Trib. Pisa, sentenza 25/11/2024, n. 712

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Pisa, sentenza 25/11/2024, n. 712
Giurisdizione : Trib. Pisa
Numero : 712
Data del deposito : 25 novembre 2024

Testo completo


TRIBUNALE ORDINARIO di PISA SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA

(TRATTAZIONE SCRITTA)
Nella causa di lavoro e previdenza n. r.g. 1186 /2023 , promossa da:
con l'Avv. FAVATI NICOLA e con l'Avv. SIMONA BALDI Parte_1
RICORRENTE contro
con l'avv. TOGO DOMENICA Controparte_1
RESISTENTE
Concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata (art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c.;
art. 118 co. 1 disp. att. c.p.c.)


Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente, adiva questo Tribunale per l'accoglimento delle seguenti domande:
Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al beneficio economico di cui dall'art. 1, comma 121, della L. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015;

Per l'effetto condannare il , già , a Controparte_1 Controparte_1 corrispondere a tramite la “carta docente” l'importo di € 2.000 per l'annualità Parte_1 scolastiche, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 in ogni caso quell'importo maggiore o minore ritenuto di giustizia;
Vittoria di spese e onorari del giudizio, comprese le spese della diffida, ai procuratori che si dichiarano antistatari.
Parte ricorrente a sostegno delle proprie ragioni assumeva di essere stata assunta dal
[...]
ora in qualità di docente di scuola secondaria Controparte_1 Controparte_1 con vari contratti a tempo determinato nei seguenti anni scolastici:
Anno scolastico 2020-2021: dal 25/9/2020 al 31/8/2021 presso IC “Buonarroti” a Ponte a Egola (San
Miniato);

Anno scolastico 2021-2022: dal 8/9/2021 al 31/8/2022 e dal 15/9/2021 al 30/6/2022 presso L'Ist.
Tec. Comm. “Cattaneo” a San Miniato;

Anno scolastico 2022-2023: dal 6/9/2022 al 31/8/2023 presso l'Ist. Tec. Comm. “Cattaneo” a San
Miniato;

Anno scolastico 2023/2024: dall'1/9/2023 al 30/6/2024 presso IC “Borsellino” di Navacchio;

Parte ricorrente sulla base di quanto esposto invoca il diritto a percepire l'importo previsto dall'art.
1, comma 121, della L. 107/2015, sulla base di un duplice ordine di argomenti già affermati in univoche pronunce della giurisprudenza comunitaria e nazionale.
Si costituiva in giudizio parte resistente eccependo in via preliminare la prescrizione e nel merito chiedeva il rigetto della domanda.
La domanda è fondata
In via preliminare quanto alla contestazione della prescrizione quinquennale, si rileva che essa è formulata in modo generico, senza specificare a quale periodo è riferita.
Ciò premesso il diritto della ricorrente alla carta docente per la più risalente annualità rivendicata, quella relativa all'anno scolastico 2020/2021, è sorto il 25/9/2020 (giorno di stipula del contratto. V. doc.1), pertanto è evidente che la prescrizione del diritto rivendicato non è ancora maturata, trattandosi di termine quinquennale.
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Il ricorrente, docente a tempo indeterminato in servizio alle dipendenze del convenuto, CP_1 rivendica, in relazione ai periodi in cui ha lavorato con contratti a tempo determinato, il diritto all'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente istituita dall'art.

1.comma 121 L.n.107/2015. Il ricorrente, in particolare, si duole del fatto che il
[...]
, nel dare attuazione alla predetta legge istitutiva della Carta elettronica Controparte_1 per l'aggiornamento e la formazione del docente, abbia espressamente escluso dal beneficio il personale con contratto a tempo determinato, riservandolo ai soli docenti di ruolo assunti con contratti a tempo indeterminato.
L'art.

1.comma 121 L.n.107/2015 prevede: "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware
e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , Controparte_2
a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile".
Il successivo comma 122 stabilisce: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro dell'economia e delle Controparte_3 finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni
e dei benefici collegati
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