Trib. Taranto, sentenza 04/12/2024, n. 2918
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Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Marcello MAGGI - Presidente rel.
Patrizia NIGRI - Giudice
Enrica DI TURSI - Giudice
ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A nel procedimento civile in primo grado iscritto al n. 6022-2017 r.g.
da in proprio e quale genitore avente responsabilità sul figlio minore Parte_1
- rappresentata e difesa dall'avv. Maddalena Mennuni Persona_1
attore nei confronti di
contumace Controparte_1
convenuto con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede
All'udienza del 28-11-2024 la parte attrice concludeva come da relativo verbale.Il PM concludeva con nota in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 5-12-2021, , nata a [...] il [...], Parte_1
in proprio e quale genitore avente responsabilità sul figlio minore nato a Persona_1
Taranto il 13-10-2004,e con il consenso di quest'ultimo, ha chiesto accertarsi e dichiararsi che il medesimo è figlio di nato a [...] il [...];ha chiesto inoltre che, in Controparte_1
seguito a tale declaratoria , sia posto a carico del genitore assegno mensile di mantenimento, che il preteso padre sia condannato a rimborsare alla madre le somme esborsate interamente per il mantenimento del figlio per 17 anni di vita ,oltre ad € 5000 per spese straordinarie sostenute Per_1
1
nello stesso periodo, e che il convenuto venga condannato a risarcire il danno morale procurato al figlio a causa delle sofferenze derivanti dalla privazione della figura paterna, da Per_1 quantificarsi in via equitativa nella somma di € 25.000, od in quella maggiore o minore di giustizia.
A sostegno della domanda l'attrice ha dedotto che il figlio era stato concepito a seguito di Per_1
una relazione sentimentale da lei intrattenuta nel 2003-2004 con , e che Controparte_1 quest'ultimo, informato della gravidanza in corso, si era recato il 3-4-2004 a casa della madre di essa istante insieme alla propria sorella ed alla propria madre ammettendo che il figlio che essa attrice aveva allora in grembo era proprio, e che avrebbe comunque provveduto al riconoscimento
e mantenimento a prescindere dalla prosecuzione della relazione con la madre;
ha aggiunto l'attrice che in seguito il dopo la fine della relazione affettiva con essa attrice, avvenuta negli CP_1
ultimi mesi di gravidanza, si era completamente disinteressato del figlio in seguito venuto alla luce, nonostante le ripetute richieste di collaborazione mosse dall'attrice oltre che da parenti ed amici comuni. L'attrice ha evidenziato che il non aveva avuto altri figli e conduceva CP_1
vita agiata ,mentre ella aveva contratto matrimonio con da cui aveva avuto altri tre CP_2
figli nati nel 2009,2013 e 2016,e che, nonostante il figlio si fosse integrato nella nuova Per_1
famiglia che aveva provveduto al suo mantenimento, aveva sofferto della mancanza della figura paterna, ed il suo malessere era anche sfociato nella frequentazione di cattive amicizie ed in comportamenti illeciti di furto e danneggiamento per il quali aveva subito condanne da parte del
Tribunale dei Minorenni. Ha aggiunto ancora l'attrice che aveva fatto svolgere da privati nel 2021 il test del DNA il quale aveva dato come risultato univoco quello della paternità del e CP_1 che quest'ultimo ,nonostante avesse appreso tale risultato, aveva poi incontrato il figlio una sola volta nell'anno 2021, e per due ore.
Il giudizio è stato istruito mediante consulenza di ufficio e prove orali, e quindi riservato per la decisione sulle conclusioni in epigrafe.
******
Esaminando dapprima l'azione di accertamento di paternità, essa è fondata.
A seguito dell'ammissione di consulenza tecnica di ufficio genetica, l'ausiliare incaricato dott. ha attestato che il 12-9-2022, giorno fissato per l'inizio delle operazioni peritali presso Per_2
il proprio studio in Taranto il convenuto benchè convocato con lettera raccomandata che non aveva provveduto a ritirare non si era presentato per renderne possibile l'espletamento,né in seguito aveva comunicato le ragioni della sua assenza o la volontà di sottoporsi ai necessari prelievi.
