Trib. Bari, sentenza 14/10/2024, n. 3704

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bari, sentenza 14/10/2024, n. 3704
Giurisdizione : Trib. Bari
Numero : 3704
Data del deposito : 14 ottobre 2024

Testo completo

Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 5701/2020
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 14/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
DO NA DE BO, rappresentato e difeso dall'Avv.to
CAROPPO NICOLA MARIA
ricorrente contro
I.N.P.S., rappresentato e difeso dall'Avv.to PATARNELLO ANDREA resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c. per il riconoscimento del diritto al TFR a carico del Fondo di garanzia IN.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 14.10.2024
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la parte ricorrente, rappresentando le seguenti circostanze: 1) di aver lavorato alle dipendenze di diverse società facenti tutte capo al sig. IC De
UL dall'01.10.2002 al 15.04.2017, costituenti un unico centro
d'imputazione;
2) di aver rivendicato l'unicità del rapporto lavorativo dal luglio 2002 alle dipendenze del sig. Di UL e di aver sottoscritto un verbale di conciliazione in sede sindacale dichiarato esecutivo in data 04.12.2018, con formula esecutiva del 17.12.2018, in cui era stato convenuto il pagamento di € 9.000,00 a titolo di differenze sul
Tfr maturato relativamente al rapporto con la società ZZ


LO di De UL IC & C. in liquidazione a carico del sig. De
UL IC in proprio e come socio accomandatario della società
ZZ LO di De UL IC & C. in liquidazione;
3) di aver ricevuto esclusivamente la somma di € 900,00 e di aver agìto invano per il recupero della complessiva somma residua con due tentativi di notifica del titolo esecutivo e del precetto sia presso la residenza del sig. De UL IC che presso la sede legale della società ZZ LO di De UL IC & C. in liquidazione, vanificati dall'irreperibilità del sig. De UL IC all'indirizzo di residenza e domicilio e dalla chiusura della sede legale della società
ZZ LO di De UL IC & C. in liquidazione;
4) di aver presentato istanza di fallimento della società ZZ
LO di De UL IC & C. in liquidazione e del socio accomandatario De UL IC, rigettata;
5) di aver rinvenuto dalle ispezioni ipotecarie l'impossidenza immobiliare sia della società
ZZ LO di De UL IC & C. in liquidazione che del socio accomandatario De UL IC;
6) di aver domandato invano
l'intervento del Fondo di garanzia ai sensi della L. n. 297/1982 per il pagamento della residua somma non percepita a titolo di Tfr;
affermando la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del diritto di accesso al Fondo disciplinato dalla L. n. 297/1982, attesa
l'impossibilità di esperire qualsiasi tentativo di esecuzione forzata, agiva in giudizio per la condanna dell'IN al pagamento di €
8.100,00 a titolo di Tfr oltre interessi e rivalutazione e con il favore delle spese processuali da distrarre.
Si costituiva l'IN nel corso del giudizio, dunque tardivamente, per affermare l'infondatezza delle domande azionate per inesattezza degli importi richiesti a titolo di Tfr, ritenuti eccessivi rispetto all'esigua durata del rapporto lavorativo con la società ZZ LO di
Pag. 2 di 19
De UL IC & C., per irrilevanza del verbale di conciliazione ai fini dell'intervento del Fondo, secondo quanto statuito da una pronuncia di legittimità richiamata, per omesso esperimento di procedure esecutive in danno dei soggetti coobbligati, la società ZZ
LO di De UL IC & C. e IC De UL a titolo personale, con conseguente omessa prova dell'insolvenza dei debitori, chiedeva il rigetto del promosso ricorso per infondatezza, con il favore delle spese di lite. Allegava documentazione.
All'udienza di discussione, maturato il convincimento, all'esito della camera di consiglio il decidente dava lettura della sentenza con motivazione contestuale.
Ebbene, la promossa azione è infondata e non meritevole di accoglimento.
Innanzitutto, occorre partire dall'esame della disciplina concernente il diritto al Tfr a carico del Fondo di garanzia secondo quanto disposto dall'art. 2 L. n. 297/1982 che si riporta:
<< È istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile spettante ai lavoratori o loro aventi diritto.
Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del
Pag. 3 di 19
concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del Fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte.
Nell'ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti di lavoro di cui all'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la domanda di cui al comma precedente può essere presentata dopo il decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide il giudizio insorto per l'eventuale contestazione del curatore fallimentare.
Ove l'impresa sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa la domanda può essere presentata trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, di cui all'articolo 209 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero, ove siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il credito di lavoro, dalla sentenza che decide su di esse.

4-bis. L'intervento del Fondo di garanzia opera anche nel caso in cui datore di lavoro sia un'impresa, avente attività sul territorio di almeno due Stati membri, costituita secondo il diritto di un altro Stato membro ed in tale Stato sottoposta ad una procedura concorsuale, a condizione che il dipendente abbia abitualmente svolto la sua attività in Italia.
Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi
Pag. 4 di 19
diritto possono chiedere al Fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il Fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto.
…(omissis)…>>.
Ebbene, dalla lettura delle disposizioni appena sopra richiamate appare del tutto evidente che per il riconoscimento del diritto al trattamento di fine rapporto a carico del Fondo, da ritenersi prestazione avente natura previdenziale, la cui insorgenza è collegata direttamente alla ricorrenza di presupposti e requisiti pedissequamente indicati dalla legge, per gli imprenditori assoggettabili alle procedure concorsuali occorre la necessaria ricorrenza dei seguenti presupposti: insolvenza del datore di lavoro ed ammissione del credito (il Tfr) allo stato passivo.
Questo è quanto disposto dai primi 4 commi dell'art. 2 cit.
Diversamente è a dirsi per il caso, come quello in esame, del datore di lavoro non assoggettato in concreto a fallimento.
Detta ipotesi è disciplinata dal comma 5° della stessa disposizione riportata e trova applicazione al caso in esame.
In questa particolare ipotesi, infatti, il diritto al Tfr a carico del Fondo sorge alla ricorrenza di diversi presupposti: sussistenza di un titolo esecutivo ed esperimento infruttuoso di una procedura esecutiva che metta in luce lo stato d'insolvenza del debitore1.
Pag. 5 di 19
Si consideri che l'interpretazione della disciplina operante per il caso in esame offerta dalla Suprema Corte di Cassazione è nel senso che, in caso di domanda di accesso al Fondo di garanzia nell'ipotesi come quella scrutinata di datore di lavoro di fatto non fallibile, è il lavoratore a dover provare l'effettiva infruttuosità della procedura espropriativa tentata e, soprattutto, lo stato d'insolvenza del debitore principale, che non si concreta nel necessario esperimento anche di una procedura esecutiva immobiliare, se antieconomica, infruttuosa o aleatoria, quanto piuttosto nella ricerca infruttuosa di altri beni aggredibili ai sensi dell'art. 2740 c.c. utilizzando l'ordinaria diligenza concretamente esigibile2.
concreto a fallimento, sia per condizioni soggettive sia per ragioni oggettive, essendo sufficiente, in particolare, che il lavoratore abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione, salvo che risultino in atti altre circostanze le quali dimostrino che esistono altri beni aggredibili con l'azione esecutiva. