Trib. Trani, sentenza 17/07/2024, n. 1186
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario
avv. Nicola Milillo, sentita la discussione delle parti
all'udienza del 19.6.2024, emette, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 2627 dell'anno
2023, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
SOCIETÀ REALE MUTUA ASSICURAZIONI, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Marina Tangari, con Studio in Molfetta, ed elettivamente
domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata
costituente il suo domicilio digitale
OPPONENTE
E
SS EL e ON MA, entrambi rappresentati e
difesi dagli avv.ti Lucia Massaro e Giovina Memeo, con studio
in Andria ed elettivamente domiciliati all'indirizzo di
posta elettronica certificata costituente il loro rispettivo
domicilio digitale
OPPOSTI
sulle CONCLUSIONI
come rispettivamente precisate dalle parti al verbale della
predetta udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio,
notificato il 26.6.2023, la SOCIETÀ REALE MUTUA
ASSICURAZIONI ha proposto tempestiva opposizione avverso il
decreto n. 680/2023 di questo Tribunale, con cui le è stato
ingiunto di consegnare ai ricorrenti opposti SS e
ON la <
cui al ricorso>>, e cioè quindi: <<1) LA PERIZIA CON
PREVENTIVO DI PARTE;
2) IL MATERIALE FOTOGRAFICO DEPOSITATO;
3) OGNI ALTRA DOCUMENTAZIONE FACENTE PARTE DEL FASCICOLO DEL
SINISTRO AVENTE IDENTIFICATIVO SIN. N. 2015/460549/00>>.
Di tale documentazione, il SS quale intestatario della
polizza di assicurazione della responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli stipulata con
l'ingiunta opponente con il n. 2013/538992 e il ON quale
proprietario dell'autoveicolo targato DX983R a cui detta
polizza si riferisce, hanno chiesto ingiungersi la
restituzione in proprio favore, per quanto <
PARTE E NON … ATTI EMESSI DALLA COMPAGNIA ASSICURATIVA>>,
assumendo col relativo ricorso: A) di averne fatto consegna
all'Assicurazione, e per essa al perito da essa incaricato
di istruire la pratica, ai fini della liquidazione
stragiudiziale, poi non avvenuta, dei danni prodottisi in
2
loro pregiudizio a seguito del <
VERIFICATOSI IN DATA 06.11.2015 ALLE ORE 13.40 CIRCA, IN
ANDRIA (BT) ALLA VIA VECCHIA BARLETTA>>;
B) che la Compagnia
non ha più inteso restituire loro la documentazione in
parola, ad onta delle plurime richieste previamente
indirizzatele in via stragiudiziale.
Gli opposti resistono con comparsa di risposta
tempestivamente depositata l'8.9.2023, con la quale la
domanda avanzata in via monitoria è modificata nel senso di
<… LA
OSTENSIONE DEL FASCICOLO AVENTE IDENTIFICATIVO SIN. N.
2015/460549/00 A FAVORE DI PARTE RICORRENTE, CONSEGNANDO
COPIA DEI DOCUMENTI INDICATI IN RICORSO E CHE SENZA PRETESA
DI ESAUSTIVITÀ SI ELENCANO COME SEGUE: 1) LA PERIZIA CON
PREVENTIVO DI PARTE;
2) IL MATERIALE FOTOGRAFICO DEPOSITATO;
3) OGNI ALTRA DOCUMENTAZIONE FACENTE PARTE DEL FASCICOLO DEL
SINISTRO>>, deducendo a fondamento normativo della domanda
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi