Trib. Cosenza, sentenza 13/03/2025, n. 514
Sentenza
13 marzo 2025
Sentenza
13 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 3396 del RG lav. dell'anno 2023 introdotta da
RO LE, nato il [...] as Acri ed ivi residente alla c.da Croce di Bafffi n. 189, rappresentato e difeso per mandato in calce al ricorso, dall'Avv. Gaetano Bruni presso il cui studio in
Acri (CS) alla via Giacomo Brodolini, 12 elettivamente domicilia
Ricorrente
Contro
I.N.A.I.L. – Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro (codice fiscale:
01165400589) – in persona – giusta gli artt. 16 e 17D. L.vo 29/93 e succ. m. e i. nonché la del. C.D.A.
154/98 - del Direttore Regionale per la Calabria e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti per Notar Infantino di Catanzaro in atti, dall'Avv. Giovanni
Arcidiacono e presso il medesimo elettivamente domiciliato in Cosenza alla via de Marco (già via
Isonzo) n. 48 (Avvocatura I.N.A.I.L.)
Resistente
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Il ricorrente in epigrafe, premesso di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze di diverse società operanti nel settore della costruzione dei trafori autostradali, ferroviari, acquedotto e centrali, con mansioni di minatore specializzato, addetto al fronte di avanzamento galleria, deduceva che in ragione delle modalità di esecuzione delle mansioni e dei rischi specifici cui è stato esposto, ha contratto patologie professionali, oggetto di istanza amministrativa del 21.6.2021, respinta tuttavia dall'istituto assicuratore per ritenuta assenza di nesso eziologico.
Tanto premesso, dedotta la natura professionale delle malattie contratte, ha convenuto in giudizio l'INAIL al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: condannarsi l'lstituto Nazionale per
I'Assicurazione contro gli lnfortuni sul Lavoro, in persona del suo legale rapp.te p.t., al riconoscimento di quanto innanzi dichiarato e risultante dagli atti e per l'effetto erogare la prestazione dovuta, nonché di ogni ulteriore beneficio che dovesse risultare dagli atti di causa, per la malattia professionale denunciata quali spondilartrosi rachide con discopatie multiple dei tratti cervicali, dorsali e lombari.
Malattia professionale che complessivamente si determina nella percentuale del 18 per cento ovvero nella percentuale che verrà accertata in corso di causa;
(…).
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva al ricorso l'INAIL che, preliminarmente eccepiva la prescrizione triennale siccome dallo stesso primo certificato medico di avversa produzione, risulta chiaramente che è l'anno 2013 quello della prima diagnosi, come peraltro confermato dalla RMN cervicale e lombo sacrale, effettuata in data 24/1/2013 presso la clinica Biocontrol che lo ha reso edotto da tempo remoto della duplice insorgenza;
nel merito, in ogni caso, sulla premessa della natura non tabellata delle patologie per cui è domanda, evidenziava l'assenza di correlazione con l'attività lavorativa del ricorrente, trattandosi di malattie comuni senza alcuna evidenza eziologica con il rischio lavoro correlato.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione acquisita e l'audizione di testi;
all'esito della prova orale è stata disposta ctu medico legale;
indi, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza all'esito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza di discussione, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Stante l'oggetto della controversia occorre premettere che la figura tecnico-giuridica della malattia professionale è disciplinata dall'art. 3 del T.U. 1124/1965, a norma del quale sono malattie professionali quelle contratte nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni . . ., in quanto tali lavorazioni
rientrino tra quelle previste all'art. 1 ricomprendenti le cosiddette “attività protette”.
Più in particolare, l'art. 1 del T.U., in concorso con il successivo art. 4 delimita l'ambito di applicazione soggettiva dell'assicurazione obbligatoria mediante un doppio criterio selettivo basato sul riferimento alla pericolosità presunta della lavorazione (art. 1) e alla natura del rapporto giuridico o del titolo in base al quale la attività viene svolta dal lavoratore (art. 4). Sull'assetto normativo in questione, come noto, è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 18/2/1988 che dichiarato illegittimo l'art. 3 del T.U. nella parte in cui limita la tutela alle sole malattie tassativamente indicate nelle tabelle ivi indicate. In conseguenza di tale pronuncia è stato introdotto un c.d. sistema misto per effetto del quale risultano coperte e tutelate dall'assicurazione obbligatoria sia le malattie tabellate (specificamente previste dall'art. 3 e per le quali opera la presunzione legale della origine lavorativa) sia quelle non tabellate delle quali il lavoratore sia in grado di dimostrare la genesi professionale (in tale ipotesi la prova del nesso eziologico tra lavorazione e patologia denunciata è a carico del lavoratore).