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio su esteso, ha ammesso l'azione verso il Fondo con riferimento all'ipotesi in cui la procedura fallimentare era stata chiusa per l'assoluta insufficienza dell'attivo ed il credito non era stato accertato in sede fallimentare per essere stata dichiarata improseguibile l'opposizione proposta dal creditore, ex art. 98 l. fall., avverso il provvedimento con cui era stata respinta la sua domanda di ammissione al passivo).”. 2 Cfr. anche Cass. 05.09.2016, n. 17593 nella parte in cui chiarisce: “… (omissis)… Va premesso che questa Corte ha da tempo posto il principio secondo cui, in caso di insolvenza di datore di lavoro non soggetto - come nella specie - alle disposizioni della legge fallimentare, grava sul lavoratore, che invochi l'intervento del Fondo di garanzia L. n. 297 del 1982, ex art. 2, l'onere di dimostrare che, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti, e ha precisato che, a tal fine, non basta l'esistenza di una mera parvenza di esecuzione, quale deve considerarsi l'inutile esperimento di un tentativo di pignoramento mobiliare presso il debitore, quando non risultino effettuate idonee ricerche sul debitore medesimo in ordine alla eventuale titolarità, in capo allo stesso, di crediti verso terzi o di beni e diritti immobiliari, seguite, se positive, da esecuzione forzata ai sensi, rispettivamente, dell'art. 543 c.p.c. e ss., e art. 555 c.p.c. e ss.
(Cass. n. 4666 del 2002 e 10953 del 2003). Codeste ricerche, che devono essere condotte con l'uso della normale diligenza, vanno logicamente effettuate presso i luoghi ricollegabili de jure alla persona del debitore (come ad es. quelli della nascita, della residenza, del domicilio o della sede dell'impresa) e si giustificano, rispetto al minor onere imposto al lavoratore dipendente da un'impresa assoggettabile alle procedure concorsuali, in relazione al fatto che, in quest'ultimo caso, lo stato di insolvenza forma oggetto di specifico accertamento giudiziale (Cass. n. 4783 del 2003). Nè può ragionevolmente sostenersi che, estendendo l'onere della ricerca anche a luoghi diversi dal comune in cui è situata la sede dell'impresa, si graverebbe il lavoratore di un'attività che, oltre ad essere gravosa e dispendiosa per un soggetto che di norma è privo di adeguate risorse economiche, sarebbe contraria alla ratio legis, finalizzata a consentire al lavoratore di ottenere, nel tempo più breve possibile e tramite l'intervento di un soggetto diverso dall'obbligato principale, il pagamento del credito maturato e non adempiuto (come invece ritenuto da Cass. nn. 625 e 1848 del
Pag. 6 di 19
Nel caso in esame manca l'esperimento infruttuoso di una procedura esecutiva, quella mobiliare in danno di un coobbligato, che, alla luce delle evidenze processuali, è risultata concretamente esperibile.
A ben vedere, infatti, il lavoratore odierna parte ricorrente ha rappresentato e dato prova delle seguenti decisive circostanze:
- di essere munito di titolo esecutivo, il verbale di conciliazione in sede sindacale per il recupero del Tfr dichiarato esecutivo in data 04.12.2018 dal Tribunale di Bari ai sensi dell'art. 411, comma 3 c.p.c.;

