Trib. Campobasso, ordinanza 12/02/2025

TRIB Campobasso
Ordinanza
12 febbraio 2025
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TRIB Campobasso
Ordinanza
12 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Campobasso, ordinanza 12/02/2025
Giurisdizione : Trib. Campobasso
Numero :
Data del deposito : 12 febbraio 2025

Testo completo

TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
Sezione Protezione Internazionale
Il Tribunale di Campobasso composto dai seguenti magistrati:
- dott. Enrico Di Dedda Presidente rel.
- dott.ssa Barbara Previati Giudice
- dott.ssa Claudia Carissimi Giudice
ha pronunziato il seguente
D E C R E T O
nella causa civile iscritta al n. 1518/2024 R.G.A.C. su ricorso di SL Md Sirajul, C.F. slmmsr01e23z249b, nato il [...] in [...], avverso il provvedimento della
Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Salerno –
Sezione 1 di Napoli, con cui gli si negava la Protezione Internazionale ed ogni altra forma di protezione, finalizzato ad ottenere:
- in via principale, accertare le esigenze di protezione internazionale ai sensi dell'art. 1 della
Convenzione di Ginevra del 1951 e dell'art. 7 D. lgs. n. 251/2007 e per l'effetto ordinare alla
Questura il rilascio del relativo permesso di soggiorno nonché il titolo di viaggio;

- in subordine, accertare le esigenze di protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 D. lgs. n. 251/07 e per l'effetto ordinare alla Questura il rilascio del relativo permesso di soggiorno nonché il titolo di viaggio;

- in via ulteriormente gradata, accertare le esigenze di protezione speciale di cui all'art. 19, commi
1.1, T.U.I., e per l'effetto ordinare alla competente Questura il rilascio del permesso di soggiorno nonché il titolo di viaggio;

- in ogni caso, ammettere definitivamente il ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello
Stato, con condanna del Ministero dell'Interno al pagamento delle spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario, Cpa ed Iva come per legge.
All'udienza fissata, il ricorrente insisteva nelle predette conclusioni, il giudice assumeva la causa in decisione. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

1. Il ricorrente si duole della decisione negativa assunta dalla Commissione Territoriale sulla sua domanda di riconoscimento di protezione internazionale.
La Commissione Territoriale motivava il rigetto evidenziando la mancata riconducibilità dei motivi di allontanamento a quelli previsti dalla legge.
Anche in merito al timore in caso di rientro nel paese di origine, il ricorrente basava tale paura esclusivamente su una intima convinzione personale, non avendo indicato elementi specifici a supporto di tale timore. Sulla scorta di tali rilievi, rigettava la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato, ritenendo che dalle dichiarazioni del richiedente e dall'esame della domanda non fosse emerso alcun fondato timore di una persecuzione, per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza ad un determinato gruppo sociale.
Veniva respinta anche la richiesta di protezione sussidiaria non potendo essere concessa in base alla mera provenienza geografica dell'istante (Bangladesh). Si faceva, infatti, presente che la situazione politica del Paese d'origine, in particolare nel distretto di provenienza (Madaripur), non palesava una situazione di violenza indiscriminata e di precaria stabilità sociale e politica tali da comportare un pericolo per il richiedente e che non si raggiungevano quei livelli di violenza indiscriminata tali da configurare un conflitto armato.
Avverso tale decisione il ricorrente proponeva ricorso evidenziando che la Commissione aveva ingiustificatamente negato la concessione di un permesso di soggiorno per protezione internazionale, protezione sussidiaria o, in subordine, la protezione umanitaria o speciale.
2. Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.
2.1 Deve, innanzitutto, escludersi che il ricorrente rientri nel novero dei soggetti che possono beneficiare del riconoscimento dello status di rifugiato in base al D. L.vo 251/2007, come modificato dal D. L.vo 18/2014, che ha disciplinato il riconoscimento dello status di rifugiato e di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale sulla base dei principi già espressi dalla
Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951 (ratificata con legge n.
722/1954, e modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge
95/1970).
Il citato decreto legislativo ha individuato (art. 2, lett. e, D. L.vo. 251/2007) il rifugiato nel
"cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure se apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale e per lo stesso timore sopra indicato non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno". L'art. 7 del decreto n. 251/2007 identifica, invece, gli atti di persecuzione che devono, alternativamente: a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell'Uomo; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).
I suddetti atti di persecuzione possono, tra l'altro, assumere la forma di: a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;
b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio;
c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;
d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;
e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 10, comma 2; e-bis) azioni giudiziarie o sanzioni penali
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