Trib. Genova, sentenza 26/11/2024, n. 3075

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Genova, sentenza 26/11/2024, n. 3075
Giurisdizione : Trib. Genova
Numero : 3075
Data del deposito : 26 novembre 2024

Testo completo

Tribunale di Genova Sezione XI Civile - Stranieri

TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE XI CIVILE
VERBALE DI UDIENZA CON SENTENZA CONTESTUALE
EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il Giudice della sezione XI Dott. Enzo Bucarelli
Visto il ricorso iscritto al N. 1270/2024 R. G.
proposto da:
DE LA EN TA ER EL, (C.F. [...]) con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. ZENO ZENCOVICH VINCENZO, che lo rappresenta e difende in forza di procura/mandato in atti
Ed Altri
parte ricorrente
nei confronti di
MINISTERO DELL'INTERNO difeso dall'Avvocatura dello Stato parte resistente

visto il provvedimento che ha disposto che l'udienza del 21.11.2024 fosse sostituita dal deposito di note e documenti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. come modificato dal D. L.vo 149/22;

atteso che le parti nulla hanno osservato in merito alla trattazione scritta della suddetta udienza condividendo che il Giudice potesse anche pronunciare sentenza, al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
considerato che le parti hanno discusso depositando le note di cui all'art. 127 ter c.p.c. con cui hanno insistito nelle proprie deduzioni, contrastato quelle avverse e richiamato le rispettive conclusioni;

Ritenuto che, la causa, all'esito della trattazione scritta della stessa, possa essere definita, all'esito della camera di consiglio, pronunciando ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente sentenza che, in luogo della lettura, viene depositata telematicamente.
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TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE XI CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Genova in composizione monocratica nella persona del dott. Enzo Bucarelli, nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al N. 1270/2024 R. G.
promosso da:
1. US TO AN DE LA EN (cognome materno DE LA BO) nato a [...],
Perù, il 27 ottobre 1941
2. IA LE DE LA EN (cognome materno ESTREMADOYRO) nata a [...], Lima,
Perù, il 28 aprile 1973
3. AN DU (cognome materno DE LA EN) nato a [...], Lima, Perù, il
27 febbraio 1998
4. NC DU (cognome materno DE LA EN) nato a [...], Lima, Perù,
l'11 dicembre 2000
5. RI EN DE LA EN (cognome materno ESTREMAYDORO) nata a [...]
Surco, Lima, Perù, il 3 luglio 1968
6. AN CO DE LA BO (cognome materno ELIAS) nato a [...], Perù, il 24 gennaio
1951
7. MA MA DE LA BO (cognome materno PALACIOS) nata a [...], Lima, Perù, il
28 aprile 1976, in proprio e n.q. esercente la potestà genitoriale sui figli minori IAm LO
GA (cognome materno DE LA BO) nato a [...], Lima, Perù, il 31 gennaio 2012;

AI GA (cognome materno DE LA BO) nato a [...], Lima, Perù, il 18 aprile 2014;

AH DO GA (cognome materno DE LA BO) nato a [...], Lima, Perù, il 21 aprile 2016
8. MA DO DE LA BO (cognome materno TEMPLE) nata a [...], Ica, Perù, il 16 giugno 1953
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9. MA AL IM (cognome materno DE LA BO) nata a [...], Costa Rica, il 9 luglio 1978 in proprio e n.q. esercente la potestà genitoriale sui figli minori LU NA HUTH-DE
LA BO, nata a [...], Germania, il 10 maggio 2013;
NN ER HUTH-DE LA
BO, nato a [...], Germania il 1° marzo 2011
10. YE AN FE TA GA (cognome materno DE LA BO) nata a [...]
Borja, Lima, Perù, il 1° luglio 1985
11. ZA TE FE AN GA (cognome materno DE LA BO) nata a [...]
Borja, Lima, Perù, il 4 gennaio 1989
12. JO UI DE (cognome materno DE LA BO) nato a [...], Costa Rica, il 31 gennaio 1975, in proprio e n.q. esercente la potestà genitoriale sui figli minori AS JO
DE (cognome materno IZAGUIRRE) nato a [...], Lima, Perù, il 4 giugno 2010;