- di aver tentato per ben due volte la notificazione del verbale di conciliazione in sede sindacale con formula esecutiva del
17.12.2018 e dell'atto di precetto, nel primo caso sia presso la residenza del sig. De UL che presso la sede legale in Bari alla via De Giosa, n. 7 della società ZZ LO di De
UL IC & C., indirizzo facilmente desumibile dalla visura camerale prodotta, che presso l'indirizzo di Bari, via Lucarelli 82 della società NI.NI. S.u.r.l., cancellata il 04.02.2015, come da
2004), essendosi condivisibilmente obiettato che la tutela dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro non soggetto a procedure concorsuali, non essendo imposta dall'ordinamento comunitario (e segnatamente dalla direttiva 80/987/CE), resta affidata alla discrezionalità del legislatore nazionale, che può stabilirne diverse modalità di attuazione (così Cass. n. 12105 del 2008, sulla scorta di Corte cost. n.
409 del 1998). Dovendo pertanto ritenersi che l'esito negativo della procedura individuale di esecuzione forzata non sia di per sè solo sufficiente al fine di ottenere il pagamento di quanto dovuto dal Fondo di garanzia, risultando piuttosto meramente funzionale all'accertamento dell'insufficienza totale o parziale delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro inadempiente, coerentemente con il disposto dell'art. 2740 c.c. e con l'assunzione in via sussidiaria delle obbligazioni già gravanti sul datore di lavoro da parte del Fondo di garanzia (così ancora Cass. n. 12105 del 2008), resta da ribadire che le ricerche imposte al lavoratore costituiscono in quest'ottica mera espressione dell'ordinaria diligenza che l'ordinamento richiede a qualunque titolare di una situazione giuridica di vantaggio, quale ne sia il contenuto, per poterla utilizzare conformemente alla sua funzione e trarne la corrispondente utilità (Cass. nn. 4783 del 2003 e 12105 del 2008, entrambe citt.), dovendo semplicemente escludersi che, una volta effettuate tali ricerche, il lavoratore debba necessariamente esperire procedure esecutive che appaiano prima facie infruttuose o aleatorie, essendo i loro costi certi, secondo un criterio di ragionevole probabilità, superiori ai benefici futuri (v. in tal senso Cass. n. 14447 del 2004).
…(omissis)…”.
Pag. 7 di 19
visura camerale prodotta dalla parte ricorrente nel corso del giudizio, e, nel secondo caso, ai sensi dell'art. 140 c.p.c. all'indirizzo di residenza noto del sig. IC De UL in Bari in via Eroi di Dogali 6/A, evinto dal certificato di residenza prodotto, sia a titolo personale che nella qualità di liquidatore delle società NI.NI. S.u.r.l. e ZZ LO di De UL
IC & C., tutti coobbligati in solido al pagamento del Tfr in virtù del verbale di conciliazione prodotto;