L'ingiustificata mancata presentazione del ,equivalente al rifiuto, per consentire il CP_1 prelievo di materiale biologico e rendere possibile l'effettuazione del test genetico del DNA da parte del consulente di ufficio, deve considerarsi circostanza sufficiente a fare ritenere la
2
fondatezza della domanda di accertamento di paternità.
La S.C. ha chiarito a proposito della rilevanza ex art.116 c.p.c. del comportamento processuale del preteso padre, che "nel giudizio promosso per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale, la prova della fondatezza della domanda può trarsi anche unicamente dal comportamento processuale delle parti, da valutarsi globalmente, tenendo conto delle dichiarazioni della madre naturale e della portata delle difese del convenuto", cosicchè "non sussistendo un ordine gerarchico delle prove riguardanti l'accertamento giudiziale della paternità e maternità naturale, il rifiuto ingiustificato del padre di sottoporsi agli esami ematologici, considerando il contesto sociale e la eventuale maggiore difficoltà di riscontri oggettivi alle dichiarazioni della madre, può essere liberamente valutato dal giudice, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., comma 2, anche in assenza di prova dei rapporti sessuali tra le parti" (Cass. 12971/2012;
Cassazione civile, sez. I sent. n. 4221 del
2021). In altra pronuncia (Cass. 14458/2018) si è altresì ribadito che "è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - per violazione degli artt. 13,15,24,30 e 32 Cost. - del combinato disposto dell'art. 269 c.c. e artt. 116 e 118 c.p.c., ove interpretato nel senso della possibilità di dedurre argomenti di prova dal rifiuto del preteso padre di sottoporsi a prelievi ematici al fine dell'espletamento dell'esame del DNA. Invero, dall'art. 269 c.c. non deriva una restrizione della libertà personale, avendo il soggetto piena facoltà di determinazione in merito all'assoggettamento o meno ai prelievi, mentre il trarre argomenti di prova dai
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Marcello MAGGI - Presidente rel.
Patrizia NIGRI - Giudice
Enrica DI TURSI - Giudice
ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A nel procedimento civile in primo grado iscritto al n. 6022-2017 r.g.
da in proprio e quale genitore avente responsabilità sul figlio minore Parte_1
- rappresentata e difesa dall'avv. Maddalena Mennuni Persona_1
attore nei confronti di
contumace Controparte_1
convenuto con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede
All'udienza del 28-11-2024 la parte attrice concludeva come da relativo verbale.Il PM concludeva con nota in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 5-12-2021, , nata a [...] il [...], Parte_1
in proprio e quale genitore avente responsabilità sul figlio minore nato a Persona_1
Taranto il 13-10-2004,e con il consenso di quest'ultimo, ha chiesto accertarsi e dichiararsi che il medesimo è figlio di nato a [...] il [...];ha chiesto inoltre che, in Controparte_1
seguito a tale declaratoria , sia posto a carico del genitore assegno mensile di mantenimento, che il preteso padre sia condannato a rimborsare alla madre le somme esborsate interamente per il mantenimento del figlio per 17 anni di vita ,oltre ad € 5000 per spese straordinarie sostenute Per_1
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nello stesso periodo, e che il convenuto venga condannato a risarcire il danno morale procurato al figlio a causa delle sofferenze derivanti dalla privazione della figura paterna, da Per_1 quantificarsi in via equitativa nella somma di € 25.000, od in quella maggiore o minore di giustizia.