NA OF DE (cognome materno ALEGRIA) nata a [...], Lima, Perù, il 6 ottobre
2017;
e JO RÉ DE (cognome materno ALEGRIA) nato a [...], Lima, Perù, il 14 aprile 2019
13. MA DE (cognome materno DE LA BO) nata a [...], Lima, Perù, il 16 luglio 1979 in proprio e n.q. esercente la potestà genitoriale sui figli minori FA RÉ AL
DE (cognome materno DE) nato a [...], Lima, Perù, il 27 maggio 2017;
e
JA ALDE cognome materno DE) nato a [...], Lima, Perù, il 4 giugno 2019
14. OS ED LM (cognome materno DE LA BO) nata a [...], Lima, Perù il
19 aprile 1982, in proprio e n.q. esercente la potestà genitoriale sui figli minori IN MA
ES LY (cognome materno LM) nata a [...], Lima, Perù, il 21 dicembre 2013
e OR DO ES LY (cognome materno LM) nato a [...], Lima, Perù il 2 gennaio 2015
TUTTI rappresentati e difesi, giuste procure speciali autenticate dal Notaio Sandro Mas Cardenas in date 30.10.2023, 7.11.2023, 1-13-18-19.12.2023, 17.1.2024 legalizzate ed apostillate dall'avv. prof. Vincenzo Zeno-Zencovichvincenzozenozencovich@ordineavvocatiroma.org 27, e presso il suo studio in Roma, vicolo Orbitelli 31, elettivamente domiciliati con espressa richiesta di ricevere ogni comunicazione e notificazione presso la PEC del suddetto difensore
parte ricorrente

nei confronti di
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Genova, Via Brigate Partigiane n. 2, parte resistente costituita nonché

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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Genova, Via Brigate Partigiane n. 2

COMUNE DI RAPALLO, in persona del Sindaco pro-tempore domiciliato presso la sede del
Comune, Piazza delle Nazioni 4, e domicilio digitale presso la PEC protocollo@pec.comune.rapallo.ge.it parti resistenti non costituite
e con l'intervento del

PUBBLICO MINISTERO – intervenuto
avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
PREMESSA DI FATTO
Con ricorso introduttivo promosso ex artt 281 decies, e 281 undecies c.p.c., gli odierni ricorrenti chiedevano il riconoscimento del loro status di cittadini italiani iure sanguinis e, per l'effetto, che venisse ordinato al Ministero dell'interno e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
Deducevano di essere, ognuno per il proprio rapporto familiare, tutti discendenti di NI
OL, nato a [...] il [...] da PP e NN BI cittadino italiano emigrato all'estero dalla Liguria.
Nel dettaglio ricostruivano la linea genealogica, allegando specifica documentazione e in particolare certificati (o loro estratti) - muniti di apostille e traduzioni asseverate in lingua italiana - rilasciati da Autorità civili o religiose. In particolare, in relazione ad ogni avo e ascendente, nonché ai ricorrenti stessi, la difesa allegava i certificati (o estratti di essi) documentanti la nascita e/o il battesimo, il matrimonio e, per gli ascendenti defunti, la morte.
In forza di suddetta documentazione delineavano la linea genealogica della famiglia, anche predisponendo separati alberi genealogici per ciascuna stirpe.
Attesa la lunghezza e complessità delle singole linee genealogica si rimanda all'atto introduttivo del giudizio ed in particolare alle pagine 5-13 del ricorso a cui integralmente si rinvia.
***
Il Ministero degli Affari Esteri e il Comune ove era nato il capostipite emigrato non si costituivano in giudizio venendo dichiarati, con la presente sentenza, contumaci.
Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio, nel merito contestando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda, in particolare evidenziando che
l'avo era verosimilmente (attesa la sua data di nascita) emigrato prima della proclamazione del Regno di LI e della entrata in vigore del codice civile del 1865 e che dunque l'avo capostipite
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non era mai divenuto, ai sensi della normativa ratione temporis applicabile, cittadino italiano (nel caso di specie l'art. 34 del codice Albertino del 1837 - vedi meglio infra) e chiedendo, comunque, in subordine, un'integrazione/acquisizione documentale ex artt. 210 (con ordine di esibizione) e/o 213 c.p.c. (con richiesta di informazioni alla P.A.) al fine di accertare l'assenza di cause di estinzione della cittadinanza italiana invocata e insistendo, in caso di accoglimento del ricorso, per la compensazione integrale delle spese di giudizio
Il Pubblico Ministero, ritualmente avvisato, è intervenuto chiedendo l'accoglimento del ricorso.
All'esito dell'udienza di discussione ex art. 127 ter c.p.c., tenuto conto anche delle note di trattazione depositate dalle parti costituite, la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
CONSIDERAZIONI DI DIRITTO
La competenza territoriale
Corretta è l'individuazione del Giudice territorialmente competente.
La competenza territoriale “diffusa” (rispetto alla precedente “concentrata” presso il Tribunale di Roma (in applicazione della regola del foro del convenuto Ministero dell'Interno) è stata disposta dall'art. 1, comma 36 della Legge 26 novembre 2021, n. 206 (Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata) che ha modificato i criteri di ripartizione della competenza per territorio.
Il comma 36 prevede, infatti, che “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n.
13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre
o dell'avo cittadini italiani»”.
In relazione alla
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