Trib. Cosenza, sentenza 13/06/2024, n. 1256
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 5119 del R.G.L. dell'anno2023 introdotta da
IO LI , elettivamente domiciliata in VIA GEROLAMO DE RADA N. 7
COSENZA ITALIA presso lo studio dell'Avv. BALDINO ANDREA che la rappresenta e difende per procura in atti
Ricorrente
Nei confronti di
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F. 80078750587 – P. IVA
02121151001) in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Gilda Avena (C.F. [...]FAX
0984/489329 - PEC: avv.gilda.avena@postacert.inps.gov.it ove si dichiara di voler ricevere le comunicazioni) e Umberto Ferrato (C.F. [...]- FAX 0984/489331 - PEC avv.umberto.ferrato@postacert.inps.gov.it) giusta procura generale alle liti per notar Roberto Fantini di
Roma del 22/03/2024, Repertorio n.37875 Raccolta n.7313 ed elettivamente domiciliato, unitamente ai procuratori, in Cosenza, Piazza Loreto 22/A, presso l'ufficio legale dell'Istituto, resistente
Avente ad oggetto: reddito di cittadinanza/ripetizione di indebito
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 21.12.2023 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l'INPS esponendo di aver ricevuto, in data 27.11.2023, provvedimento con cui l'INPS le chiedeva la restituzione della somma di euro 5.700,00 percepita nel periodo ottobre
2022/marzo 2023 a titolo di reddito di cittadinanza per l'accertata “non veridicità del nucleo dichiarato in DSU ai sensi dell'art. 3 del DPCM 159/2013”. Sosteneva l'insussistenza della pretesa restitutoria dell'INPS stante il possesso di tutti i requisiti per poter beneficiare della prestazione (reddito di cittadinanza) nel periodo per cui è causa;
in particolare, contestava la fondatezza della motivazione posta dall'INPS a base della richiesta di restituzione siccome nel suo nucleo familiare sono compresi soltanto i due figli in affidamento, essendo ella separata dal marito per come comprovato dal decreto di omologa del Tribunale di Rossano. Concludeva per l'annullamento del provvedimento impugnato.
Si costituiva l'INPS resistendo al ricorso;
in particolare, evidenziava che l'istituto, nell'effettuare le dovute verifiche, rilevava una discordanza tra quanto dichiarato dalla ricorrente nella DSU e le risultanze dell'ANPR siccome nell'anagrafe della popolazione italiana la ricorrente risulta coniugata mentre nella DSU presentata il coniuge non è stato inserito nel nucleo familiare;
stante tale discordanza, è stata richiesta la restituzione delle somme erogate. In diritto, richiamata la normativa disciplinante il reddito di cittadinanza, eccepiva la carenza di prova della sussistenza dei requisiti di legge per poter beneficiare della prestazione, concludendo per il rigetto del ricorso.
La causa, istruita documentalmente e matura per la decisione sulla base degli atti, è stata decisa mediante la presente sentenza, depositata nel fascicolo telematico all'esito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza di discussione.
Parte ricorrente agisce avverso il provvedimento con cui l'INPS le ha chiesto la restituzione della somma di euro 5.700,00 percepita nel periodo ottobre 2022/marzo 2023 a titolo di reddito di cittadinanza per l'accertata “non veridicità del nucleo dichiarato in DSU ai sensi dell'art. 3 del DPCM 159/2013”. Sostiene di aver diritto alla prestazione, stante il possesso di tutti i requisiti di legge previsti dalla legge per poterne legittimamente beneficiare.
Valga osservare, quanto alla richiesta attorea di che il processo del lavoro è giudizio sul rapporto e non anche sull'atto e che nel giudizio avente ad oggetto indebito previdenziale o assistenziale non si controverte sulla legittimità del provvedimento con cui
l'istituto ha comunicato la sussistenza dell'indebito bensì sul diritto dell'istituto alla ripetizione di somme che assume indebitamente percepite.
