Trib. Castrovillari, sentenza 15/03/2025, n. 478
TRIB Castrovillari
Sentenza
15 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI Sezione Civile Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, nella persona del Giudice, dott. Eduardo Bucciarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2784/2021, avente ad oggetto “responsabilità per l'esercizio di attività pericolose” e promossa da TG GI (C.F. [...]), rappresentata e difesa dall'Avv. Susanna
Cecere in virtù di mandato in atti
- APPELLANTE - contro
CC TO (C.F. [...]), titolare di “Dalia di VA AN, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Addino, in virtù di mandato in atti
- APPELLATO -
nonché contro
E-DISTRIBUZIONE SPA (già ENEL distribuzione SpA) (C.F. 05779711000), in p.l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo Pompilio, in virtù di mandato in atti
- APPELLATA -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa.
Con atto di citazione ritualmente notificato TG US ha proposto appello contro la sentenza n. 323/2021 emessa dal Giudice di Pace di Castrovillari il 13.05.2021 e depositata in data 18.05.2021, non notificata.
Nel giudizio dinanzi al GdP, VA ON deduceva che:
-nelle circostanze di tempo e di luogo sopra indicate, TG US commissionava il taglio di un grosso albero di alto fusto all'interno del suo terreno;
-parte dell'albero cadeva sopra un cavo dell'Enel e lo tranciava, provocando l'innalzamento e l'interruzione della corrente elettrica;
-intervenivano nell'immediatezza i dipendenti dell'Enel, i quali, dopo aver constato l'accaduto, provvedevano al ripristino del guasto ed a formalizzare regolare denuncia nei confronti della convenuta innanzi i Carabinieri di Morano Calabro;
-l'evento provocava all'interno della sua attività di fioraio, soprannominata “Dalia di VA AN, danni alla cella frigorifera ed al registratore di cassa, per un totale di € 989,40, di cui € 939,40 come da fattura n. 22 del 30.04.2016 rilasciata dalla “Tecno Service” di RC AL ed € 50,00, come da fattura n. 239 del 02.05.2016 rilasciata dalla “Soluzione Ufficio Srl”:
-con raccomandata del 17.03.2017 veniva richiesto alla TG il risarcimento di tutti i danni subiti, ma senza alcun esito;
-con istanza del 22.09.2017 trasmessa con raccomandata, la TG veniva invitata invano a stipulare una convenzione di negoziazione assistita;
- il pregiudizio economico sofferto dall'attore ammonta ad € 989,40.
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VA ON, quindi, nell'ambito del giudizio di primo grado ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Signor Giudice di Pace adito, contrariis reiectis, in accoglimento della presente domanda, accertare e dichiarare TG US unica ed esclusiva responsabile dell'evento per cui causa e, per l'effetto, condannarla al pagamento della somma di €989,40 in favore di CC
ON, titolare di 'DALIA di VA ON', per le causali di cui in narrativa, o di quella maggiore
o minore di risulta, e sempre nei limiti della competenza adita, oltre interessi rivalutazione monetaria dall'11.04.21016 e fino al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre accessori di legge, da distrarsi ex art 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario”. La convenuta TG US, costituitasi in giudizio, ha dedotto:
- in via preliminare, il rigetto dell'avversa domanda giudiziale, afflitta da numerosi ed interdipendenti vizi sostanziali e da alcun reale accadimento di quanto lamentato, oltre che carente di qualsivoglia allegazione e prova;
- in ogni caso, di autorizzare a chiamare in causa E- Distribuzione S.p.a. per essere da questa integralmente manlevata e tenuta assolutamente indenne, anche in parte nell'ipotesi in cui venga accertata la corresponsabilità nella verificazione dell'evento da parte della terza chiamata, con vittoria di spese competenze di lite da distrarre;
- che la domanda attorea si basa su una presunta quanto mai inverosimile responsabilità ascritta alla Sig.ra TG, poiché si presume che da lavori di manutenzione degli alberi di alto fusto presenti sul terreno di proprietà della convenuta in agro di Morano Calabro Via Porto Alegre, la caduta di un ramo abbia provocato lo sganciamento del cavo elettrico ivi esistente, indi l'interruzione della somministrazione della corrente elettrica per poi essere riattivata dalla Società Enel;
- che è infondata in punto di fatto e di diritto la circostanza ex adverso articolata circa il voler attribuire la responsabilità alla parte convenuta per i danni cagionati alla parte attrice, per aver effettuato i lavori di manutenzione di cui sopra, eseguiti adottando (quale adozione di strumentazione utile -seghette) tutte le cautele necessarie proporzionate al lavoro seguito " taglio ramo ", sebbene anticipatamente comunicati a mezzo servizio telefonico alla Società Enel e non già all'azione di sganciamento del cavo elettrico indi di interruzione e poi riattivazione della corrente elettrica;
- che il terreno di proprietà della sig.ra TG, sito in agro di Morano Calabro, via Porta Alegre, è attraversato da circa 50 anni da condutture elettriche della Enel E- distribuzione, oggetto di alcuna manutenzione da parte della stessa, nonostante le segnalazioni inoltrate a mezzo del servizio telefonico da parte della convenuta TG,
- che la manutenzione degli alberi di alto fusto, potendo rientrare tra le attività pericolose ex art. 2050 c.c., non è di per sé idonea da sola a cagionare danni risarcibili, poiché la vetustà delle condutture elettriche e l'omessa manutenzione anche del sito elettrico, recide il nesso causale tra l'evento e la presunta attività pericolosa, producendo effetti liberatori;
- che non vi elemento alcuno, che possa dimostrare che lo sganciamento del cavo elettrico sia la diretta conseguenza dell'attività di taglio di rami degli alberi insistenti sul terreno della convenuta, semmai della manutenzione da parte della Società Enel e-distribuzione del sito elettrico e dei suoi componenti;
- che ancora priva di fondamento di fatto e diritto e del tutto arbitraria nella sua quantificazione, risulta la domanda di risarcimento articolata dallo stesso;
i danni presuntivamente subiti dall'attore sono stati richiesti in via generica e complessiva e non adeguatamente provati.