Alla luce di tale normativa (come evolutasi a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale), pertanto, al fine di ritenere sussistente la malattia professionale e il diritto ai connessi benefici economici previdenziali, è necessario verificare:
1. il tipo di attività lavorativa svolta dall'assicurato;
2. se l'attività lavorativa abbia comportato l'esposizione al rischio che ha determinato la malattia;
3. se l'assicurato abbia contratto la malattia nell'esercizio dell'attività svolta e, in caso positivo, determinare il grado di inabilità.
Ciò posto, nel caso di specie, può ritenersi che la prova testimoniale esperita ha confermato le circostanze dedotte in ricorso in ordine all'adibizione del ricorrente al c.d. fronte di avanzamento della galleria quale minatore specializzato;
in particolare, il teste Gencarelli Andrea- collega di lavoro oltre che cognato del ricorrente – nel confermare che il ricorrente si occupava della perforazione della galleria, ha nel dettaglio descritto le modalità di esecuzione dell'attività lavorativa, riferendo che il ricorrente utilizzava il muletto che è una macchina nella quale l'operatore si mette alla guida e manovra le forche per sollevare il materiale a mezzo di una leva elettrica;
utilizzava anche il martello pneumatico, non ero presente e non sono in grado di dire per quanto tempo in un turno di lavoro ne facesse utilizzo. Utilizzava anche la macchina perforatrice che è una macchina che fa buchi in profondità; l'utilizzo è a mezzo di una pulsantiera che si preme, c'è una levetta che si muove e l'operatore muove la leva e schiaccia dei pulsanti per perforare.
Sul capitolo A, posso confermare che ha fatto il perforatore nel periodo di cui sono a conoscenza. Sono
a conoscenza del lavoro di mio cognato perché abbiamo lavorato insieme a Firenze a Barberino del
Mugello, nel 2010 per circa un anno. Il ricorrente faceva il perforatore e si occupava della perforazione per la costruzione della galleria, della preparazione dei tubi in vetroresina sulla macchina per mettere in sicurezza la galleria e guidava il muletto per spostare le attrezzature che servivano sul posto di lavoro. Posso riferire di averlo visto guidare il muletto e il martello pneumatico però non ero sempre presente nel cantiere perché mi occupavo del lavoro di ufficio. Sul capitolo D posso confermare che le strade del cantiere che si percorrevano erano piene di buche, non asfaltate e sterrate. ADR avv. Rachieli: anche quando si usa la perforatrice ci sono operazioni che vengono svolte manualmente, come mettere i tubi che si usano per la messa in sicurezza della galleria in posizione, ma non si possono prendere da soli perché troppo pesanti. Quindi queste operazioni si fanno almeno in due. I tubi si tengono in sospeso finché non arriva il braccio della macchina e lo aggancia. ADR avv.
Arcidiacono: la movimentazione manuale viene effettuata orientativamente 5 giorni su 7 perché prima ci sono delle giornate di preparazione, poi vengono posizionati i tubi per la messa in sicurezza e successivamente inizia la squadra dei minatori per lo scavo. Nel frattempo la squadra dei perforatori si trasferisce ad altra galleria e ricomincia il lavoro. Nel periodo in cui abbiamo lavorato insieme dovevano essere completati quattro imbocchi di gallerie.
L'altro teste escusso– OR AN - libero professionista esperto in materia di sicurezza – precisando di essere a conoscenza dei fatti di causa siccome il ricorrente ha svolto attività alle dipendenze del
Consorzio Tunnel GIOVI dal 4 marzo 2019 al 16 giugno 2022 ed essendo Responsabile Servizi
Prevenzione e Protezione per il suddetto consorzio dal marzo 2018 quale consulente esterno del predetto consorzio, ha riferito che: il ricorrente è stato assunto come perforatore presso il Consorzio
Tunnel Giovi. Preciso che svolgeva mansione di Primo Disgagiatore Perforatore e che è abilitato allo svolgimento della mansione di preposto, cioè colui che vigila con funzione di sovraintendere all'attività lavorativa della squadra di lavoro, ma non ricordo se fosse caposquadra. L'attività è specialistica ed altamente meccanizzata, viene svolta con l'ausilio di perforatore, che è una grande macchina adibita a praticare dei fori nel fronte della galleria ed a posizionare degli elementi tubolari in vetroresina. I tubi hanno un diametro di circa 5/6 cm e la lunghezza va dai 6 ai 12 metri ed hanno un peso di 35 kg circa quello da 12 metri ed è movimentato da almeno tre persone o principalmente ausiliatore con carrello elevatore. Preciso che le barre in vetro resina vengono trasportate al fronte con camion, scaricate con carrello elevatore. Le barre vengono poi