Trib. Bari, sentenza 16/07/2024, n. 2903
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Testo completo
TRIBUNALE DI BARI REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa C T,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da istanza congiunta delle parti, che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4056/2021 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. GIGLIONE NICOLA Parte_1
Ricorrente
nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, con il procuratore avv. DI Controparte_1
LERNIA NICOLA ANTONIO
Resistente
nonché nei confronti di
in persona del Presidente pro tempore, con il procuratore avv. TIBERINO CARLA CP_2
Resistente
Oggetto: Differenze retributive;
mansioni superiori;
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 02.04.2021, l'istante in epigrafe indicata, premesso di aver lavorato dal 26.02.2019 all'08.10.2020, data delle dimissioni volontarie, alle dipendenze della società Controparte_1 esercente attività di ristorazione, dapprima assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con decorrenza dal 26.02.2019 al 25.03.2019 part-time per 20 ore settimanali, con qualifica di aiuto-cuoco, con inquadramento nel 6 S livello del CCNL Turismo-Pubblici Esercizi - successivamente, in data 25.02.2020, trasformato a tempo indeterminato -, esponeva:
- di essere stata collocata in Cassa dal 11.03.2020 al 18.05.2020;
Controparte_3
- di aver svolto mansioni di cuoco riconducibili al 4° livello CCNL Turismo-Pubblici
Esercizi, essendosi segnatamente occupata, in piena autonomia operativa, della preparazione
1
degli antipasti, della preparazione dei primi piatti e secondi piatti oltre che della mise en place, della gestione del frigo e della dispensa, avendo provveduto, altresì, alla pulizia dei piani lavoro e fornelli;
- di aver di fatto osservato il seguente orario di lavoro: dalle ore 10.00 alle ore 16.00/16.30 e dalle 18.30 alle 01.00 dal lunedì al venerdì;
dalle ore 10.00 alle 16.00/16.30 e dalle 18.30 alle 03.00 il sabato e la domenica, con un giorno di riposo infrasettimanale tra il lunedì e venerdì;
inoltre, per un giorno a settimana, dalle ore 10.00 alle 16.30 ovvero dalle 16.00 alle 01.00, per un totale di 63 ore lavorative settimanali.
Lamentava di aver ricevuto un trattamento retributivo deteriore rispetto a quanto spettante in forza del CCNL di categoria e comunque ex art. 36 Cost., nonché di non avere percepito alcunché a titolo di mensilità di ottobre 2020, a titolo di retribuzione ordinaria per inquadramento nel 4° livello CCNL Turismo-Pubblici Esercizi, per lavoro straordinario diurno e notturno, indennità per ferie e permessi non goduti e rivalutazione 13esima e 14esima mensilità e TFR, per la complessiva somma di € 40.946,32 (già decurtata la somma di € 2.338,00 versata dalla parte datoriale nel marzo 2021 a titolo di competenze tutte di fine rapporto, trattenuta in acconto sulla maggior somma complessivamente spettante di € 43.284,32), come da conteggi analitici di cui al ricorso.
Pertanto, previo accertamento del diritto all'inquadramento entro il 4° livello CCNL Turismo-
Pubblici Esercizi, chiedeva la condanna della parte convenuta al pagamento in proprio favore della complessiva somma di € 40.946,32, a titolo di retribuzione ordinaria per inquadramento nel 4° livello CCNL Turismo-Pubblici Esercizi, lavoro straordinario diurno e notturno, mensilità di ottobre 2020, indennità per ferie e permessi non goduti e rivalutazione 13esima e 14esima mensilità e TFR, oltre alla regolarizzazione della propria posizione assicurativa e previdenziale, con il favore delle spese processuali, da distrarsi.
Si costituiva la società convenuta che contestava le avverse pretese, evidenziando l'effettivo svolgimento da parte della ricorrente di mansioni di cui al livello 6S del CCNL Turismo-Pubblici
Esercizi, nonché l'osservanza dell'orario contrattualmente stabilito;
soggiungeva di avere corrisposto in data 10 marzo 2021, a mezzo bonifico bancario, tutto quanto spettante a titolo di mensilità di settembre e ottobre 2020, competenze di fine rapporto e TFR, pari all'importo di euro
2.350,78;
concludeva, dunque, per il rigetto del ricorso, con il favore delle spese processuali.
L' , nel costituirsi in giudizio, chiedeva pronunciarsi condanna generica del datore di lavoro al CP_2 pagamento della contribuzione relativa alle competenze retributive eventualmente accertate come spettanti alla ricorrente, nei limiti della prescrizione quinquennale, con rifusione delle spese di giudizio.
*
Tali essendo le prospettazioni delle parti, le domande sono infondate per i motivi di seguito esposti.
Con riguardo alla rivendicazione del superiore inquadramento, occorre considerare che, ai sensi dell'art. 2103 c.c, a fronte dello svolgimento da parte del lavoratore di mansioni superiori rispetto a quelle previste nel contratto di lavoro (salvo i casi in cui tale svolgimento sia consentito per la sostituzione di lavoratori con diritto alla conservazione del posto di lavoro), allo stesso spetta automaticamente il diritto a ricevere il correlativo aumento retributivo per il periodo di effettuazione delle prestazioni superiori e all'inquadramento al livello superiore qualora l'assegnazione si protragga per un tempo fissato dalla contrattazione collettiva e comunque non superiore a tre mesi.
L'inquadramento superiore, in ogni caso, presuppone lo svolgimento delle mansioni superiori.
2
Il lavoratore, quindi, che rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte, ha l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata nonché la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale.
Va ulteriormente osservato che il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore a quella rivestita ed il pagamento delle relative differenze retributive ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (si veda ex plurimis Cass. n. 8025/20039), ed a fornirne la prova. Va precisato, inoltre, che ove un contratto collettivo preveda una medesima attività di base in distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, il fatto costitutivo della pretesa del lavoratore che richieda la qualifica superiore, il cui onere di allegazione e di prova incombe sullo stesso lavoratore, non è solo lo svolgimento della suddetta attività di base, ma anche l'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento (cfr. Cass. n.
12092/2004).
In proposito, il procedimento logico - giuridico che deve essere seguito per stabilire se sussista lo svolgimento di mansioni superiori e diverse rispetto a quelle contrattualmente previste, consta di tre fasi successive, e cioè, l'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte dalla parte ricorrente, l'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e, infine, il raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. Cass. 27 settembre 2010, n. 20272).
Invero, per poter determinare il corretto inquadramento del lavoratore, il giudice di merito deve procedere a una penetrante ricognizione del contenuto delle mansioni svolte e all'esame delle declaratorie generali delle categorie di inquadramento coinvolte nella controversia e dei profili professionali pertinenti (v. Cass. 20692/04 e 16469/07). Ed infatti, nel procedimento logico- giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non si può prescindere da tre fasi successive, e cioè:
a) accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte dal dipendente;
b) individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
c) raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa
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