Ed invero, parte ricorrente chiede con cui l'INPS ha chiesto la restituzione delle somma ma – correttamente qualificata – l'azione
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 5119 del R.G.L. dell'anno2023 introdotta da
IO LI , elettivamente domiciliata in VIA GEROLAMO DE RADA N. 7
COSENZA ITALIA presso lo studio dell'Avv. BALDINO ANDREA che la rappresenta e difende per procura in atti
Ricorrente
Nei confronti di
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F. 80078750587 – P. IVA
02121151001) in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Gilda Avena (C.F. [...]FAX
0984/489329 - PEC: avv.gilda.avena@postacert.inps.gov.it ove si dichiara di voler ricevere le comunicazioni) e Umberto Ferrato (C.F. [...]- FAX 0984/489331 - PEC avv.umberto.ferrato@postacert.inps.gov.it) giusta procura generale alle liti per notar Roberto Fantini di
Roma del 22/03/2024, Repertorio n.37875 Raccolta n.7313 ed elettivamente domiciliato, unitamente ai procuratori, in Cosenza, Piazza Loreto 22/A, presso l'ufficio legale dell'Istituto, resistente
Avente ad oggetto: reddito di cittadinanza/ripetizione di indebito
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 21.12.2023 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l'INPS esponendo di aver ricevuto, in data 27.11.2023, provvedimento con cui l'INPS le chiedeva la restituzione della somma di euro 5.700,00 percepita nel periodo ottobre
2022/marzo 2023 a titolo di reddito di cittadinanza per l'accertata “non veridicità del nucleo dichiarato in DSU ai sensi dell'art. 3 del DPCM 159/2013”. Sosteneva l'insussistenza della pretesa restitutoria dell'INPS stante il possesso di tutti i requisiti per poter beneficiare della prestazione (reddito di cittadinanza) nel periodo per cui è causa;
in particolare, contestava la fondatezza della motivazione posta dall'INPS a base della richiesta di restituzione siccome nel suo nucleo familiare sono compresi soltanto i due figli in affidamento, essendo ella separata dal marito per come comprovato dal decreto di omologa del Tribunale di Rossano. Concludeva per l'annullamento del provvedimento impugnato.
Si costituiva l'INPS resistendo al ricorso;
in particolare, evidenziava che l'istituto, nell'effettuare le dovute verifiche, rilevava una discordanza tra quanto dichiarato dalla ricorrente nella DSU e le risultanze dell'ANPR siccome nell'anagrafe della popolazione italiana la ricorrente risulta coniugata mentre nella DSU presentata il coniuge non è stato inserito nel nucleo familiare;
stante tale discordanza, è stata richiesta la restituzione delle somme erogate. In diritto, richiamata la normativa disciplinante il reddito di cittadinanza, eccepiva la carenza di prova della sussistenza dei requisiti di legge per poter beneficiare della prestazione, concludendo per il rigetto del ricorso.
La causa, istruita documentalmente e matura per la decisione sulla base degli atti, è stata decisa mediante la presente sentenza, depositata nel fascicolo telematico all'esito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza di discussione.
Parte ricorrente agisce avverso il provvedimento con cui l'INPS le ha chiesto la restituzione della somma di euro 5.700,00 percepita nel periodo ottobre 2022/marzo 2023 a titolo di reddito di cittadinanza per l'accertata “non veridicità del nucleo dichiarato in DSU ai sensi dell'art. 3 del DPCM 159/2013”. Sostiene di aver diritto alla prestazione, stante il possesso di tutti i requisiti di legge previsti dalla legge per poterne legittimamente beneficiare.
Valga osservare, quanto alla richiesta attorea di che il processo del lavoro è giudizio sul rapporto e non anche sull'atto e che nel giudizio avente ad oggetto indebito previdenziale o assistenziale non si controverte sulla legittimità del provvedimento con cui
l'istituto ha comunicato la sussistenza dell'indebito bensì sul diritto dell'istituto alla ripetizione di somme che assume indebitamente percepite.
Ed invero, parte ricorrente chiede con cui l'INPS ha chiesto la restituzione delle somma ma – correttamente qualificata – l'azione
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