Trib. Palermo, sentenza 20/06/2024, n. 2867

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Palermo, sentenza 20/06/2024, n. 2867
Giurisdizione : Trib. Palermo
Numero : 2867
Data del deposito : 20 giugno 2024

Testo completo

Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Bernarda Zangla, all'esito della
Rilasciata spedizione in discussione orale ed uditi i procuratori delle parti, ha pronunciato la seguente
forma esecutiva all'Avv. SENTENZA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 4367/2023 del Ruolo Generale vertente
____________________________ TRA
per TT SA (Avv. Christian Alessi)
_____________________________ ricorrente
___________________________ CONTRO
Il Cancelliere INPS (Avv.ti Stefania Sotgia e Alessandro Doa)
INAIL (Avv. Salvatore Cacioppo)
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (contumace)
resistenti
MEDIANTE LA LETTURA, ALL'UDIENZA DEL 20/06/2024, DEL SEGUENTE
DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente
pronunciando:
◊ dichiara la nullità dell'intimazione di pagamento n. 29620229001821585/00
nella parte relativa alla cartella n. 29620110090180892, avente ad oggetto somme richieste da INAIL a titolo di rate premio non corrisposte per l'anno 2010
per complessivi € 1845,39 ed all'avviso di addebito n. 59620150004786700,
Tribunale di Palermo sez. Lavoro


avente ad oggetto somme richieste da INPS a titolo di DM10 non corrisposte per
l'anno 2012 per complessivi € 834,15;

◊ rigetta per il resto il ricorso e compensa integralmente le spese di lite tra tutte le
parti.
E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato il 05/04/2023 il ricorrente ha convenuto in giudizio
l'I.N.P.S., l'I.N.A.I.L e l'AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE
proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
29620229001821585/00 dell'11/02/2022 e notificata in data 27/06/2022 (cfr.
produzione n.5 della INAIL), seguita, tra l'altro, al mancato pagamento: 1) della
cartella n. 29620110090180892, asseritamente notificata il 12.4.2012 avente
ad oggetto somme richieste da INAIL a titolo di rate premio non corrisposte per
l'anno 2010 per complessivi € 1845,39;
2) dell'avviso di addebito n.
59620150004786700, asseritamente notificato il 18.01.2016 avente ad oggetto
somme richieste da INPS a titolo di DM10 non corrisposte per l'anno 2012 per
complessivi € 834,15;
3) dell'avviso di addebito n. 59620170000799786000,
asseritamente notificato il 26.06.2017 nella parte avente ad oggetto somme
richieste da INPS a titolo di DM10 non corrisposte per l'anno 2012 e 2013 per
complessivi € 6821,06, deducendone la mancata notifica e la prescrizione poiché:
Invero mai prima dell'attuale notifica l'odierno ricorrente ha ricevuto alcuna
richiesta di pagamento o atto di accertamento o addirittura alcuna cartella di
pagamento e pertanto manca l'atto prodromico alla regolare emissione dello
stesso che da solo già è sufficiente per dichiarare nullo l'atto oggi impugnato”.
L'I.N.P.S., I.N.A.I.L., si sono costituite in giudizio variamente contestando
l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto, mentre Agenzia
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delle Entrate-Riscossione regolarmente citato in giudizio, restava contumace.

Preliminarmente, deve essere affermata la legittimazione di tutte le parti.
Con riferimento all'AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, se è vero che
quest'ultima, nei giudizi di opposizione alle cartelle aventi ad oggetto crediti
previdenziali, non è litisconsorte necessario (cfr. l'art. 24 del dlgs. n. 46/1999, che
originariamente imponeva la notifica del ricorso anche al concessionario, è stato
infatti modificato dall'art. 4 del D.L. n. 209/2002, conv. in L. n. 265/2002, che ha
soppresso tale obbligo e Cass. SU 8 marzo 2022, n. 7514), è vero, altresì, che non
sussiste il suo difetto di legittimazione passiva quando la controversia verta
intorno a questioni per le quali il concessionario non possa ritenersi estraneo (cfr.
in tal senso, cfr. Corte App. Milano, sent. 5 agosto 2019 n. 952), come peraltro si
desume anche dalla stessa sentenza n. 7514/22 delle Sezioni Unite della Corte di
cassazione, per la lettura dei paragrafi 12.2 e ss., dalla quale ben si evince come la
legittimazione esclusiva dell'INPS si abbia solo nelle cause di opposizione al ruolo
e per la quale è dato comprendere che invece sussiste un'ipotesi di litisconsorzio
necessario allorché si faccia questione della legittimità degli atti esecutivi
imputabili al concessionario, come nel caso in parola.
Questo è, infatti, senz'altro il caso di specie, dato che il ricorrente ha proposto
opposizione nei confronti della intimazione di pagamento n.
29620229001821585/000, notificata dalla AGENZIA DELLE ENTRATE –
RISCOSSIONE, che, dunque, non può che partecipare al giudizio quale parte
perché responsabile di tale atto, nonché dell'eventuale interruzione della
prescrizione dell'azione.
Quanto, poi, all'INPS risulta legittimato in quanto titolare dei crediti di cui si
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discute, così dicasi per I.N.A.I.L.
Parte ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione dei crediti pretesi nel
provvedimento impugnato perché non preceduti da notifica regolare e quindi
prescritti, anche in seguito alla notifica, negando di
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