- di non aver tentato alcun ulteriore esperimento di esecuzione forzata per irreperibilità del sig. De UL e per essere risultata chiusa la sede legale della società ZZ LO di De
UL IC & C.;

- di aver ricercato altri beni immobili aggredibili nella disponibilità del sig. De UL IC e della società datrice ZZ
LO di De UL IC & C. tramite ispezione ipotecaria da cui è risultata impossidenza immobiliare di entrambi i debitori coobbligati;

- di aver presentato, infine, inutilmente domanda di fallimento della società ZZ LO di De UL IC & C. e del datore di lavoro condebitore IC De UL3.
Tanto premesso, alla luce delle allegazioni e delle produzioni offerte dalla parte ricorrente non può essere condivisa in alcun modo la tesi sostenuta dalla stessa parte in ricorso circa l'impossibilità di notificare il titolo esecutivo e l'atto di precetto per irreperibilità del condebitore
IC De UL.
A ben vedere, infatti, la seconda notificazione del titolo esecutivo e dell'atto di precetto eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. all'indirizzo
Pag. 8 di 19
noto di residenza del destinatario IC De UL, sia personalmente che in qualità di liquidatore delle società NI.NI. S.u.r.l. e ZZ
LO di De UL IC & C., si è validamente perfezionata.
Risulta rappresentato in ricorso e documentato dalla stessa parte ricorrente il compimento di tutta la sequela di atti disciplinata dall'art.
140 c.p.c.
per il perfezionamento della procedura notificatoria.
Innanzitutto, è stato rappresentato ed adeguatamente provato dalla stessa parte ricorrente che la seconda notificazione è stata prima tentata all'indirizzo noto di residenza nota del destinatario IC De
UL e, per assenza dello stesso e delle persone individuate ai sensi dell'art. 139 c.p.c., è stata poi eseguita tramite deposito di copia del titolo esecutivo e dell'atto di precetto nella Casa Comunale, con affissione di avviso alla porta del suo domicilio, anche questo prodotto dalla parte ricorrente.
Non solo, risulta allegato e provato dalla stessa parte ricorrente che è stata spedita all'indirizzo noto del destinatario IC De UL pure la raccomandata con ricevuta di ritorno contenente la notizia del deposito dell'atto presso la Casa Comunale di Bari.
La parte ricorrente, inoltre, ha prodotto l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente l'avviso di deposito presso la Casa
Comunale da cui inferire la ricezione da parte di familiare convivente del destinatario IC De UL.
Ed ancora, risulta dedotto e provato dalla stessa parte ricorrente che la raccomandata contenente l'avviso di deposito sia ritornata al mittente per compiuta giacenza.
Tanto conforta la regolarità e piena validità della seconda notificazione del titolo esecutivo e dell'atto di precetto al sig. IC
De UL al decorso di dieci giorni dalla spedizione della
Pag. 9 di 19
raccomandata contenente l'avviso di deposito regolarmente ricevuta da familiare convivente.
Tanto premesso, considerato che la notificazione fatta ai sensi dell'art. 140 c.p.c. del titolo esecutivo e dell'atto di precetto si è validamente perfezionata, non è dato ravvisare alcun ostacolo alla prosecuzione del preannunciato tentativo di esperimento dell'espropriazione forzata per il lavoratore odierna parte ricorrente, rimasto, in questo caso, allo stato embrionale.
A ben vedere, infatti, dopo la rituale notificazione del titolo esecutivo
e dell'atto di precetto al sig. IC De UL coobbligato in solido, la parte ricorrente non ha dato prova né ha rappresentato in ricorso di aver effettivamente dato corso all'esecuzione forzata, solo preannunciata ex art. 480 c.p.c. con la valida notificazione ai sensi dell'art. 479 c.p.c. del titolo esecutivo e dell'atto di precetto, provocando l'inefficacia del precetto all'inutile decorso di novanta giorni dalla sua notificazione ai sensi dell'art. 481, comma 1 c.p.c.
In concreto, nel caso di specie, la parte ricorrente non ha dimostrato
l'effettiva insolvenza dei debitori coobbligati, non bastando per
l'accesso al Fondo di garanzia la prova della insussistenza di beni immobili aggredibili riconducibili al sig. IC De UL ed alla società
ZZ LO di De UL IC & C. in mancanza di un serio tentativo di esperimento di espropriazione mobiliare concretamente esperibile nel caso di specie per il recupero del residuo Tfr rimasto insoddisfatto.
A tal proposito occorre richiamare e dare continuità ai princìpi espressi con orientamento costante dalla giurisprudenza di legittimità anche in una recente pronuncia che si riporta ai sensi dell'art. 118, comma 1 disp. att. c.p.c.: “… (omissis)… il motivo è comunque infondato, alla luce dei principi affermati da questa Corte (v. Cass.
Pag. 10 di 19
11379 del 2008;
Cass. n. 17593 del 2016) secondo cui il lavoratore, creditore del trattamento di fine rapporto nei confronti di datore di lavoro non soggetto a fallimento, per poter chiedere il pagamento del trattamento al Fondo di garanzia istituito presso l'I.N.P.S., è tenuto
a verificare la mancanza o l'insufficienza della garanzia del patrimonio del datore di lavoro attraverso un serio tentativo di esecuzione forzata e, qualora, eseguita infruttuosamente una forma di esecuzione, si prospetti la possibilità di ulteriori forme di esecuzione, è tenuto ad esperire quelle che, secondo
l'ordinaria diligenza, si prospettino fruttuose, mentre non è tenuto ad esperire quelle che appaiano infruttuose o aleatorie, allorquando i loro costi certi si palesino superiori ai benefici futuri, valutati secondo un criterio di probabilità;