A sostegno della domanda l'attrice ha dedotto che il figlio era stato concepito a seguito di Per_1
una relazione sentimentale da lei intrattenuta nel 2003-2004 con , e che Controparte_1 quest'ultimo, informato della gravidanza in corso, si era recato il 3-4-2004 a casa della madre di essa istante insieme alla propria sorella ed alla propria madre ammettendo che il figlio che essa attrice aveva allora in grembo era proprio, e che avrebbe comunque provveduto al riconoscimento
e mantenimento a prescindere dalla prosecuzione della relazione con la madre;
ha aggiunto l'attrice che in seguito il dopo la fine della relazione affettiva con essa attrice, avvenuta negli CP_1
ultimi mesi di gravidanza, si era completamente disinteressato del figlio in seguito venuto alla luce, nonostante le ripetute richieste di collaborazione mosse dall'attrice oltre che da parenti ed amici comuni. L'attrice ha evidenziato che il non aveva avuto altri figli e conduceva CP_1
vita agiata ,mentre ella aveva contratto matrimonio con da cui aveva avuto altri tre CP_2
figli nati nel 2009,2013 e 2016,e che, nonostante il figlio si fosse integrato nella nuova Per_1
famiglia che aveva provveduto al suo mantenimento, aveva sofferto della mancanza della figura paterna, ed il suo malessere era anche sfociato nella frequentazione di cattive amicizie ed in comportamenti illeciti di furto e danneggiamento per il quali aveva subito condanne da parte del
Tribunale dei Minorenni. Ha aggiunto ancora l'attrice che aveva fatto svolgere da privati nel 2021 il test del DNA il quale aveva dato come risultato univoco quello della paternità del e CP_1 che quest'ultimo ,nonostante avesse appreso tale risultato, aveva poi incontrato il figlio una sola volta nell'anno 2021, e per due ore.
Il giudizio è stato istruito mediante consulenza di ufficio e prove orali, e quindi riservato per la decisione sulle conclusioni in epigrafe.
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Esaminando dapprima l'azione di accertamento di paternità, essa è fondata.
A seguito dell'ammissione di consulenza tecnica di ufficio genetica, l'ausiliare incaricato dott. ha attestato che il 12-9-2022, giorno fissato per l'inizio delle operazioni peritali presso Per_2
il proprio studio in Taranto il convenuto benchè convocato con lettera raccomandata che non aveva provveduto a ritirare non si era presentato per renderne possibile l'espletamento,né in seguito aveva comunicato le ragioni della sua assenza o la volontà di sottoporsi ai necessari prelievi.
L'ingiustificata mancata presentazione del ,equivalente al rifiuto, per consentire il CP_1 prelievo di materiale biologico e rendere possibile l'effettuazione del test genetico del DNA da parte del consulente di ufficio, deve considerarsi circostanza sufficiente a fare ritenere la
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fondatezza della domanda di accertamento di paternità.
La S.C. ha chiarito a proposito della rilevanza ex art.116 c.p.c. del comportamento processuale del preteso padre, che "nel giudizio promosso per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale, la prova della fondatezza della domanda può trarsi anche unicamente dal comportamento processuale delle parti, da valutarsi globalmente, tenendo conto delle dichiarazioni della madre naturale e della portata delle difese del convenuto", cosicchè "non sussistendo un ordine gerarchico delle prove riguardanti l'accertamento giudiziale della paternità e maternità naturale, il rifiuto ingiustificato del padre di sottoporsi agli esami ematologici, considerando il contesto sociale e la eventuale maggiore difficoltà di riscontri oggettivi alle dichiarazioni della madre, può essere liberamente valutato dal giudice, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., comma 2, anche in assenza di prova dei rapporti sessuali tra le parti" (Cass. 12971/2012;
Cassazione civile, sez. I sent. n. 4221 del
2021). In altra pronuncia (Cass. 14458/2018) si è altresì ribadito che "è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - per violazione degli artt. 13,15,24,30 e 32 Cost. - del combinato disposto dell'art. 269 c.c. e artt. 116 e 118 c.p.c., ove interpretato nel senso della possibilità di dedurre argomenti di prova dal rifiuto del preteso padre di sottoporsi a prelievi ematici al fine dell'espletamento dell'esame del DNA. Invero, dall'art. 269 c.c. non deriva una restrizione della libertà personale, avendo il soggetto piena facoltà di determinazione in merito all'assoggettamento o meno ai prelievi, mentre il trarre argomenti di prova dai
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