Trib. Frosinone, sentenza 07/06/2024, n. 591
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Il Tribunale di Frosinone, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. P SI Presidente
Dott. F F Giudice
Dott.ssa S D N Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3684 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili dell'Anno 2021 trattenuta in decisione all'udienza del 23.01.2024 e pendente tra
, elettivamente domiciliata in Alatri (FR), Via dei Bucaneve n. 2/B, presso lo studio Parte_1 legale dell'Avv. C C, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di nuovo difensore dep. il 15.12.2022
-parte ricorrente-
e
, elettivamente domiciliato in Alatri (FR), via Circonvallazione n. 93, presso lo studio CP_1 legale dell'Avv. F S, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione
-parte resistente-
e con l'intervento del P.M.
OGGETTO: Separazione giudiziale con domanda di addebito.
CONCLUSIONI
All'udienza del 23.01.2024 le parti costituite hanno precisato le rispettive conclusioni come da processo verbale di udienza che si intende qui integralmente richiamato e trascritto.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato, , premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1
in data 14.10.1995 in Alatri (trascritto nel Registro atti di matrimonio dell'anno 1995 del CP_1 medesimo Comune al N. 88 Uff. 01 Parte II Serie A), dal quale sono nati due figli: (nato il Persona_1
08.03.1997, 27 anni) e (nata il 07.10.2003, 20 anni e 1/2), entrambi maggiorenni ma non Persona_2 economicamente autosufficienti, ha esposto che l'unione coniugale è naufragata a causa del comportamento violento e aggressivo del sia nei confronti della coniuge sia nei confronti dei figli e, in particolare, della CP_1 figlia la quale è stata anche minacciata dal padre con un coltello;
che le aggressioni del alla Per_2 CP_1 coniuge hanno costretto quest'ultima ad accedere svariate volte al Pronto Soccorso e a ricorrere a un centro antiviolenza per avere sostegno psicologico per sè e per i figli. Ha dichiarato di non svolgere attività lavorativa, fatta eccezione che per piccoli lavori saltuari, e di vivere di risparmi, sebbene questi le siano stati sottratti dal marito;
mentre il lavora stabilmente nell'edilizia ed esercita l'attività di piastrellista. CP_1
Ha adito l'intestato Tribunale onde ottenerne pronuncia di separazione giudiziale dei coniugi alle seguenti condizioni: a) addebito della separazione al marito;
b) disporre che i figli e Per_1 Per_2 entrambi maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, siano collocati presso l'abitazione della madre, cui c) va assegnata in godimento la casa coniugale, della quale è esclusiva proprietaria, sita in Alatri (FR), via
Fiura n. 31/A, ordinando al di allontanarsene previo prelievo degli effetti personali;
d) disporre che il CP_1 versi alla la somma mensile di € 500,00, quale contributo al mantenimento dei figli;
e) porre a CP_1 Pt_1 carico di ciascun genitore per la metà le spese straordinarie scolastiche e mediche come per legge e come da protocollo del Tribunale di Frosinone del 15/12/17;
il tutto con vittoria di spese.
Costituitosi in giudizio, , pur aderendo alla avversaria domanda di separazione, CP_1 ha respinto gli addebiti della coniuge, e, pur confermando che nel corso degli anni, forti tensioni e litigi sono occorsi nella coppia, ha negato di aver mai tenuto le condotte violente nei confronti della moglie, deducendo che invero è la ad avere un carattere litigioso e aggressivo e ad aver tenuto un comportamento violento Pt_1
e provocatorio nei confronti del marito, ciò anche in luoghi pubblici, sì da innescare le tensioni nella coppia;
che i tentativi di recuperare il rapporto, anche attraverso delle sedute di terapia di coppia, si sono rivelati vani proprio per l'atteggiamento della tant'è che ormai l'affectio coniugalis è definitivamente venuto Pt_1 meno. Ha dichiarato di essere disoccupato, di non percepire alcun reddito, benché abbia svolto in passato attività di piastrellista, con i cui proventi ha acquistato abitazione in Alatri poi donata al figlio e messo a reddito con canone locatizio da sempre incassato dalla moglie, e costruito interamente il complesso residenziale sul terreno rustico di proprietà della moglie e nella quale la famiglia ha vissuto e vive;
di vivere nella dependance della casa coniugale, che è locale autonomo dal resto dell'abitazione e nel quale vorrebbe continuare a vivere.
