Trib. Palmi, sentenza 21/01/2025, n. 26
Sentenza
21 gennaio 2025
Sentenza
21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
Il giorno 21 Gennaio 2025, innanzi al GOP, Dott.ssa Maria
D. Romeo, sono presenti :
Per parte attrice – opponente, Poste Italiane S.p.A., l'avv.
Salvatore De Luca;
Per la convenuta – opposta, RO AN SA e
NO QU, è presente l'avv. Massimo Grassi, per delega dell'avv. Giuseppe NO;
I procuratori delle parti si riportano alle conclusioni e difese di cui ai rispettivi atti e verbali di causa, in particolare alle note conclusionali in atti, che, qui si intendono ribadite e trascritte, impugnano e contestano, rispettivamente, quanto ex adverso dedotto ed eccepito, e, chiedono, che, la causa venga trattenuta in decisione.
Il Giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione ed invitate le parti alla discussione, decide ex art 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo, con motivazione contestuale, in assenza delle parti, nelle more allontanatesi.
Il GOP
Maria D. Romeo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
In composizione monocratica, in persona del Giudice
Onorario Dott. ssa Maria Domenica Romeo, all'udienza del
21 Gennaio 2025, ha emesso e dato lettura della seguente,
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 274/2022
Tra
POSTE Italiane S.p.A. ( CF: 97103880585), in persona del
Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, giusta procura in atti per AR IE IG
Ambrosone, dall' Avv. De Luca Salvatore, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria presso l'Ufficio Legale Poste
Italiane – Dislocazione di Reggio Calabria, via Miraglia, 14.
Attrice - Opponente
Contro
LICASTRO AN SA (CF: [...]), e
AN QU (CF. [...]),
entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Giuseppe NO, elettivamente domiciliati
presso il suo studio, sito in Gioia Tauro, alla via Nazionale
18, n. 247.
Convenuti - Opposti
Avente ad oggetto: buoni fruttiferi.
Conclusioni delle parti : come da verbale di cui alla odierna
udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(Motivazione resa ai sensi dell'art. 132 c.p.c.
e dell'art.118 disp.att. c.p.c. come modificati dalla L.69/2009)
Con atto notificato a mezzo pec, in data 22 Febbraio 2022,
Poste Italiane S.P.A. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. n° 42/2022, ritualmente notificato in data
14.02.2022, con il quale si ingiungeva all'opponente il pagamento della somma di €. 14.113,50 oltre interessi sul capitale, nonché, spese di cui al procedimento monitorio, dovuti relativamente ai buoni fruttiferi n° 000.025, 000.027
e 000.029 di lire 250.000 ciascuno, emessi in data
25.02.1987.
Poste Italiane eccepiva l'improcedibilità della domanda, per il mancato esperimento della procedura di mediazione, ai sensi del DLGS 28/2010, nonché l'infondatezza della stessa per mancanza dei presupposti di legge, in quanto, i buoni in questione non avrebbero natura di titoli di credito, rilevava,
infine che la misura dei tassi d'interesse da applicare sarebbe
quella prevista per i buoni della serie “Q”, in base ad una disposizione di legge che sancisce che detti buoni sono “a tutti gli effetti” titoli della nuova serie ordinaria “Q/P”, anche con riferimento al tasso applicabile dal 21° al 30° anno, fissato per i buoni della serie “Q” nella misura del
12%. Concludeva, pertanto, chiedendo che venisse accertato