Trib. Ancona, sentenza 14/01/2025, n. 24
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Testo completo
N. R.G. 1400/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice AN De Sabbata, all'udienza del 14/01/2025, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, ecce-zioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione orale;
ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art.429
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 1400/24 RG Lav
TRA
TI AH
rappresentato dagli avv. Marco Lanari e Francesco Chiofalo
e
CA società cooperativa agricola rappresentata dagli avv. Anita Moglia, Luigi Angiello, Tommaso Zamboni e Benedetta
Angiello
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente, assunto da parte resistente in data 15.9.2008 con contratto di lavoro a tempo indeterminato e adibito a mansioni di “carico e scarico di merce surgelata e congelata”, è stato licenziato per “giusta causa” con lettera del 06.03.2024 per essere stato assente dal lavoro senza alcuna giustificazione dal 2.01.2024 al 15.01.2024.
2. Il lavoratore si difende sotto diversi aspetti, deducendo che il licenziamento sarebbe pagina 1 di 6
nullo per discriminatorietà, in quanto irrogato in relazione alle condizioni di salute del ricorrente (peraltro cagionate dalla stessa parte datoriale) e/o illegittimo per mancanza o, comunque, per mancata comunicazione della contestazione e/o per mancanza della giusta causa, ovvero per insussistenza del fatto contestato ovvero ancora perché il datore di lavoro avrebbe manifestato con la sua riammissione al lavoro dopo il rientro la mancanza della «volontà espulsiva», e perché il fatto rientrerebbe tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dell'art.2119 cc mentre «nel caso di specie, nemmeno era affisso presso gli uffici il codice disciplinare» ;
lamentando, in ulteriore subordine, il mancato percipimento dell'indennità di mancato preavviso.
3. Ciò premesso, appare opportuno, per ragioni espositive, occuparsi in primo luogo della questione relativa alla mancanza o, comunque, alla mancata comunicazione della contestazione.
3.1. Come è noto, la presunzione di conoscenza di un atto ex art. 1335 c.c. - nella specie la lettera di contestazione – si ha nel momento in cui l'atto è recapitato all'indirizzo del destinatario e non nel diverso momento in cui questi ne prenda effettiva conoscenza, (Cass.8943/20, 19524/19)
3.2. Ebbene, nel caso che ci occupa dalla documentazione allegata da parte resistente emerge che:
- in data 09.01.2024, CA ha inviato una prima contestazione disciplinare al sig. TI all'indirizzo Corso Umberto I n.28 a Castelplanio, rilevando
l'ingiustificata assenza dal lavoro di quest'ultimo a partire dal 02.01.2024;
- in data 14.01.2024, la raccomandata era tornata al mittente in quanto il destinatario era irreperibile al predetto indirizzo (doc. n. 6);
- in data 15.01.2024, CA ha quindi inviato la contestazione disciplinare per assenza ingiustificata dal 02.01.2024 al 15.01.2024 al nuovo indirizzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice AN De Sabbata, all'udienza del 14/01/2025, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, ecce-zioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione orale;
ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art.429
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 1400/24 RG Lav
TRA
TI AH
rappresentato dagli avv. Marco Lanari e Francesco Chiofalo
e
CA società cooperativa agricola rappresentata dagli avv. Anita Moglia, Luigi Angiello, Tommaso Zamboni e Benedetta
Angiello
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente, assunto da parte resistente in data 15.9.2008 con contratto di lavoro a tempo indeterminato e adibito a mansioni di “carico e scarico di merce surgelata e congelata”, è stato licenziato per “giusta causa” con lettera del 06.03.2024 per essere stato assente dal lavoro senza alcuna giustificazione dal 2.01.2024 al 15.01.2024.
2. Il lavoratore si difende sotto diversi aspetti, deducendo che il licenziamento sarebbe pagina 1 di 6
nullo per discriminatorietà, in quanto irrogato in relazione alle condizioni di salute del ricorrente (peraltro cagionate dalla stessa parte datoriale) e/o illegittimo per mancanza o, comunque, per mancata comunicazione della contestazione e/o per mancanza della giusta causa, ovvero per insussistenza del fatto contestato ovvero ancora perché il datore di lavoro avrebbe manifestato con la sua riammissione al lavoro dopo il rientro la mancanza della «volontà espulsiva», e perché il fatto rientrerebbe tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dell'art.2119 cc mentre «nel caso di specie, nemmeno era affisso presso gli uffici il codice disciplinare» ;
lamentando, in ulteriore subordine, il mancato percipimento dell'indennità di mancato preavviso.
3. Ciò premesso, appare opportuno, per ragioni espositive, occuparsi in primo luogo della questione relativa alla mancanza o, comunque, alla mancata comunicazione della contestazione.
3.1. Come è noto, la presunzione di conoscenza di un atto ex art. 1335 c.c. - nella specie la lettera di contestazione – si ha nel momento in cui l'atto è recapitato all'indirizzo del destinatario e non nel diverso momento in cui questi ne prenda effettiva conoscenza, (Cass.8943/20, 19524/19)
3.2. Ebbene, nel caso che ci occupa dalla documentazione allegata da parte resistente emerge che:
- in data 09.01.2024, CA ha inviato una prima contestazione disciplinare al sig. TI all'indirizzo Corso Umberto I n.28 a Castelplanio, rilevando
l'ingiustificata assenza dal lavoro di quest'ultimo a partire dal 02.01.2024;
- in data 14.01.2024, la raccomandata era tornata al mittente in quanto il destinatario era irreperibile al predetto indirizzo (doc. n. 6);
- in data 15.01.2024, CA ha quindi inviato la contestazione disciplinare per assenza ingiustificata dal 02.01.2024 al 15.01.2024 al nuovo indirizzo
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