A seguito della chiamata in causa del terso si è costituita in giudizio la società E-distribuzione SpA eccependo, preliminarmente, l'inosservanza dei termini a comparire, nonché la nullità dell'atto di citazione della TG per vizi della editio actionis, e nel merito ha dedotto che:
- la sola affermazione da parte della TG della responsabilità di e-distribuzione Spa circa il disservizio verificatosi il giorno 11 Aprile 2016 è evidentemente priva di fondamento;
- che in data 11/04/2019 è stato compilato dalla Società E-Distribuzione il modulo IGB INTERRUZIONI/GUASTI BT, dal quale emerge chiaramente il disservizio e il ripristino del guasto,
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nonché il modulo di "Segnalazione danni ad impianti della società" che rileva il tipo di danno cagionato all'impianto di e- distribuzione e il danneggiante;
- che i dipendenti Enel intervenuti sul posto per provvedere al ripristino del guasto hanno immediatamente denunciato l'accaduto e dal verbale risulta, per l'appunto, che questi hanno avuto modo di “constatare che un cavo elettrico era effettivamente tranciato ed era caduto al suolo, sganciandosi dalla parete dove era ammarrato in modo da causare un'interruzione del neutro che di conseguenza ha causato l'innalzamento della tensione erogata che ha potuto provocare danni alle utenze a valle del guasto. [...] Inoltre avevo modo di accertare, unitamente ai miei colleghi, che era stata tagliato da poco un grosso albero di alto fusto, proprio in concomitanza ove era stato tranciato il cavo di cui sopra, tale da desumere che l'interruzione del cavo è avvenuto a causa della caduta dei rami di detto albero.
Mentre eravamo intenti al ripristino del guasto, giungeva la Sig.ra TG US e [...] riferiva che aveva dato incarico. ad una persona per tagliare l'albero perché era pericolante e probabilmente un grosso, accidentalmente, è caduto sul cavo”;
- che e-Distribuzione ha provveduto, in data 13/04/2016, ad inviare alla Sig.ra TG lettera di contestazione del fatto, diffidandola dall'eseguire ulteriori attività lavorative senza le necessarie attenzioni e cautele volte - riportando testualmente quanto formulato nella succitata lettera – “non solo ad evitare il danneggiamento, ma anche il pericoloso avvicinamento ai nostri impianti (che sono da considerarsi sempre in tensione) al di sotto delle distanze minime previste dalle normative vigenti”;
- che è, pertanto, innegabile che danni sono derivati dal troncamento del cavo provocato dalla caduta di un grosso ramo di albero di alto fusto tagliato su commissione della convenuta, così come, tra l'altro, la stessa Sig.ra TG dichiara ai dipendenti Enel al momento del loro intervento per ripristinare il guasto;
- che ai sensi dell'art. 2043 “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”;
- che risultando pacifico il nesso causale tra l'evento e la condotta negligente e imprudente alla convenuta, è certamente ad essa ascrivibile la responsabilità per fatto illecito.
Tanto premesso, la terza chiamata ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“In via preliminare Fissare una nuova udienza nel rispetto dei termini a comparire, ai sensi dell'art. 164, comma 3, cpc;
In via preliminare di rito
Dichiarare la nullità dell'atto poiché carente della editio actionis;
Nel merito Rigettare la domanda di parte convenuta, in quanto del tutto infondata in fatto e in diritto”. Istruito il giudizio, il GdP di Castrovillari accoglieva la domanda del VA ritenendo provata la tranciatura del cavo elettrico aereo, provocato dalle operazioni di taglio di albero di alto fusto da parte della convenuta, con conseguente interruzione della linea elettrica ed innalzamento della tensione erogata ed, altresì, provato il danno alla cella frigorifera ed al registratore di
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