Ha pertanto chiesto di dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi alle seguenti condizioni: a) determinare nella misura di € 200,00 mensili (€ 100 per ciascun figlio) il contributo paterno al
mantenimento dei due figli, entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico alle coordinate bancarie che saranno indicate dalla beneficiaria, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
b) concordando in parte qua su quanto ex adverso richiesto, stabilire che il padre contribuirà nella misura del
50% alle spese mediche straordinarie relative alle prestazioni mediche non erogate dal servizio sanitario nazionale, alle spese scolastiche e sportive (queste ultime se previamente concordate tra i genitori) fatte in favore dei figli comuni;
c) stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
d) assegnare
l'abitazione principale sita in Alatri, alla via Fiura n. 31, in godimento ai due figli, affinché lì vivano insieme alla madre;
e) assegnare la dependance, sita in Alatri, alla via Fiura n. 31, al sig. dove avrà CP_1 stabile e separata dimora;
f) rigettare la domanda di addebito della separazione a suo carico, siccome cagionata da entrambi i coniugi;
con vittoria di spese di lite.
Con ordinanza presidenziale del 06.04.2022 sono stati adottati i provvedimenti provvisori e urgenti, nel senso di autorizzare i coniugi a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto;
assegnare la casa coniugale alla ricorrente;
porre a carico del l'obbligo di mantenimento della prole, il cui contributo è stato CP_1 determinato in complessivi € 300 mensili (€ 100 per il figlio ed € 200 per la figlia , oltre al Per_1 Per_2 rimborso della metà delle spese straordinarie;
è stato infine nominato il G.I., con rimessione delle parti innanzi
a questo per la fase istruttoria del giudizio.
Depositate le memorie ex artt. 709 e 163 c.p.c., concessi alle parti i termini per il deposito delle memorie istruttorie di cui all'art. 183 c.p.c., espletata l'istruttoria orale, all'udienza del 23.01.2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., di cui entrambe le parti si sono avvalse.
2. Alla luce del tenore degli atti del giudizio e della condotta reciprocamente tenuta dalle parti, ritiene il
Collegio che sussistano i presupposti di legge per la pronunzia di separazione giudiziale, posto che entrambe le parti convergono su tale aspetto della vicenda che occupa, avendo il resistente aderito alla domanda avversaria in parte qua, e osservato che dal momento dell'intervenuta adozione dell'ordinanza presidenziale del
06.04.2022 in esito alla quale il si è allontanato dalla casa familiare, costituisce fatto pacifico CP_1 che i coniugi non si sono mai riconciliati.
Invero, le contestazioni reciprocamente mosse dalle parti, la circostanza che il resistente abbia aderito alla domanda di separazione e il tempo trascorso dall'introduzione del giudizio in assenza di riconciliazione dimostrano il definitivo venir meno della comunione materiale e spirituale tra i coniugi e la conseguente improseguibilità di una loro convivenza. Occorre inoltre tenere in considerazione l'elevata conflittualità manifestata da entrambe le parti in causa nei rispettivi scritti difensivi. Per di più, la gravità dei reciproci addebiti nonché il sostanziale e definitivo allontanamento affettivo dei coniugi manifestato nel corso del giudizio, senza che mai un ripensamento si sia palesato negli scritti di parte, evidenzia l'irreversibilità della crisi. Quanto premesso dimostra che è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale dei
coniugi e che la convivenza non è ormai ulteriormente proseguibile.
Al riguardo è infatti noto che, a differenza del sistema delineato dal legislatore del 1942 (nel quale la separazione aveva natura ontologicamente patologica e transitoria, con conseguente ammissibilità della stessa solo a fronte di comportamenti colpevoli di uno o di entrambi i coniugi), a seguito della riforma del 1975 la separazione giudiziale si fonda sull'accertamento dell'impossibilità o comunque della intollerabilità della convivenza, con conseguente ammissibilità della stessa anche in difetto della cosciente violazione degli obblighi derivanti dal matrimonio e sulla scorta del mero dato oggettivo dell'intollerabilità della convivenza o del grave pregiudizio per i figli (giurisprudenza consolidata: cfr. ex multis, Cass. Civ., sez. I, 20 dicembre 1995, n.
13021);
peraltro, ai fini della sussistenza del presupposto dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza richiesto dall'art. 151 c.c., non è neppure necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale e l'eventuale esito negativo del tentativo di conciliazione (cfr. di recente, Cass. Civ., sez. I, 16 febbraio 2012, n. 2274).
Pertanto, la separazione costituisce un titolo autosufficiente di cessazione della convivenza, senza peraltro che la disciplina di cui agli artt. 151 e ss. c.c. consenta di individuare due differenti modelli di separazione (l'una senza addebito e l'altra con addebito), in quanto l'unica figura di separazione giuridicamente prevista è quella fondata sull'accertamento positivo ed oggettivo dell'intollerabilità della convivenza o del grave