(omissis)…”4.
Facendo concreta applicazione dei princìpi appena sopra richiamati al caso in esame occorre concludere per l'insussistenza di un presupposto indefettibile per l'accesso al Fondo di garanzia rappresentato dal tentativo di esecuzione forzata concretamente esperibile dal lavoratore, quella mobiliare tramite pignoramento ai sensi degli artt. 491 e segg. c.p.c.
A tal proposito occorre mettere in evidenza come la giurisprudenza della Suprema Corte con una recente pronuncia che si condivide ampiamente ha chiarito che la misura della diligenza esigibile dal lavoratore di attivarsi in executivis per il soddisfacimento del proprio credito prima di accedere al Fondo è rappresentata dall'ordinaria diligenza che va valutata anche sotto il profilo dell'economicità, della concreta utilità e della non aleatorietà.
Pag. 11 di 19
Pertanto, le azioni esecutive astrattamente esperibili, come quella espropriativa mobiliare solo preannunciata ed intentata nel caso in esame in danno di uno dei debitori coobbligati in solido, non possono ritenersi esigibili in concreto nei soli casi in cui i “… costi
(dell'esecuzione), non recuperabili, superino quelli del credito;
oppure quando l'esecuzione si appalesi aleatoria;
oppure ancora quando risulti aliunde già acquisita la prova della mancanza o dell'insufficienza delle garanzie patrimoniali…”5. 5 Così Cass. n. 14020/2020 in cui è affermato: “…(omissis)… 8.- Viene quindi in esame soltanto la questione, fondamentale nell'interpretazione della normativa, che riguarda l'estensione dell'onere di diligenza (sul piano oggettivo e soggettivo) del lavoratore creditore che agisce in executivis. E che secondo il criterio guida, osservato in tutta la vasta e risalente elaborazione giurisprudenziale intervenuta nella materia, deve essere conformata alla misura dell'ordinaria diligenza nell'esercizio dell'azione esecutiva individuale (Cass. sentenza n. 4666 del 2002, Cass. 28 marzo 2003 n. 4783, Cass. n. 1848/2004;
Cass. n. 9108/2007). E' stato infatti precisato in proposito che trattandosi di attività diretta al concreto soddisfacimento di un credito, per valutare la sussistenza dell'ordinaria diligenza debba tenersi conto anche della sua economicità (Cass. n. 9108/2007). La S.C. ha conseguentemente escluso la necessità di intraprendere o proseguire un'esecuzione i cui costi, non recuperabili, superino quelli del credito;
oppure quando l'esecuzione si appalesi aleatoria;
oppure ancora quando risulti aliunde già acquisita la prova della mancanza o dell'insufficienza delle garanzie patrimoniali.

9. La ricostruzione giurisprudenziale nella materia muove, com'è noto, dalla premessa (Sez. L, Sentenza n. 1848 del 02/02/2004, che a sua volta richiama sentenza n. 3511 del 2001) secondo cui la tutela del lavoratore risulti modulata attraverso il meccanismo della presunzione legale. E che vada concessa in ogni caso in cui esista l'insufficienza o la mancanza della garanzia patrimoniale desunta dall'infruttuosità di una esecuzione individuale mobiliare o immobiliare;
senza che sia necessario il compimento di una ulteriore attività costituita dalla ricerca di altri beni, mobili o immobili, di proprietà del datore di lavoro nei comuni di residenza o di nascita diversi da quello in cui ha sede l'impresa.
10.- Secondo il medesimo indirizzo giurisprudenziale, dunque, la legge detta una presunzione legale collegata all'esperimento infruttuoso dell'esecuzione forzata;
non prevede attività di ricerca ulteriori di beni. La procedura esecutiva non deve essere estesa ad ogni forma di esecuzione possibile essendo sufficiente sul piano della diligenza una delle forme possibili di esecuzione. Sarà invece l'INPS, cui spetta il diritto di surroga, ad azionare direttamente il titolo ottenuto dal lavoratore ed a proseguire l'attività di ricerca ed esecuzione nei confronti dell'obbligato, nell'ipotesi in cui si rinvengano nuovi beni sui quali rivalersi.
11.- "La legge, inflitti, prevede soltanto "l'esperimento dell'esecuzione forata" e non
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi