragionevolezza sanciti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
9. Il legislatore ha attribuito ad un più rapido accertamento della condizione sanitaria il valore risolutivo del considerevole numero di controversie e ha ritenuto che l'introduzione di un modello procedimentale improntato ad un sommario accertamento, seguito da un eventuale giudizio di cognizione, potesse sortire effetti acceleratori e deflattivi del contenzioso.
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10.La novella, come i precedenti di questa Corte hanno già rimarcato, ha coronato la riforma realizzata con il decreto-legge n. 78 del 2009, conv. con modificazioni in legge n. 102 del 2009, che ha accentrato nell'Inps la titolarità dell'accertamento del requisito sanitario per le provvidenze in materia di invalidita' civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilita', e ha modificato, con l'art. 20 comma 5, il comma 6 dell'art. 10 del decreto-legge n. 203 del 2005, convertito nella legge n. 248 del 2005, eliminando l'obbligo di notifica degli atti introduttivi dei giudizi all'Avvocatura dello Stato e la qualifica di litisconsorte necessario del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Inoltre, con l'art. 20, comma 3, lo stesso decreto-legge del 2009 ha disposto che, a decorrere dal 10 gennaio 2010, le domande volte ad ottenere i benefici nelle materie sopra indicate, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, sono presentate all'INPS, secondo modalità stabilite dall'ente medesimo. 12.L'Istituto trasmette, quindi, in tempo reale e in via telematica, le domande alle Aziende Sanitarie Locali per lo svolgimento della visita. 13.L'accertamento dei requisiti socio-economici o extrasanitari prescritti per ciascun beneficio previdenziale o assistenziale segue soltanto all'eventuale esito positivo dell'accertamento sanitario, non potendo darsi un inutile dispendio dell'azione amministrativa attraverso accertamenti non conseguenti ad una positiva verifica delle condizioni sanitarie richieste dall'ordinamento per fruire di una determinata prestazione. 14.L'invio del verbale di invalidità civile, cecità o sordità, attiverà la verifica amministrativa in ordine alla sussistenza dei requisiti extrasanitari per lo specifico beneficio richiesto dall'assistito. 15.La stessa sequenza modale e temporale è stata riprodotta con il rito sommario introdotto con la novella, concentrando nel preventivo accertamento giudiziale e nell'eventuale successivo giudizio di cognizione che ad esso fa seguito, il contraddittorio sulla condizione sanitaria di un beneficio negato dall'ente previdenziale esclusivamente per tale profilo ed oggetto esclusivo dell'interlocuzione tra ente previdenziale ed assistito già avvenuta nella pregressa fase amministrativa. 16.Conferma questa simmetria l'art. 445-bis cod.proc.civ. che ha individuato ipotesi di ricorso alla procedura per a.t.p.o. (oltre quelle previste dalla legge n. 222 del 1984) omogenee rispetto a quelle per le quali il procedimento di accertamento sanitario è ormai attribuito integralmente alla competenza dell'istituto previdenziale. 17.11 richiamo